Sentenza del 14/12/2018 n. 32434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, sostenendo principalmente l'inesistenza o nullità della notifica per mancanza della relata, oltre a contestare la legittimazione dell'Agenzia delle entrate a proporre appello e la deduzione, in appello, dell'efficacia sanante del ricorso. La cartella conseguiva a tre avvisi di accertamento ormai definitivi per mancata impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittimato l'Ufficio finanziario a impugnare la sentenza che aveva annullato la cartella, anche se il vizio riguardava la notifica eseguita dall'agente della riscossione. Ha inoltre stabilito che l'invio diretto della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità valida e non richiede una relata autonoma, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna. L'affermazione secondo cui il ricorso avrebbe sanato eventuali vizi di notifica è stata qualificata come mera difesa e non come nuova eccezione. Il ricorso incidentale condizionato di Equitalia Sud è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori in favore dell'Agenzia delle entrate e in 13.000 euro oltre accessori ed esborsi in favore di Equitalia Sud.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
L'Agenzia delle entrate, quale titolare della pretesa tributaria, ha interesse e legittimazione a impugnare la decisione che annulla la cartella, anche quando la contestazione riguarda un vizio della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
La proposizione del ricorso contro l'atto può sanare eventuali vizi della notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; la relativa deduzione costituisce una mera difesa se serve a contrastare l'eccezione del contribuente.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello tributario è ammissibile quando contesta effettivamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado; nel caso concreto l'Agenzia aveva contestato il vizio di notifica.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, cioè fatti impeditivi, modificativi o estintivi, e non le mere difese o argomentazioni volte a confutare le eccezioni della controparte.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una relata autonoma: la notificazione si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.
Art. 285 c.p.c., art. 170 c.p.c. e art. 327 c.p.c.
Sono stati richiamati da Equitalia nel ricorso incidentale condizionato in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione; tali questioni non sono state esaminate perché il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
Art. 372 c.p.c. e art. 378 c.p.c.
Disciplinano il deposito, rispettivamente, di documenti in cassazione e delle memorie illustrative; sono stati menzionati in relazione agli atti depositati dalle parti.
Massime di principio
- Quando si contesta una cartella per vizi della notificazione, l'ente titolare del credito tributario e l'agente della riscossione possono entrambi avere interesse a impugnare la decisione, anche se la concreta attività notificatoria è stata eseguita dall'agente.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida senza relata di notifica, purché l'avviso documenti adeguatamente la ricezione da parte del destinatario.
- La contestazione giudiziale dell'atto può rendere irrilevanti eventuali vizi formali della notificazione quando dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo conoscitivo.
- In appello tributario non ogni nuova argomentazione è una nuova eccezione vietata: il divieto riguarda soprattutto l'introduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi nuovi, mentre sono ammesse le mere difese.
- Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione non possono normalmente essere rimessi in discussione attraverso l'impugnazione della successiva cartella, salvo vizi propri della cartella o della riscossione.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere verificata distinguendo tra termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza, e termine lungo, decorrente secondo la disciplina processuale applicabile.
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