Cassazione Civile, Ordinanza n. 23321/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte resistente)
La controversia
La controversia arriva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4495/2020. Il ricorso era stato proposto sulla base di quattro motivi, ma prima dell’adunanza in camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale. La controricorrente ha depositato accettazione della rinuncia, chiedendo la compensazione integrale delle spese. La Corte affronta quindi non il merito dei motivi originari, ma gli effetti processuali della rinuncia e la disciplina delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e idonea la rinuncia al ricorso per cassazione, depositata con i requisiti di legge, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, rilevando che la condanna alle spese del rinunciante è facoltativa e che, nella specie, entrambe le parti avevano chiesto la compensazione. Ha escluso anche l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione e non in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; se ritualmente depositata, determina l’estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione della controparte.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
La condanna della parte rinunciante alle spese del giudizio è facoltativa, sicché la Corte può compensarle quando ne ricorrano i presupposti o quando le parti lo richiedano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta con atto rituale e sottoscritto nei modi previsti, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, indipendentemente dall’accettazione della controparte.
- La notificazione o comunicazione della rinuncia alla controparte serve principalmente a sollecitarne l’adesione e a prevenire la condanna alle spese del rinunciante, ma non condiziona l’effetto estintivo dell’atto.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la regolazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice e, se le parti ne chiedono la compensazione, essa può essere disposta.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nelle ipotesi tipiche di soccombenza dell’impugnazione e non può essere esteso analogicamente alla rinuncia.
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