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Sentenza

Sentenza n. 9636/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del "Provvedimento di aggiudicazione (articolo 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", adottato da Invitalia Spa, relativo alla "Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1"; - della nota di Invitalia Spa avente ad oggetto "Comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1", nonché della allegata relazione del Responsabile unico del progetto prot.n.0394630 del 28/11/2025; - della nota di riscontro negativo di Invitalia Spa caricata su piattaforma dedicata in data 19/12/2025, in esito alla istanza di annullamento in autotutela formulata da Sirio Spa; - di tutti i verbali di gara per l’ammissione e la valutazione delle offerte presentate dalle concorrenti, quindi tutti i verbali delle sedute di gara pubbliche nonché delle sedute di gara riservate, resi dalla Commissione Giudicatrice nell’ambito del procedimento di ammissione alla gara nonché per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nel dettaglio a fini esemplificativi e non esaustivi, del Verbale 1 del 23/09/2025, Verbale 2 del 21/10/2025, Verbale 3 del28/10/2025, Verbale 4 del 28/10/2025, Verbale 5 del 30/10/2025, Verbale 6 del 05-07/11/2025 nonché ogni altro verbale attinente la procedura di gara anche interno e allo stato non cognito; - dell’offerta di partecipazione, segnatamente della documentazione relativa all’offerta tecnica e all’offerta economica depositate da Bar Banqueting Srl per la partecipazione alla "Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1"; - del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice; - per quanto occorrer possa, del capitolato speciale di appalto della "Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1"; - per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara, della nota di rettifica del Disciplinare e di tutti i relativi allegati della "Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1"; - per quanto occorrer possa, del bando di gara relativamente alla "Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del "Servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia" - CIG: B7A1AC1BD1"; - per quanto occorrer possa, di tutti i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Concedente nelle more del termine per il deposito delle offerte di gara; - del contratto ove nelle more stipulato; - di ogni altro atto, documento e provvedimento presupposto, conseguente e collegato, anche a carattere interno e/o istruttorio, relativamente alla procedura di gara qui impugnata nonché prodromico alla determinazione di aggiudicazione a favore della Società Bar Banqueting Srl qui impugnata; - di ogni altro atto, documento e provvedimento connesso, presupposto e conseguente, relativo alla presente procedura di gara.

Giustizia amministrativa202600291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, connessi verbali di gara, offerta dell'aggiudicataria e diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha contestato l'aggiudicazione alla prima classificata deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 14.2.1 del disciplinare e dell'auto-vincolo della lex specialis, nonché dei principi di par condicio, imparzialità, buon andamento e ragionevolezza, sostenendo che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria avrebbe violato i limiti editoriali relativi a pagine, formato, carattere e interlinea e avrebbe dovuto essere esclusa. In subordine, ha sostenuto che le parti dell'offerta eccedenti i limiti avrebbero dovuto essere espunte, con conseguente azzeramento dei punteggi relativi ai sub-criteri B2, C2, D1 e D2; ha inoltre lamentato l'illegittima valutazione di tre allegati alla relazione tecnica. Con il secondo motivo ha dedotto la necessità di escludere l'offerta economica o, comunque, di sottoporla a verifica di anomalia, lamentando incongruenze nell'organico e nei costi del personale, nel calcolo dell'assenteismo, nel monte ore, nella formazione obbligatoria, nell'impiego di lavoro intermittente, nel rispetto dei minimi contrattuali e nell'inclusione delle pause nel monte ore, nonché ulteriori costi non considerati.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto alla violazione dei limiti editoriali, il Collegio ha interpretato l'art. 14.2.1 del disciplinare distinguendo tra le prescrizioni assistite da sanzione espulsiva e quelle prive di tale conseguenza. L'esclusione era prevista per la mancanza della relazione unica o per l'impossibilità di ricavare da essa le peculiarità dell'offerta necessarie all'attribuzione dei punteggi; per il superamento del limite massimo di pagine era previsto lo stralcio delle parti eccedenti, mentre la mera violazione dei limiti di formato, font o interlinea non comportava automaticamente l'esclusione, salvo che determinasse un superamento del limite di pagine, con conseguente non valutabilità delle parti eccedenti. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante non ha modificato tale disciplina. La censura relativa all'effetto dello stralcio è stata dichiarata inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: lo scarto tra le concorrenti era di 25,964 punti e la ricorrente non ha dimostrato che le parti eventualmente inutilizzabili avrebbero comportato l'azzeramento dei punteggi dell'aggiudicataria né che, dopo lo stralcio, avrebbe certamente ottenuto l'aggiudicazione. Le parti residue delle sezioni B2, C2 e D1 erano infatti autonome, comprensibili e valutabili; in particolare, anche nell'ipotesi di mancata valutazione del sub-criterio D2, sarebbe rimasto attribuibile un punteggio per D1. La censura sugli allegati è stata respinta perché la Commissione aveva valutato l'offerta sulla base dei criteri e sub-criteri della lex specialis, senza valorizzare gli allegati non pertinenti ai criteri di valutazione. Quanto alla verifica di anomalia, il Collegio ha rilevato che si trattava di verifica facoltativa, poiché l'offerta non superava la soglia prevista dal disciplinare. La scelta di non procedere alla verifica rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Le contestazioni della ricorrente erano formulate in modo parcellizzato e non indicavano l'incidenza economica concreta delle singole anomalie sull'equilibrio complessivo dell'offerta e sull'utile. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato che l'offerta sarebbe risultata in perdita, mentre il costo della manodopera offerto dall'aggiudicataria era superiore di circa 400.000 euro a quello stimato dalla stazione appaltante. Il calcolo relativo alle ore aggiuntive era fondato sull'erronea distinzione tra ore effettive e ore teoriche: la lex specialis e il chiarimento della stazione appaltante facevano riferimento al monte ore teorico, comprensivo delle assenze previste. In ogni caso, anche secondo la prospettazione della ricorrente, le ore offerte superavano il fabbisogno minimo di circa 560 ore settimanali. Non sono quindi emersi né macroscopica irragionevolezza né decisivo errore di fatto nella scelta di non attivare la verifica facoltativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, in favore di Invitalia e di 2.500 euro, oltre accessori, in favore dell'aggiudicataria; le spese sono state compensate nei rapporti con i due Ministeri.

Norme richiamate

  • art. 14.2.1 del disciplinare di gara

    A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica...

    La sanzione espulsiva riguarda la mancanza della relazione unica o l'impossibilità di ricavare da essa gli elementi necessari alla valutazione; la violazione dei limiti editoriali non determina di per sé l'esclusione, mentre le parti eccedenti il limite di pagine non sono valutate.

  • art. 14.3 del disciplinare di gara

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'offerta economica, senza che il Collegio ne riporti uno specifico contenuto decisivo.

  • art. 19 del disciplinare di gara

    La disposizione stabilisce la soglia di anomalia; poiché l'offerta aggiudicataria non la superava, la verifica di congruità era facoltativa.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza e buona fede, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta; la decisione valorizza la natura facoltativa della verifica nel caso concreto.

  • art. 179 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla concessione oggetto della gara, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base della comunicazione digitale dell'aggiudicazione, impugnata insieme all'aggiudicazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra requisiti documentali assistiti da esclusione e limiti editoriali privi di espressa sanzione, la violazione di questi ultimi non comporta l'esclusione automatica del concorrente; ove previsto, devono essere semplicemente espunte dalla valutazione le parti eccedenti il limite massimo di pagine.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di parti dell'offerta tecnica richiede il superamento della prova di resistenza: il concorrente deve dimostrare concretamente che, dopo l'eventuale stralcio, l'esito della graduatoria cambierebbe e che conseguirebbe l'aggiudicazione.
  • La verifica di anomalia è facoltativa quando l'offerta non supera la soglia prevista dalla lex specialis; la scelta della stazione appaltante di non attivarla è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
  • Nel contestare la mancata verifica facoltativa dell'anomalia, non è sufficiente individuare singole incongruenze o voci di costo: occorre indicarne l'incidenza economica complessiva sull'attendibilità dell'offerta, sull'equilibrio economico e sull'utile dell'operatore.
  • Ai fini della verifica del fabbisogno di personale, quando la lex specialis e i chiarimenti fanno riferimento al monte ore teorico, questo comprende le ore contrattuali previste senza detrarre ferie, festività, malattia e altre assenze; non è quindi corretto compararlo con un monte ore calcolato secondo le sole ore effettivamente lavorate.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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