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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16906/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per minaccia e danneggiamento. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge sostenendo che la condotta non fosse idonea a incutere timore nel soggetto passivo e che l'autovettura non avesse subito un deterioramento tale da integrare il danneggiamento, oltre alla mancanza di prova della riconducibilità del fatto all'imputato. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la sproporzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e riproponeva censure già disattese in appello con motivazione ritenuta congrua; analogamente, il secondo motivo riproduceva doglianze già confutate dalla Corte territoriale senza confrontarsi con le relative argomentazioni. È stata inoltre ritenuta insindacabile in sede di legittimità la valutazione sulla pena, essendo la motivazione conforme ai criteri legali e logici di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Richiamato per qualificare il deterioramento della cosa quale elemento rilevante del danneggiamento.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma invocata dalla difesa per la particolare tenuità del fatto, ma il beneficio è stato escluso dalla Corte di merito e tale diniego è stato ritenuto correttamente motivato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione della pena è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione legale e logica.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, non sindacabile in legittimità se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi di violazione di legge quando la censura, pur formalmente tale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo conforme agli artt. 132 e 133 c.p., delle ragioni della scelta sanzionatoria in rapporto ai fatti e alla personalità dell'imputato.
  • La configurabilità del danneggiamento può essere ravvisata anche in presenza di un deterioramento della cosa che ne incida sulla rilevanza giuridica, secondo l'apprezzamento motivato del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMinacceDanneggiamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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