Sentenza n. 15145/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al servizio prestato nel periodo indicato, notificata il 7 giugno 2023, con qualifica finale di “inferiore alla media”, nonché gli atti connessi e l’ammonizione relativa allo scarso rendimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della scheda valutativa, deducendo violazione della normativa sui documenti caratteristici del personale militare e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità delle voci analitiche e del giudizio finale, erronea valutazione o travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Ha contestato in particolare il difetto di motivazione, l’asserita mancanza di collegamento tra il giudizio negativo e formali provvedimenti disciplinari, nonché la difformità rispetto ai giudizi ottenuti nelle annualità precedenti e successive. L’Amministrazione ha sostenuto che la scheda fosse stata redatta nel rispetto della disciplina di settore e sulla base di una valutazione complessiva del rendimento, delle qualità e del comportamento del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il difetto di motivazione riferito alla mancata correlazione con le sanzioni disciplinari: le sanzioni non possono essere menzionate direttamente nel documento caratteristico ai sensi dell’art. 694 del d.P.R. 90/2010, ma i fatti sottostanti possono essere considerati per gli autonomi profili comportamentali rilevanti, secondo le Istruzioni sui Documenti Caratteristici; nel caso concreto tale metodo è stato seguito. Ha ritenuto che le valutazioni caratteristiche comportino discrezionalità tecnica e siano sindacabili solo in presenza di macroscopiche incongruenze, illogicità manifeste, travisamento palese o sviamento, vizi non riscontrati. Le singole voci, la motivazione sintetica e la qualifica finale risultano coerenti e consequenziali; non è necessaria l’indicazione analitica di fatti specifici a sostegno di ciascun giudizio. I giudizi di altre annualità non sono decisivi, in ragione dell’autonomia delle valutazioni annuali, e non emerge uno iato significativo tra le qualifiche precedenti e quella contestata; neppure le valutazioni successive dimostrano l’illogicità della scheda. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 694 d.P.R. 90/2010
In primis, il divieto espresso sancito dall’art. 694 del D.P.R. 90/2010 impedisce di fare menzione diretta nel documento caratteristico delle sanzioni disciplinari irrogate (nel caso di specie, la sanzione della "consegna").
Nel documento caratteristico non possono essere menzionate direttamente le sanzioni disciplinari irrogate.
Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate, ed. 2008, par. 12, lett. g), n. 2
In secondo luogo, la circolare applicativa delle I.D.C. (ed. 2008, n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008, par. 12, lett. "g", n. 2) consente alle autorità valutatrici di estrapolare dai fatti contestati in sede disciplinare o penale specifici aspetti comportamentali dotati di autonoma rilevanza, valutandoli nell’ambito del giudizio caratteristico.
I fatti oggetto di contestazioni disciplinari o penali possono essere valutati nella scheda caratteristica per i loro autonomi profili comportamentali, senza riportare direttamente le sanzioni.
art. 97 Cost.
Il ricorrente ha invocato l’art. 97 Cost., ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione né fonda su di esso la decisione.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche incongruenze, manifeste illogicità, palese travisamento dei fatti o evidente sviamento.
- Il documento caratteristico non può menzionare direttamente le sanzioni disciplinari irrogate, ma può valorizzare i fatti sottostanti quando da essi siano ricavabili autonomi aspetti comportamentali rilevanti per la valutazione del servizio.
- La motivazione di una scheda valutativa non è viziata per il solo fatto che non riporti analiticamente specifici episodi a giustificazione di ciascuna voce, se le voci analitiche, la motivazione sintetica e il giudizio finale risultano coerenti e consequenziali.
- Le valutazioni caratteristiche riferite ad annualità diverse sono autonome; i giudizi precedenti o successivi non sono, di per sé, decisivi per dimostrare l’illegittimità della valutazione relativa al periodo contestato.
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