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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1276

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1276 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Mothais sur feuille (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive «Mothais sur feuille» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Contestualmente riconosce un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2029 in favore della società Poitou Chèvre e prende atto dei periodi transitori concessi da autorità francesi ad altri quattro operatori per specifiche prescrizioni del disciplinare. Viene inoltre ripubblicata, a fini informativi, la versione consolidata del documento unico dell’IG, poiché la modifica intervenuta è considerata non sostanziale.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica «Mothais sur feuille» come DOP, con concessione di periodi transitori a favore di taluni operatori e ripubblicazione informativa del documento unico consolidato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Mothais sur feuille», qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), prodotta in Francia nella zona geografica delimitata indicata nell’allegato. Produce effetti nei confronti degli operatori del settore lattiero-caseario interessati alla produzione, trasformazione, stagionatura ed etichettatura del formaggio, nonché nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dell’indicazione nel registro dell’Unione. Sono previsti effetti specifici per la società Poitou Chèvre, autorizzata a usare temporaneamente il nome, e per gli operatori EARL Clé des champs, Gaec ferme Barroux, Gaec Lait’nergie e Gaec des 3 villages, beneficiari di periodi transitori concessi dalla Francia ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Mothais sur feuille» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1276 della Commissione ha la funzione di iscrivere nel registro dell’Unione l’indicazione geografica «Mothais sur feuille» come denominazione di origine protetta. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 17. Le autorità tedesche hanno però trasmesso osservazioni, ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, chiedendo l’inserimento nel documento unico del periodo di stagionatura; la Francia ha recepito l’osservazione modificando il documento unico.

Effetti sul registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone formalmente l’iscrizione della DOP «Mothais sur feuille» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione è quindi il provvedimento centrale dell’atto, da cui discende la tutela unitaria della denominazione nell’Unione europea.

Periodo transitorio per Poitou Chèvre

Il regolamento prende atto di una specifica situazione transitoria: la società Poitou Chèvre aveva legalmente commercializzato il prodotto con la denominazione «Mothais sur feuille» in modo continuativo per oltre cinque anni, ma non rispetta il disciplinare per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di produzione con latte crudo. Considerato che ricorrono le condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, l’articolo 2 le consente di continuare a usare il nome fino al 31 dicembre 2029.

Altri periodi transitori concessi dalla Francia

Le autorità francesi hanno inoltre concesso, con ordinanza ministeriale del 28 novembre 2024, periodi transitori a favore di quattro operatori: EARL Clé des champs, Gaec ferme Barroux, Gaec Lait’nergie e Gaec des 3 villages. Tali periodi, concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, riguardano singole disposizioni del disciplinare e mirano a consentire l’adeguamento a difficoltà temporanee legate al raggiungimento dell’obiettivo di lungo periodo di conformità.

Le principali deroghe riportate nel testo sono le seguenti:

  • accesso al pascolo o a uno spazio all’aperto per almeno 120 giorni all’anno e non appena le condizioni lo consentano: 5 anni per Gaec ferme Barroux e Gaec des 3 villages; 2 anni per Gaec Lait’nergie ed EARL Clé des champs;
  • divieto di fieno in balle: 2 anni per Gaec ferme Barroux;
  • almeno l’85 % della razione annua di sostanza secca proveniente dalla zona geografica: 2 anni per Gaec ferme Barroux ed EARL Clé des champs;
  • presenza di almeno 3 fonti diverse di cereali e/o da piante proteiche o oleaginose provenienti dalla zona geografica, per almeno il 30 % del totale annuale dei complementi: 2 anni per Gaec ferme Barroux ed EARL Clé des champs;
  • almeno il 60 % della razione costituito da foraggi sotto forma di sostanza secca: 2 anni per EARL Clé des champs;
  • razione complementare al massimo pari al 40 % della sostanza secca della razione annuale: 2 anni per EARL Clé des champs.

Documento unico e contenuto tecnico del disciplinare

Poiché la modifica apportata al documento unico non è stata considerata sostanziale, l’articolo 4 dispone la ripubblicazione della versione consolidata nell’allegato del regolamento. Il documento unico precisa che il «Mothais sur feuille» è un formaggio a pasta molle, a carattere lattico, prodotto esclusivamente con latte crudo intero di capra, essiccato e stagionato su una foglia di castagno.

Tra le caratteristiche essenziali del prodotto figurano:

  • periodo minimo di stagionatura di almeno 12 giorni dopo l’aggiunta del caglio;
  • forma a cilindro piatto, talvolta leggermente tronco-conico, con bordi lievemente arrotondati;
  • peso minimo di 180 g al termine del periodo minimo di stagionatura;
  • estratto secco totale per pezzo tra 65 g e 85 g;
  • esclusione del peso della foglia dal peso netto e dall’estratto secco.

Materie prime, alimentazione e razze caprine

Il disciplinare contiene numerose prescrizioni relative all’allevamento e all’alimentazione:

  • almeno l’85 % della materia secca della razione annuale delle capre deve provenire dalla zona geografica;
  • i foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica;
  • la razione deve essere costituita per almeno il 60 % da foraggi sotto forma di materia secca;
  • l’insilamento e l’avvolgimento in balle sono vietati;
  • la razione per capra all’anno deve contenere almeno 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti dalla zona geografica;
  • la razione complementare non può superare il 40 % della materia secca della razione annuale;
  • i mangimi devono derivare da semi non transgenici e presentare una percentuale di DNA modificato inferiore allo 0,9 %;
  • le capre devono appartenere alle razze Alpina, Saanen e Poitevine e ai relativi incroci;
  • nei greggi di capre Poitevine non è ammesso alcun animale con meno del 75 % di sangue Poitevine.

Trasformazione, stagionatura ed etichettatura

La produzione del latte, l’elaborazione e la stagionatura dei formaggi devono avere luogo nella zona geografica delimitata. Quanto all’etichettatura, i formaggi artigianali ottenuti da greggi con coefficiente di appartenenza alla razza Poitevine pari almeno al 95 % possono essere commercializzati con l’indicazione «razza Poitevine».

Zona geografica e legame con il territorio

L’allegato delimita con precisione la zona geografica, comprendente numerosi comuni dei dipartimenti di Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée e La Vienne. Il documento unico spiega che la zona corrisponde al «Poitou meridionale» e che il legame con il territorio deriva da fattori naturali e umani: suoli calcarei e clima oceanico mite, policoltura-allevamento basata su autonomia alimentare delle capre, utilizzo di leguminose, lavorazione del latte crudo, stagionatura su foglie di castagno e competenze locali di raccolta ed essiccazione delle foglie.

Il testo insiste inoltre sul ruolo della storia locale: diffusione della produzione tra XI e XV secolo, sviluppo dell’allevamento caprino e dei castagneti, presenza di vasai che fornivano stampi o fiscelle, ripresa produttiva nel XX secolo, reputazione consolidata del formaggio e specifiche caratteristiche sensoriali e fisiche attribuite all’ambiente pedoclimatico e alle pratiche tradizionali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Mothais sur feuille» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Periodo transitorio per Poitou Chèvre

L’articolo 2 autorizza la società Poitou Chèvre a continuare a utilizzare il nome «Mothais sur feuille» fino al 31 dicembre 2029, in ragione delle condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.

Periodi transitori concessi dalla Francia ad altri operatori

L’articolo 3 prende atto dei periodi transitori concessi dalla Francia, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, a favore di EARL Clé des champs, Gaec ferme Barroux, Gaec Lait’nergie e Gaec des 3 villages, per il superamento di difficoltà temporanee legate all’adeguamento al disciplinare.

Ripubblicazione del documento unico consolidato

L’articolo 4 stabilisce che la versione consolidata del documento unico figura nell’allegato del regolamento. Nei considerando si precisa che la modifica apportata al documento unico, a seguito delle osservazioni tedesche sul periodo di stagionatura, non è considerata sostanziale ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichediritto alimentareprodotti agricolietichettatura alimentaretutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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