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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37469/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione di marijuana a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Deduce: 1) violazione del termine a comparire in appello (presunta inosservanza del termine di 40 giorni per la notificazione del decreto di citazione); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si fonda sulla sola presenza nell'abitazione e non è stata valutata la dichiarazione confessorie del fratello né la condizione di assuntore; 3) violazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.); 4) intervento della prescrizione dopo la sentenza impugnata; inoltre deduce che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il termine a comparire: la nuova disciplina (termine 40 giorni) non si applica agli atti introdotti prima del 1° luglio 2024, l'appello era del 31 maggio 2024 e dunque il termine di 20 giorni risultava rispettato. I motivi sostanziali sono stati ritenuti inammissibili perché: in parte riproposizione di censure di merito sulla valutazione probatoria (sindacato vietato in Cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica); in parte aspecifici o non consentiti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (la violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata ai fini di cassazione se non prevista pena di nullità/inutilizzabilità); la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata sollevata per la prima volta in cassazione e quindi non è ammissibile; la questione della prescrizione non poteva essere dichiarata perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione utile a rilevare cause estintive (art. 129 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi del reato (quantità, modalità di occultamento, bilancini, comportamento dell'imputato).

  • art. 601, comma 3, c.p.p. (richiamato)

    Disciplina il termine a comparire per l'udienza di appello; la Corte chiarisce che la modifica normativa (termine di 40 giorni introdotto dal d.lgs. 150/2022) si applica solo agli atti di impugnazione presentati dal 1° luglio 2024, per cui l'appello del 31/05/2024 era soggetto al termine previgente e il decreto di citazione è stato correttamente ritenuto tempestivo.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola le forme e i limiti della valutazione delle prove; la Cassazione segnala che la mera deduzione di violazione dell'art. 192 non è idonea a fondare il ricorso se la violazione non è sanzionata con nullità/inutilizzabilità, e che la valutazione degli indici di destinazione a spaccio è giudizio di merito difficilmente sindacabile in cassazione se motivato.

  • art. 606, comma 1 e comma 3, c.p.p.

    Individua le fattispecie di vizio deducibili in cassazione; la Corte ricorda che motivi nuovi o generici sono inammissibili e che la violazione di norme processuali non sanzionate a pena di nullità non può costituire motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" nel giudizio penale: la Corte precisa che l'invocazione di tale canone in cassazione non consente di sostituire il proprio apprezzamento del fatto a quello dei giudici di merito se la motivazione non è viziata da manifesta illogicità.

  • art. 131-bis c.p.

    Previsione di una causa di esclusione della punibilità (richiamata dal ricorrente): la Corte osserva che l'applicazione di tale causa deve essere esplicitamente richiesta nei gradi di merito e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la dichiarazione di estinzione del reato e altre cause di non punibilità: la Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso impedisce di accertare e dichiarare cause estintive quali la prescrizione.

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali (es. nuovi termini) si applicano solo ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore indicata dalla giurisprudenza: verificare la data di deposito dell'atto introduttivo prima di contestare la tempestività di notifiche.
  • In Cassazione è molto difficile rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (p. es. decisione se lo stupefacente fosse per uso personale o destinato alla cessione) se la sentenza motivata non appare manifestamente illogica.
  • Censure basate su norme processuali che non prevedono una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza non sono generalmente rilevabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Cause di non punibilità o circostanze attenuanti particolari (es. art. 131-bis c.p.) devono essere sollevate e richieste nei gradi di merito; sollevarle per la prima volta in Cassazione ne impedisce l'esame.
  • L'invocazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in cassazione non consente di ottenere l'assoluzione se si tratta di una mera rivalutazione delle prove senza specifico vizio di motivazione deducibile ai sensi di legge.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può dichiarare estinte cause di non punibilità (es. prescrizione) che non siano già state valutate nel rapporto di impugnazione valido.

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