Cassazione Penale, Sentenza n. 20916/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29/04/2024 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Palermo 24/05/2023) e disposto la confisca per equivalente nell'importo corrispondente all'imposta evasa. Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizio di applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione per non aver valutato prove (in particolare la testimonianza del teste Invidiata che riferiva costi per €100.000) idonee a ridurre o escludere l'ammontare dei ricavi individuati tramite accrediti sui conti correnti; (2) errata applicazione degli artt. 2 comma 2 c.p., 322-ter c.p. e 12 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 12 d.lgs. 74/2000 non poteva trovare applicazione ratione temporis e che l'oggetto del vincolo ablativo era un immobile (sequestro preventivo 17/11/2016), sicché la confisca doveva essere considerata diretta e non per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato contestato (commesso il 30/09/2013) si è estinto per prescrizione in data 11/06/2024. Ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo del ricorso perché la Corte d'appello non aveva valutato la prova testimoniale (dichiarazioni del teste Invidiata) relativa a costi non considerati dalla Guardia di Finanza, con possibile travisamento probatorio per omessa valutazione di un elemento istruttorio rilevante. Essendosi instaurato validamente il rapporto di impugnazione e non sussistendo i presupposti per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Inoltre, ha precisato che la confisca per equivalente disposta in sentenza si elimina ipso iure poiché il fatto è anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni (art. 578-bis c.p.p. e relative modifiche) cui è stata data rilievo dalla giurisprudenza; pertanto la statuizione di confisca di valore decade con l'annullamento per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
Norma che disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta e la quantificazione dell'imposta evasa. La Corte richiama che, quando i ricavi sono individuati su base documentale (es. accrediti bancari), i relativi costi possono essere riconosciuti solo se emergono allegazioni fattuali che consentano di ritenere certa o ragionevolmente dubbia la loro esistenza.
art. 2 comma 2 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di irretroattività: il ricorrente sosteneva che norme introdotte successivamente non potevano applicarsi retroattivamente al fatto commesso nel 2013.
art. 322-ter c.p.
Norma citata dal ricorrente nell'articolazione del secondo motivo (anche se nel testo il rilievo è soprattutto di carattere temporale e soggetto dell'ablazione); la Corte non ha fatto una disamina sostanziale di questa specifica norma nel dispositivo riportato.
art. 12 d.lgs. 74/2000
Norma relativa alle misure ablative e alla confisca: il ricorrente sosteneva la non applicabilità ratione temporis; la Corte valuta la questione della confisca in rapporto alle modifiche legislative successive e alla irretroattività di talune disposizioni.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2
Articolo che disciplina l'effetto estintivo della prescrizione sull'atto impugnato: la Corte ha applicato il comma 1 (estinzione del reato con annullamento senza rinvio) ritenendo non sussistenti i presupposti per il comma 2 (che consentirebbe di mantenere la statuizione di condanna in presenza di fatti non rilevanti ai fini penali).
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la prescrizione può essere dichiarata d'ufficio nel grado di impugnazione se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile).
artt. 157, 160, 161 cod. pen.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Norme del codice penale richiamate per il calcolo della prescrizione e la sua maturazione nel caso concreto.
art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta successivamente che disciplina aspetti della confisca per equivalente; la Corte ha osservato che tale disposizione, avendo natura anche sostanziale, non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente inefficacia della confisca per equivalente disposta sulla base di strumenti normativi successivi.
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Norma richiamata in relazione all'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p.; la Corte usa il principio secondo cui modifiche normative con contenuto sostanziale non possono operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori.
art. 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3
art. 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3
Richiamata come parte del quadro normativo che ha inciso sulla disciplina della confisca; la Corte ne ricava il principio dell'irretroattività rispetto ai fatti anteriori.
art. 14 d.lgs. 158/2015
Citato dal ricorrente quale norma che ha introdotto l'art. 12 d.lgs. 74/2000; il rilievo è collegato alla eccezione di non applicabilità ratione temporis proposta nella doglianza difensiva.
Massime di principio
- Se l'ammontare dell'imposta evasa è determinato sulla base di accrediti bancari o altri elementi documentali, il giudice penale può riconoscere i costi solo se esistono allegazioni fattuali che rendano certa o almeno suscettibile di ragionevole dubbio la loro esistenza; le mere dichiarazioni generiche possono non essere sufficienti.
- In sede di appello e di cassazione i giudici devono valutare e motivare espressamente le risultanze istruttorie rilevanti: l'omessa valutazione di una prova decisiva (es. testimonianza che indica costi significativi) può configurare travisamento probatorio non manifestamente infondato e giustificare l'accoglimento del ricorso.
- Un ricorso per cassazione che non sia inammissibile può consentire alla Corte di verificare d'ufficio la prescrizione e portare all'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando il reato è estinto.
- Le modifiche normative che introducono nuovi istituti o modificano la disciplina della confisca possono avere natura sostanziale; tali modifiche non sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, con la conseguenza che eventuali misure di confisca basate su norme successive possono decadere se il reato si estingue per prescrizione.
- Nel contestare una misura ablativa (sequestro/confisca) è importante eccepire tempestivamente la natura del bene vincolato (es. immobile vs somme di denaro) e le questioni temporali relative all'applicabilità di norme introdotte dopo il fatto.
- Per evitare il rigetto per inammissibilità in sede di cassazione, l'impugnazione deve essere formulata in modo tale da instaurare un valido rapporto di impugnazione; solo in tal caso la Corte può esaminare questioni sostanziali come la prescrizione d'ufficio.
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