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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01750/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio contestava a una società l'elusività di un'operazione di acquisto delle quote sociali, ritenendo che tale operazione avesse consentito l'utilizzo di perdite fiscali pregresse della società stessa in violazione dell'art. 84 TUIR. Venivano quindi emessi due avvisi di accertamento IRES per gli anni 2007 e 2008, con recupero a tassazione in luogo delle perdite dichiarate. I primi giudici respingevano il ricorso della contribuente e la decisione veniva confermata in appello, ove si riteneva integrato un abuso del diritto e priva di valide ragioni economiche l'operazione contestata. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 5, l. 212/2000 per asserita invalidità dell'accertamento in ragione del superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede; 2) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per avere la CTR qualificato come elusiva la deduzione delle perdite, nonostante la fattispecie fosse disciplinata dall'art. 84 TUIR; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle ragioni economiche dell'operazione; 4) omesso esame e violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di decadenza dal potere impositivo; 5) omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, inammissibile/assorbita la parte di censura relativa al vizio motivazionale sul quarto, ha accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo e il quinto, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il quarto, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento risiede nell'erronea applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 a una fattispecie che andava invece vagliata, quanto ai presupposti antielusivi specifici, alla luce dell'art. 84, comma 3, TUIR, con omissione dell'accertamento della seconda condizione richiesta dalla norma, ossia la modifica dell'attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite erano state maturate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, L. 212/2000

    Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarda i soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta; la sua violazione non comporta, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria, invalidità dell'avviso di accertamento, né carenza del potere accertativo o inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    La disposizione antielusiva, vigente ratione temporis, aveva ambito applicativo tassativo e limitato alle ipotesi specificamente indicate; non poteva essere utilizzata per attrarre la fattispecie concreta se estranea alle condotte tipizzate.

  • art. 84, comma 1, d.P.R. 917/1986

    Costituisce la regola generale di deducibilità delle perdite pregresse dal reddito imponibile.

  • art. 84, comma 3, d.P.R. 917/1986

    In deroga alla regola generale, esclude la deducibilità delle perdite pregresse quando vi sia trasferimento o acquisizione della maggioranza dei voti e, inoltre, modifica dell'attività principale svolta nei periodi di formazione delle perdite; la verifica di entrambi i presupposti è necessaria per applicare la norma.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Ai fini della decadenza dal potere di accertamento rileva l'anno d'imposta in cui le perdite sono state portate in compensazione e nasce la pretesa fiscale, non quello in cui le perdite si sono formate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando non attacca un fatto storico decisivo omesso, ma in realtà mira a sollecitare una pronuncia su una specifica doglianza o a ottenere un riesame del merito senza adeguata autosufficienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, ha campo di applicazione tassativo: non può essere invocato al di fuori delle operazioni espressamente contemplate dal suo catalogo normativo.
  • In tema di perdite fiscali pregresse, l'art. 84, comma 3, TUIR richiede la verifica cumulativa di due presupposti: trasferimento della maggioranza dei voti e modifica dell'attività principale svolta nei periodi di formazione delle perdite; la mancanza di accertamento di uno solo di essi impedisce l'applicazione della norma antielusiva.
  • La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dallo Statuto del contribuente, non determina automaticamente nullità dell'accertamento se il legislatore non vi collega espressamente una sanzione invalidante.
  • Ai fini della decadenza dal potere di accertamento, rileva il periodo d'imposta in cui l'Amministrazione fa valere l'indebita compensazione o utilizzazione delle perdite, non quello di mera formazione delle perdite stesse.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo omesso; non può essere usato per censurare un'omessa pronuncia o per chiedere una rivalutazione del merito senza la necessaria specificità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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