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Direttiva 2003/101

Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/101/CE modifica la direttiva 92/109/CEE per adeguare l’elenco delle sostanze classificate e prevenire la diversione di sostanze chimiche verso la produzione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. In particolare, recepisce l’esigenza di includere il permanganato di potassio tra le sostanze della categoria 2 e di stabilire valori soglia per il permanganato di potassio e per l’anidride acetica. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 1° gennaio 2004.

Modifica degli elenchi di sostanze classificate della direttiva 92/109/CEE, con inclusione del permanganato di potassio tra le sostanze della categoria 2 e aggiornamento dei valori soglia per prevenire la diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e riguarda la fabbricazione, l’immissione in commercio e il controllo di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. L’intervento normativo opera sugli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE, con effetti sui soggetti della filiera commerciale delle sostanze classificate e sui controlli nazionali di prevenzione della diversione. È adottata anche come testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2003/101/CE della Commissione: modifica della disciplina sulle sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti

La direttiva interviene sulla direttiva 92/109/CEE per adeguare gli elenchi delle sostanze classificate alla luce degli obblighi internazionali e della necessità di prevenire la deviazione di sostanze chimiche verso la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/109/CEE ed è rilevante ai fini del SEE.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando la Commissione indica che occorre dare attuazione agli impegni assunti dalla Comunità in relazione alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. In particolare, viene richiamata la decisione della Commissione ONU sugli stupefacenti del marzo 2001, che impone di aggiungere l’anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell’allegato alla convenzione del 1988.

La direttiva mira anche a mantenere coerenza con il regolamento (CEE) n. 3677/90, relativo a misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Un ulteriore obiettivo è evitare effetti negativi sugli scambi commerciali interni alla Comunità, motivo per cui vengono previsti valori soglia per le sostanze interessate.

Ambito materiale della modifica

L’unica disposizione sostanziale della direttiva consiste nella sostituzione degli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE con il testo contenuto nell’allegato alla direttiva 2003/101/CE.

In concreto, dai considerando emerge che:

  • il permanganato di potassio deve essere incluso tra le sostanze della categoria 2;
  • il permanganato di potassio deve essere eliminato dall’elenco delle sostanze della categoria 3;
  • devono essere stabiliti valori soglia per il permanganato di potassio e per l’anidride acetica.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire e richiede l’adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 1° gennaio 2004.

Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Nel recepimento nazionale, gli atti devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore chimico e per i soggetti che commerciano sostanze suscettibili di uso illecito, la modifica incide sul regime di classificazione e sui controlli applicabili alle sostanze interessate, in particolare al permanganato di potassio e all’anidride acetica. Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale è la necessità di verificare l’adeguamento della normativa nazionale di recepimento e la corretta classificazione delle sostanze ai fini degli obblighi di vigilanza, documentazione e compliance connessi alla prevenzione della diversione verso usi illeciti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 92/109/CEE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE con il testo dell’allegato alla direttiva 2003/101/CE. L’aggiornamento comporta l’inclusione del permanganato di potassio nell’elenco delle sostanze della categoria 2 e la sua rimozione dall’elenco delle sostanze della categoria 3, oltre alla definizione dei valori soglia per il permanganato di potassio e per l’anidride acetica.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1° gennaio 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.

Rinvio espresso alla direttiva nell’ordinamento nazionale

Sempre l’articolo 2 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di un siffatto riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Ragioni dell’intervento e coordinamento con il diritto internazionale e unionale

Nei considerando si evidenzia la necessità di attuare gli obblighi assunti dalla Comunità in forza della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, in particolare mediante l’aggiornamento della tabella 1 dell’allegato alla convenzione del 1988. Si richiama inoltre l’opportunità di uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90, così da mantenere coerente il quadro di prevenzione della diversione di sostanze chimiche.

Come è indicizzato

Materiestupefacentisostanze chimichemercato internodogane e controlli commercialicooperazione internazionale

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