Direttiva 2003/71
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/71/CE introduce un regime armonizzato del prospetto per le offerte al pubblico e le ammissioni alla negoziazione di strumenti finanziari, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori e favorire il mercato unico dei capitali. Prevede un sistema di approvazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, il riconoscimento del prospetto negli altri Stati membri e un insieme di esenzioni e semplificazioni per talune offerte e categorie di emittenti. Sono disciplinati contenuto minimo del prospetto, nota di sintesi, responsabilità, pubblicità, supplementi, uso delle lingue, emittenti di paesi terzi, poteri delle autorità e sanzioni.
Armonizzazione dei requisiti di redazione, approvazione, pubblicazione e validità del prospetto per offerte pubbliche e ammissioni alla negoziazione di strumenti finanziari, con passaporto europeo per gli emittenti.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle offerte al pubblico e all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro, con riferimento a strumenti finanziari e ai relativi emittenti, offerenti e soggetti che chiedono l’ammissione. Restano escluse alcune categorie, tra cui quote di OICR aperti, taluni strumenti emessi da Stati, banche centrali, organismi pubblici internazionali, strumenti garantiti incondizionatamente da uno Stato membro, talune emissioni di enti creditizi a determinate condizioni, quote non fungibili legate a diritti su immobili e offerte di importo limitato. La disciplina prevede regole speciali per emittenti di paesi terzi, per strumenti con valore nominale elevato e per offerte transfrontaliere.
Direttiva 2003/71/CE sul prospetto per l’offerta pubblica e l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari
La direttiva istituisce un quadro armonizzato europeo per la redazione, approvazione, pubblicazione e diffusione del prospetto relativo alle offerte al pubblico e all’ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati. Essa mira a rafforzare la tutela degli investitori e a creare un vero passaporto unico per gli emittenti, riducendo le barriere alle operazioni transfrontaliere e razionalizzando la disciplina previgente.
Finalità e contesto normativo
La direttiva nasce dall’esigenza di superare il sistema frammentato introdotto dalle direttive 80/390/CEE e 89/298/CEE, poi confluite in parte nella direttiva 2001/34/CE. I considerando richiamano la necessità di sostenere il mercato interno dei capitali, facilitare l’accesso al finanziamento anche per PMI e imprese di nuova costituzione e assicurare standard informativi elevati, coerenti con le migliori pratiche internazionali, in particolare IOSCO. Il legislatore UE adotta inoltre un’impostazione cosiddetta a quattro livelli, con principi quadro nella direttiva e misure tecniche di attuazione affidate alla Commissione.
Ambito di applicazione e principali esclusioni
L’articolo 1 delimita l’ambito applicativo alle offerte al pubblico di strumenti finanziari e alla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro. La disciplina si applica quindi sia al collocamento presso il pubblico sia alla quotazione/negoziazione in mercati regolamentati.
Restano esclusi, tra gli altri:
- le quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto;
- gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da Stati membri, enti locali, BCE, banche centrali o organismi internazionali pubblici di cui facciano parte Stati membri;
- le azioni nel capitale delle banche centrali;
- gli strumenti con garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro o ente locale;
- talune emissioni continue o ripetute di enti creditizi, se rispettano condizioni restrittive;
- offerte di importo totale inferiore a 2.500.000 EUR su dodici mesi;
- altre fattispecie puntualmente elencate, incluse alcune emissioni svedesi di "bostadsobligationer" e strumenti di enti creditizi fino a 50.000.000 EUR, sempre al ricorrere delle condizioni previste.
Anche quando l’offerta o l’ammissione ricadono in un’esenzione, l’emittente, l’offerente o il richiedente l’ammissione può comunque scegliere di redigere un prospetto conforme alla direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene definizioni centrali per l’operatività della disciplina. In particolare:
- "strumenti finanziari" rinvia ai titoli negoziabili della direttiva 93/22/CEE, con esclusione degli strumenti del mercato monetario aventi scadenza inferiore a 12 mesi;
- "titoli di capitale" include azioni e strumenti equivalenti, nonché strumenti che conferiscano il diritto di acquisirli mediante conversione o esercizio di diritti;
- "offerta al pubblico" è una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e mezzo, con informazioni sufficienti da consentire una decisione di acquisto o sottoscrizione;
- "investitori qualificati" comprende categorie professionali, istituzioni pubbliche e, in casi limitati, persone fisiche e PMI autorizzate dagli Stati membri che ne regolino la registrazione;
- "PMI" è definita sulla base di criteri dimensionali: meno di 250 dipendenti, totale di bilancio non superiore a 43.000.000 EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50.000.000 EUR, con necessità di soddisfare almeno due criteri;
- "Stato membro d’origine" assume rilievo decisivo ai fini dell’approvazione del prospetto e varia a seconda della tipologia di emittente e strumento.
La direttiva prevede inoltre un registro degli investitori qualificati persone fisiche e delle PMI, accessibile agli emittenti, nel rispetto della protezione dei dati.
Obbligo di prospetto ed esenzioni per offerte limitate
L’articolo 3 enuncia la regola generale: nessuna offerta al pubblico può essere rivolta nel territorio di uno Stato membro senza previa pubblicazione di un prospetto. Tuttavia, l’obbligo non si applica alle offerte:
- rivolte esclusivamente a investitori qualificati;
- rivolte a meno di 100 persone per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati;
- destinate a investitori che investano almeno 50.000 EUR per ciascuna offerta;
- con valore nominale unitario di almeno 50.000 EUR;
- con corrispettivo totale inferiore a 100.000 EUR su dodici mesi.
La rivendita successiva di strumenti già oggetto di offerte esentate è considerata offerta separata; inoltre, il collocamento tramite intermediari finanziari richiede il prospetto salvo che, al momento del collocamento finale, ricorra una delle esenzioni.
La stessa norma subordina l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nello Stato membro alla pubblicazione del prospetto.
Ulteriori esenzioni per offerta e ammissione
L’articolo 4 introduce esenzioni specifiche per alcune operazioni societarie o finanziarie. Per l’offerta al pubblico, tra i casi esclusi vi sono:
- azioni sostitutive di altre azioni della stessa classe senza aumento del capitale emesso;
- strumenti offerti in un’OPA/OPS, se è disponibile documentazione equivalente riconosciuta dall’autorità competente;
- strumenti assegnati in occasione di una fusione, con analoga documentazione equivalente;
- azioni gratuite agli azionisti esistenti e dividendi in azioni, con documentazione informativa minima;
- strumenti assegnati a amministratori, ex amministratori, dipendenti o ex dipendenti, sempre con informazioni specifiche.
Per l’ammissione alla negoziazione, ulteriori esenzioni riguardano, tra l’altro:
- azioni che rappresentino meno del 10% in dodici mesi delle azioni già ammesse nello stesso mercato;
- strumenti già ammessi da oltre 18 mesi in altro mercato regolamentato, se ricorrono condizioni documentali e informative puntuali;
- azioni derivanti da conversione, scambio o esercizio di diritti, quando siano della stessa classe di azioni già ammesse.
Contenuto del prospetto, nota di sintesi e modelli semplificati
L’articolo 5 richiede che il prospetto contenga tutte le informazioni necessarie, in funzione dell’emittente e degli strumenti, per consentire una valutazione consapevole della situazione patrimoniale e finanziaria, dei risultati, delle prospettive e dei diritti incorporati negli strumenti. Le informazioni devono essere presentate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.
Elemento essenziale è la nota di sintesi, che deve:
- essere redatta in linguaggio non tecnico;
- riassumere rischi e caratteristiche principali dell’emittente, di eventuali garanti e degli strumenti;
- contenere avvertenze standard sul suo ruolo introduttivo e sul fatto che la decisione d’investimento deve basarsi sull’intero prospetto;
- indicare che la responsabilità civile riguarda chi ne ha chiesto la notifica, ma solo se la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente.
Per gli strumenti diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50.000 EUR, la nota di sintesi non è obbligatoria, salvo richiesta dello Stato membro. La direttiva consente inoltre la redazione del prospetto in un documento unico oppure in documenti distinti: documento di registrazione, nota sugli strumenti finanziari e sintesi. Per programmi di offerta e per determinate emissioni ripetute degli enti creditizi è ammesso un prospetto di base, integrabile con aggiornamenti e informazioni finali.
Responsabilità, informazioni minime e omissioni
L’articolo 6 attribuisce la responsabilità almeno all’emittente o ai suoi organi, all’offerente, al richiedente l’ammissione o al garante, a seconda dei casi, imponendo l’indicazione nominativa dei responsabili e una loro attestazione di veridicità e completezza. Il diritto nazionale disciplina la responsabilità civile; la nota di sintesi da sola non può fondare responsabilità, salvo le eccezioni già ricordate.
L’articolo 7 rimette alla Commissione l’adozione di misure di esecuzione sui dettagli delle informazioni da includere nel prospetto, con prima serie da adottare entro il 1º luglio 2004. L’articolo 8 disciplina le ipotesi in cui il prezzo finale e la quantità finale non siano ancora determinabili, consentendo criteri predeterminati o un diritto di revoca per gli investitori. La stessa disposizione permette, in circostanze limitate, l’omissione di informazioni quando contrarie all’interesse pubblico, gravemente pregiudizievoli per l’emittente o di importanza minore, purché non si comprometta la corretta valutazione dell’investimento. Se alcune informazioni richieste non sono adeguate alla natura dell’emittente o dello strumento, possono essere sostituite da informazioni equivalenti.
Validità temporale, informative periodiche e incorporazione per riferimento
L’articolo 9 stabilisce la validità del prospetto per dodici mesi dalla pubblicazione, purché aggiornato con i supplementi. Il prospetto di base dura fino a dodici mesi; per emissioni continue o ripetute permane valido fino alla cessazione dell’emissione. Il documento di registrazione resta valido per dodici mesi se aggiornato; insieme alla nota sugli strumenti e alla sintesi costituisce un prospetto valido.
L’articolo 10 impone agli emittenti quotati di pubblicare almeno annualmente un documento che raccolga o richiami tutte le informazioni diffuse nei dodici mesi precedenti, includendo i riferimenti richiesti dalla normativa societaria, dalla direttiva 2001/34/CE e dal regolamento IAS/IFRS n. 1606/2002. Gli emittenti di strumenti diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario almeno pari a 50.000 EUR sono esentati.
L’articolo 11 consente di incorporare per riferimento documenti già pubblicati e approvati o depositati, purché siano le informazioni più recenti disponibili; la nota di sintesi non può contenere informazioni incorporate per riferimento. L’articolo 12 disciplina il prospetto composto da documenti separati, semplificando l’iter per gli emittenti che abbiano già un documento di registrazione approvato.
Approvazione e pubblicazione del prospetto
L’articolo 13 prevede che il prospetto non possa essere pubblicato prima dell’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. La decisione deve intervenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza, elevati a 20 giorni in caso di emittenti senza precedenti quotazioni o offerte al pubblico. Se la documentazione è incompleta, il termine decorre dal momento in cui le informazioni integrative vengono fornite. È possibile il trasferimento dell’approvazione a un’altra autorità competente con il suo consenso.
L’articolo 14 impone che, dopo l’approvazione, il prospetto sia depositato presso l’autorità competente e messo a disposizione del pubblico quanto prima, e comunque entro l’inizio dell’offerta o dell’ammissione; per la prima offerta di azioni non ancora quotate, almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta. La pubblicazione può avvenire tramite giornali, copie cartacee gratuite, siti web dell’emittente, degli intermediari, del mercato regolamentato o dell’autorità competente. Se la diffusione è elettronica, deve essere sempre disponibile gratuitamente una copia cartacea su richiesta.
Pubblicità e supplementi
L’articolo 15 stabilisce che ogni pubblicità relativa all’offerta o all’ammissione deve essere chiaramente identificabile come tale, non fuorviante e coerente con il prospetto. Deve inoltre indicare l’avvenuta o futura pubblicazione del prospetto e dove gli investitori possono reperirlo. Le informazioni diffuse oralmente o per iscritto sull’operazione devono comunque essere coerenti con il prospetto. Se il prospetto non è prescritto, le informazioni materiali fornite a investitori qualificati o categorie speciali vanno diffuse a tutti i destinatari della stessa categoria.
L’articolo 16 impone un supplemento al prospetto in caso di fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione che intervengano prima della chiusura dell’offerta o dell’inizio della negoziazione. Il supplemento va approvato entro massimo sette giorni lavorativi e pubblicato con le stesse modalità del prospetto iniziale; gli investitori già aderenti hanno diritto di revoca entro almeno due giorni lavorativi dalla pubblicazione.
Passaporto europeo e offerte transfrontaliere
Gli articoli 17 e 18 realizzano il passaporto europeo del prospetto. Il prospetto approvato nello Stato membro d’origine, insieme ai supplementi, è valido per offerte e ammissioni in qualsiasi Stato membro ospitante, senza ulteriore approvazione o procedura amministrativa da parte di quest’ultimo. Su richiesta dell’emittente o del responsabile della redazione, l’autorità d’origine trasmette alle autorità ospitanti un certificato di approvazione e copia del prospetto, di regola entro tre giorni lavorativi, ovvero entro un giorno lavorativo dall’approvazione se la richiesta accompagna la bozza. La comunicazione si estende ai supplementi.
Lingua del prospetto e regole per gli emittenti di paesi terzi
L’articolo 19 disciplina l’uso delle lingue in funzione del numero di Stati interessati e della presenza o meno dello Stato membro d’origine. La regola di base è la redazione in una lingua accettata dall’autorità competente interessata o, in alternativa, in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale; gli Stati ospitanti possono normalmente richiedere solo la traduzione della nota di sintesi.
L’articolo 20 consente l’approvazione di prospetti di emittenti di paesi terzi, purché redatti secondo standard internazionali, in particolare gli IOSCO Disclosure Standards, e contengano informazioni equivalenti a quelle richieste dalla direttiva. Se tali strumenti sono offerti o quotati in altri Stati membri, si applicano anche le regole di passaporto, comunicazione e lingua. La Commissione può adottare misure tecniche sull’equivalenza dei prospetti di paesi terzi.
Autorità competenti, vigilanza, segreto e cooperazione
L’articolo 21 impone a ciascuno Stato membro la designazione di un’autorità amministrativa centrale competente e indipendente, responsabile dell’attuazione della direttiva e dell’approvazione del prospetto. Sono previsti poteri minimi incisivi: richiesta di integrazioni e documenti, sospensione o divieto di offerta, di pubblicità e di negoziazione, pubblicazione dell’inadempienza e interventi anche dopo l’ammissione alla negoziazione per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento del mercato.
L’articolo 22 sancisce il segreto d’ufficio e la cooperazione tra autorità nazionali, compreso lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca, anche in caso di strumenti nuovi o rari o di sospensione delle negoziazioni su più mercati. L’articolo 23 disciplina i provvedimenti cautelari dello Stato membro ospitante quando persistano irregolarità o violazioni, con obbligo di informare l’autorità d’origine e la Commissione.
Misure di esecuzione, sanzioni e ricorso
L’articolo 24 affida alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione con il supporto del comitato europeo dei valori mobiliari, secondo la procedura di comitato. La disciplina è concepita per il livello tecnico, senza alterare gli elementi essenziali della direttiva, ed è soggetta a revisioni temporali specifiche.
L’articolo 25 impone agli Stati membri di prevedere misure amministrative o sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, fatti salvi i regimi penali e di responsabilità civile. Le autorità possono rendere pubbliche le sanzioni, salvo rischio per la stabilità dei mercati o danno sproporzionato alle parti coinvolte. L’articolo 26 garantisce il diritto di impugnare davanti alle autorità giudiziarie tutte le decisioni adottate ai sensi della disciplina nazionale di recepimento.
Modifiche, abrogazioni e recepimento
Gli articoli 27 e 28 intervengono sulla normativa previgente, abrogando ampie parti della direttiva 2001/34/CE e la direttiva 89/298/CEE. L’articolo 29 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare entro il 1º luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e darne immediata comunicazione alla Commissione.
L’articolo 30 contiene disposizioni transitorie, tra cui la scelta dell’autorità competente per gli emittenti di paesi terzi già quotati entro il 31 dicembre 2005, una deroga temporanea per taluni enti creditizi e un rinvio per la Germania fino al 31 dicembre 2008 per l’attuazione dell’articolo 21, paragrafo 1. L’articolo 31 impone alla Commissione un riesame dopo cinque anni dall’entrata in vigore, con eventuali proposte di revisione.
Considerazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché definisce:
- quando un’offerta o una quotazione richiedono il prospetto;
- quali esenzioni e semplificazioni sono applicabili;
- contenuti minimi, struttura documentale e regole di aggiornamento;
- responsabilità dell’emittente e degli altri soggetti coinvolti;
- regole transfrontaliere, certificazione e uso delle lingue;
- interazione tra diritto dell’Unione e vigilanza nazionale.
In pratica, il perimetro di compliance va valutato sin dalla strutturazione dell’operazione, verificando soglie, soggetti destinatari, natura dello strumento, mercato di ammissione, Stato membro d’origine, eventuale passaporto e obblighi di supplemento e pubblicità. La disciplina lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità soprattutto nell’organizzazione delle autorità competenti, nelle modalità di recepimento, in alcuni profili linguistici e nell’eventuale introduzione di requisiti ulteriori di quotazione che non incidano sul prospetto approvato.
Disposizioni principali
Scopo e ambito generale
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva armonizza i requisiti relativi alla redazione, approvazione e diffusione del prospetto per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro. La finalità è creare un passaporto unico per gli emittenti e ridurre gli ostacoli alle offerte transfrontaliere.
Esclusioni e facoltà di redigere comunque un prospetto
L’articolo 1, paragrafo 2, elenca le esclusioni principali, tra cui quote di OICR aperti, strumenti emessi da Stati membri o loro enti locali, da banche centrali, strumenti garantiti da uno Stato membro, emissioni di enti non profit, alcune emissioni bancarie ripetute e offerte di importo inferiore a 2.500.000 EUR o 50.000.000 EUR in specifici casi. Il paragrafo 3 consente comunque a emittente, offerente o richiedente l’ammissione di redigere volontariamente un prospetto conforme alla direttiva anche nei casi esclusi.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, strumenti finanziari, titoli di capitale, strumenti diversi dai titoli di capitale, offerta al pubblico, investitori qualificati, PMI, emittente, offerente, mercato regolamentato, programma di offerta, emissioni continue o ripetute, Stato membro d’origine e Stato membro ospitante. Sono previste soglie e criteri per investitori qualificati e PMI, nonché un sistema di registrazione per persone fisiche e PMI che chiedono tale qualifica.
Obbligo di prospetto ed esenzioni per talune offerte
L’articolo 3 vieta offerte al pubblico senza previa pubblicazione di prospetto, salvo esenzioni per offerte rivolte solo a investitori qualificati, a meno di 100 persone per Stato membro non qualificate, ad investitori che investano almeno 50.000 EUR per offerta, per valori nominali unitari di almeno 50.000 EUR e per offerte inferiori a 100.000 EUR su dodici mesi. La rivendita successiva è trattata come offerta separata; il collocamento tramite intermediari resta soggetto a prospetto se non ricorre un’esenzione. L’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è subordinata alla pubblicazione del prospetto.
Esenzioni specifiche per offerte e ammissioni
L’articolo 4 individua ulteriori esenzioni, tra cui azioni sostitutive senza aumento di capitale, operazioni di OPA/OPS, fusioni, dividendi in azioni e assegnazioni a dipendenti o amministratori, a condizione che sia disponibile un documento informativo equivalente o specifico. Per l’ammissione alla negoziazione sono previste ulteriori esenzioni, ad esempio per meno del 10% di azioni aggiuntive in dodici mesi, per strumenti già negoziati altrove da almeno 18 mesi con determinate condizioni, e per ulteriori casi legati a conversione/scambio e documentazione sintetica.
Contenuto del prospetto e modelli semplificati
L’articolo 5 richiede che il prospetto contenga tutte le informazioni necessarie per valutare situazione patrimoniale e finanziaria, risultati, prospettive dell’emittente e dei garanti e i diritti connessi agli strumenti. Deve includere una nota di sintesi in linguaggio non tecnico, con avvertenze standard e, di regola, non oltre 2.500 parole; per strumenti diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50.000 EUR la nota di sintesi può non essere richiesta. Il prospetto può essere redatto in documento unico o in documenti distinti (documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e sintesi); per alcune emissioni continuative o programmate è ammesso un prospetto di base.
Responsabilità per il prospetto
L’articolo 6 impone che la responsabilità delle informazioni ricada almeno sull’emittente o sui suoi organi, sull’offerente, sul richiedente l’ammissione o sul garante, a seconda dei casi. La responsabilità civile nazionale si applica alle persone responsabili; nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base della nota di sintesi, salvo che essa sia fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle altre parti del prospetto.
Informazioni minime, omissioni e equivalenti
L’articolo 7 affida alla Commissione l’adozione di misure di esecuzione sui contenuti dettagliati del prospetto; la prima serie doveva essere adottata entro il 1º luglio 2004. L’articolo 8 disciplina l’omissione del prezzo e della quantità finali, imponendo criteri di determinazione o un diritto di revoca di almeno due giorni lavorativi dopo il deposito dei dati definitivi; consente inoltre all’autorità competente di autorizzare omissioni in casi di interesse pubblico, grave pregiudizio all’emittente o irrilevanza relativa, e ammette informazioni equivalenti quando quelle prescritte non siano adeguate.
Validità temporale e informativa periodica
L’articolo 9 stabilisce che il prospetto è valido dodici mesi dalla pubblicazione; il prospetto di base fino a dodici mesi, e quello relativo a emissioni continue o ripetute fino a cessazione dell’emissione. Il documento di registrazione è valido fino a dodici mesi se aggiornato. L’articolo 10 impone agli emittenti quotati un documento annuale che raccolga o richiami tutte le informazioni pubblicate nei dodici mesi precedenti, con esenzione per alcuni strumenti di valore nominale unitario almeno pari a 50.000 EUR.
Incorporazione per riferimento e prospetti separati
L’articolo 11 consente di incorporare nel prospetto, mediante riferimento, documenti previamente o simultaneamente pubblicati e approvati o depositati, purché siano le informazioni più recenti; è esclusa la nota di sintesi. L’articolo 12 disciplina il prospetto su documenti separati, consentendo che un emittente con documento di registrazione già approvato depositi solo la nota sugli strumenti e la sintesi, mentre se il documento di registrazione era solo depositato senza approvazione occorre l’approvazione dell’intero complesso documentale.
Approvazione del prospetto
L’articolo 13 vieta la pubblicazione prima dell’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità decide entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza, prorogabili a 20 giorni per emittenti senza strumenti già quotati o offerti al pubblico; se la documentazione è incompleta, il termine decorre dal completamento. È possibile il trasferimento dell’approvazione ad altra autorità competente con consenso di quest’ultima.
Pubblicazione e accessibilità al pubblico
L’articolo 14 richiede che il prospetto approvato sia depositato presso l’autorità competente e reso disponibile al pubblico quanto prima e comunque entro l’inizio dell’offerta o dell’ammissione; per una prima offerta di azioni non ancora quotate il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta. La pubblicazione può avvenire su giornali, in forma stampata, su siti web dell’emittente, degli intermediari, del mercato o dell’autorità competente. È sempre dovuta una copia cartacea gratuita su richiesta, e il testo pubblicato deve coincidere con quello approvato.
Pubblicità e informazioni agli investitori
L’articolo 15 disciplina la pubblicità, imponendo l’indicazione dell’esistenza o futura pubblicazione del prospetto, la riconoscibilità del messaggio, la non ingannevolezza e la coerenza con il prospetto. Ogni informazione diffusa oralmente o per iscritto sull’offerta o sull’ammissione deve essere coerente con il prospetto. Se il prospetto non è richiesto, le informazioni materiali fornite a investitori qualificati o categorie speciali devono essere diffuse a tutti i destinatari interessati.
Supplementi al prospetto e diritto di recesso
L’articolo 16 impone un supplemento per fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni sopravvenuti tra approvazione e chiusura dell’offerta o inizio della negoziazione. Il supplemento va approvato entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato con le stesse modalità del prospetto iniziale; la sintesi va aggiornata se necessario. Gli investitori che avevano già aderito possono revocare l’accettazione entro almeno due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento.
Passaporto europeo del prospetto e comunicazione tra autorità
Gli articoli 17 e 18 attribuiscono validità comunitaria al prospetto approvato nello Stato membro d’origine e ai suoi supplementi per offerte o ammissioni in altri Stati membri, senza nuova approvazione da parte degli Stati ospitanti. Su richiesta, l’autorità d’origine trasmette entro tre giorni lavorativi un certificato di approvazione e copia del prospetto alle autorità ospitanti, con eventuale traduzione della sintesi; il certificato menziona anche l’eventuale applicazione delle deroghe dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Uso delle lingue
L’articolo 19 disciplina la lingua del prospetto: se l’operazione avviene solo nello Stato membro d’origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da tale autorità; se riguarda uno o più Stati ospitanti, può essere redatto in una lingua accettata dagli Stati interessati o in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale, con possibile richiesta della sola traduzione della nota di sintesi. Per strumenti con valore nominale unitario almeno pari a 50.000 EUR sono previste regole più flessibili e gli Stati possono chiedere la sintesi nelle proprie lingue ufficiali.
Emittenti di paesi terzi
L’articolo 20 consente l’approvazione di prospetti redatti secondo la legge di un paese terzo se conformi a standard internazionali, inclusi gli IOSCO Disclosure Standards, e se le informazioni richieste sono equivalenti a quelle della direttiva. Se tali strumenti sono offerti o quotati in uno Stato membro diverso da quello d’origine, si applicano le regole di passaporto, comunicazione e lingue; la Commissione può adottare misure di esecuzione sull’equivalenza dei prospetti di paesi terzi.
Autorità competenti, poteri e cooperazione
L’articolo 21 impone a ciascuno Stato membro la designazione di un’autorità amministrativa centrale competente, indipendente dal mercato, con eventuale ulteriore autorità per il capo III. Le autorità devono poter richiedere integrazioni informative, documenti e informazioni a emittenti, offerenti, controllanti, revisori e intermediari, sospendere o vietare offerta, pubblicità e negoziazione per periodi fino a 10 giorni lavorativi, vietare l’offerta o la negoziazione in caso di violazioni e rendere pubblica l’inadempienza. L’articolo 22 disciplina il segreto d’ufficio e la cooperazione tra autorità, mentre l’articolo 23 regola i provvedimenti cautelari dello Stato ospitante in caso di irregolarità persistenti.
Misure di esecuzione, sanzioni e tutela giurisdizionale
L’articolo 24 istituisce la procedura di comitato con il comitato europeo dei valori mobiliari; la Commissione può adottare misure tecniche di esecuzione senza modificare gli elementi essenziali della direttiva, con alcune scadenze di revisione. L’articolo 25 impone sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, fatti salvi i regimi penali e di responsabilità civile, e consente la pubblicazione delle sanzioni salvo pregiudizio grave ai mercati o danno sproporzionato. L’articolo 26 garantisce il diritto di impugnazione davanti alle autorità giudiziarie.
Modifiche, abrogazioni e trasposizione
Gli articoli 27 e 28 abrogano o modificano ampie parti della direttiva 2001/34/CE e abrogano la direttiva 89/298/CEE con effetto dalla data di cui all’articolo 29. L’articolo 29 impone il recepimento entro il 1º luglio 2005. L’articolo 30 prevede disposizioni transitorie per emittenti di paesi terzi già quotati, per talune emissioni bancarie e una deroga specifica per la Germania fino al 31 dicembre 2008. L’articolo 31 prevede il riesame della direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
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