Sentenza del 09/04/2015 n. 2108 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES -Dichiarazione dei redditi - Integrazione -Termine - Termine lungo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la maggiore pretesa tributaria sostenendo di poter correggere, anche in sede contenziosa e oltre il termine ordinario previsto per l'integrazione della dichiarazione, errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria ma aventi carattere meramente formale. La questione riguarda l'interpretazione del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, individuato nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La decisione
È stato affermato che il contribuente può emendare la dichiarazione anche durante il giudizio, per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria e anche dopo la scadenza del termine lungo previsto per l'integrazione. Tale termine opera, in base al tenore della disposizione, quando la correzione comporta una modifica della base imponibile, ma non quando si tratta di correggere un errore meramente formale. La posizione del contribuente è quindi stata riconosciuta nei limiti indicati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
Il termine per integrare la dichiarazione entro quello previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo limita la modifica della base imponibile, ma non impedisce la correzione in giudizio di errori meramente formali.
D.P.R. n. 435/2000, art. 2
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei termini di presentazione e integrazione delle dichiarazioni fiscali.
Massime di principio
- Il contribuente può far valere in giudizio errori dichiarativi di fatto o di diritto, anche oltre il termine ordinario per la dichiarazione integrativa, quando si tratti di errori meramente formali.
- Il termine lungo per l'integrazione della dichiarazione assume rilievo soprattutto quando la correzione incide sulla base imponibile o modifica sostanzialmente il debito d'imposta.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non elimina l'esigenza di dimostrare concretamente l'errore e il suo effetto sull'obbligazione tributaria.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra correzione formale o rappresentativa di un dato già corretto nella sostanza e modifica sostanziale della base imponibile: solo la seconda è normalmente soggetta al termine lungo previsto dalla legge.
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