Ordinanza n. 2917/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di emergenza urgenza, CIG BB71958D03
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna deducendo, secondo quanto emerge dalla pronuncia, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione della gara e dalla cristallizzazione della sequenza procedimentale. Ha prospettato un pregiudizio strutturale alla propria posizione concorrenziale, anche in ragione del fatto che era pervenuta una sola offerta, presentata dal gestore uscente del servizio. L’appello cautelare mirava alla riforma dell’ordinanza di rigetto e alla concessione della tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo anzitutto insussistente il periculum in mora. Ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui non sussisteva un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, considerata la fissazione dell’udienza di merito al 13 ottobre 2026 e l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 3 giugno 2026. Tali circostanze rendevano estremamente improbabile che, prima della decisione di merito, si procedesse alla stipulazione del contratto e all’avvio del servizio. Le doglianze sulla cristallizzazione della procedura, sulla compromissione della posizione concorrenziale e sull’unicità dell’offerta non sono state ritenute idonee a integrare gravità e irreparabilità del danno, anche perché l’eventuale annullamento del bando avrebbe effetto caducante sull’intera procedura. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato la nota AGCOM dell’8 luglio 2026, secondo cui la struttura della gara e i requisiti di partecipazione risultavano fondati su scelte tecnico-organizzative supportate da motivazioni non manifestamente irragionevoli, coerenti con le caratteristiche del servizio e non lesive del favor partecipationis. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, alla luce del calendario processuale e dello stato della procedura di gara, risulti estremamente improbabile che prima della decisione di merito siano stipulati il contratto e avviato il servizio; in tal caso manca il periculum in mora, anche se l’appellante deduce la cristallizzazione della sequenza procedimentale o un pregiudizio alla propria posizione concorrenziale.
- La mera presentazione di una sola offerta, proveniente dal gestore uscente, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini cautelari, se l’eventuale accoglimento nel merito comporterebbe l’annullamento dell’intera procedura di gara e quindi la possibilità di riedizione della competizione.
- Nella valutazione cautelare del fumus, le scelte tecnico-organizzative della stazione appaltante e i requisiti di partecipazione non risultano manifestamente irragionevoli quando siano motivati in modo coerente con le caratteristiche del servizio e non compromettano il favor partecipationis.
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