Cassazione Penale, Ordinanza n. 36416/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della credibilità della persona offesa, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure di fatto già disattese in appello, senza individuare specifici travisamenti della prova; la motivazione d'appello sulla responsabilità è stata giudicata congrua, anche quanto alla coerenza e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal teste Abbas. La Corte ha precisato che tali dichiarazioni possono, previa motivata verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, fondare da sole l'affermazione di responsabilità e che non si applica loro la regola dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la particolare tenuità è stata esclusa in ragione del danno patrimoniale non esiguo e delle modalità della condotta, indicative di elevata intensità del dolo. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato valorizzando i precedenti penali ravvicinati, la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi; il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. era sorretto dal rilevante valore economico del pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di valutazione prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono costituire da sole prova della responsabilità, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto.
il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
La particolare tenuità del fatto va valutata considerando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità
Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica, oppure priva di motivazione immune da evidenti illogicità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare una condanna, purché la motivazione dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto; non si applica a esse la regola dell'art. 192, comma 3, c.p.p.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa dei fatti riservata al giudice di merito; le censure devono individuare specifici vizi rilevanti della motivazione o puntuali travisamenti delle emergenze processuali.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche e sull'attenuante del danno di speciale tenuità non è sindacabile in cassazione quando sia motivata senza contraddizioni o illogicità, nei limiti indicati per ciascun istituto.
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