Regolamento (UE) 2017/1354
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce in modo uniforme come presentare, sull’imballaggio e nelle istruzioni, le informazioni relative alle restrizioni o ai requisiti di autorizzazione per l’uso che gravano su determinate apparecchiature radio. La disciplina attua l’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, prevedendo un sistema alternativo tra pittogramma e dicitura testuale sull’imballaggio, e un obbligo informativo più dettagliato nelle istruzioni. Il regolamento è direttamente applicabile e trova applicazione dal 9 agosto 2018, con una clausola di anticipata conformità per le apparecchiature immesse sul mercato dopo l’8 agosto 2017.
Modalità di presentazione delle informazioni sulle restrizioni alla messa in servizio e/o ai requisiti di autorizzazione per l’uso delle apparecchiature radio.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature radio soggette, in almeno uno Stato membro, a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l’uso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE. Rileva per gli operatori economici che immettono sul mercato tali apparecchiature e per le informazioni da apporre sull’imballaggio e nelle istruzioni accompagnatorie. Non disciplina apparecchiature radio prive di tali restrizioni o requisiti. È applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilievo SEE.
Modalità di presentazione delle informazioni sulle restrizioni per apparecchiature radio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 dà attuazione all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, che impone di informare consumatori e utilizzatori finali circa eventuali restrizioni alla messa in servizio o requisiti di autorizzazione per l’uso di apparecchiature radio. L’obiettivo è garantire un formato uniforme e immediatamente riconoscibile delle informazioni, in modo da agevolare la circolazione dei prodotti nel mercato interno e la corretta informazione degli utenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica esclusivamente alle apparecchiature radio soggette, in almeno uno Stato membro, a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti di autorizzazione per l’uso. Non riguarda quindi le apparecchiature radio prive di tali vincoli. Le informazioni devono essere presentate sia sull’imballaggio sia nelle istruzioni che accompagnano il prodotto, con riferimento agli Stati membri e, se del caso, alle zone geografiche interne agli Stati membri interessati.
Informazioni da riportare sull’imballaggio
L’articolo 2 prevede un obbligo di indicazione visibile e leggibile sull’imballaggio. Il fabbricante può scegliere tra due modalità alternative:
- un pittogramma conforme all’allegato I; oppure
- la dicitura "Restrizioni o Requisiti in", in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalle abbreviazioni degli Stati membri indicate nell’allegato II.
Il sistema è costruito per consentire una rapida identificazione dei mercati in cui sussistono limitazioni all’uso del dispositivo. Il regolamento non impone un unico formato grafico rigido: l’allegato I precisa infatti che il pittogramma può variare per colori, forma e spessore delle linee, purché rimanga visibile e leggibile.
Contenuto delle istruzioni allegate al prodotto
Le istruzioni devono essere più dettagliate rispetto all’imballaggio. Esse devono indicare, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato:
- l’elenco degli Stati membri e delle aree geografiche interne agli Stati membri in cui esistono restrizioni o requisiti;
- i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ciascuno Stato membro e in ciascuna zona geografica.
Si tratta quindi di un obbligo informativo sostanziale, finalizzato a rendere il prodotto correttamente utilizzabile nel rispetto delle discipline nazionali applicabili.
Allegati tecnici: pittogramma e abbreviazioni
L’allegato I definisce il pittogramma da utilizzare, che deve contenere il segno previsto e le abbreviazioni degli Stati membri interessati. L’allegato II elenca le abbreviazioni ufficiali degli Stati membri, includendo anche il Regno Unito secondo il testo vigente del 2017. Tali allegati sono essenziali per la concreta predisposizione dell’etichettatura e della documentazione di accompagnamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 9 agosto 2018. È inoltre prevista una clausola secondo cui le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l’8 agosto 2017 e conformi al regolamento si considerano conformi all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.
Effetti giuridici
Come ogni regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore radio, ciò comporta l’esigenza di adeguare packaging, istruzioni e processi di compliance alle modalità di presentazione stabilite dal regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE. Si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti di autorizzazione per l’uso in almeno uno Stato membro.
Informazioni da indicare sull’imballaggio
Quando le apparecchiature radio rientrano nel campo di applicazione, l’imballaggio deve indicare in modo visibile e leggibile: a) un pittogramma conforme all’allegato I; oppure b) la dicitura "Restrizioni o Requisiti in", in una lingua facilmente compresa da consumatori e altri utilizzatori finali secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalle abbreviazioni degli Stati membri di cui all’allegato II, nei quali esistono restrizioni o requisiti.
Informazioni da inserire nelle istruzioni
Le istruzioni che accompagnano le apparecchiature radio devono riportare, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l’elenco degli Stati membri e delle aree geografiche interne agli Stati membri in cui esistono restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ciascuno di essi.
Pittogramma e abbreviazioni degli Stati membri
L’allegato I descrive il pittogramma, che deve figurare sotto forma di tabella, includere un segno specifico e riportare sotto o accanto le abbreviazioni degli Stati membri interessati. Il pittogramma può variare quanto a colori, forma e spessore delle linee, purché resti visibile e leggibile. L’allegato II elenca le abbreviazioni ufficiali degli Stati membri, tra cui BE, BG, CZ, D, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE e UK.
Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018. Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l’8 agosto 2017 e conformi al regolamento sono considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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