Sentenza del 01/02/2016 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione ingiunzione - Contributo unificato - Calcolo del valore della causa - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione del contributo unificato in misura atomistica, ossia calcolato separatamente per ciascun atto impositivo impugnato, anziché in modo cumulativo sulla somma dei valori delle pretese contestate. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che richiama l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge n. 147/2013. Secondo il giudice rimettente, il sistema potrebbe rendere più difficile e oneroso l'accesso alla giustizia tributaria e determinare una disparità di trattamento rispetto ai processi civile e amministrativo, nei quali opera il criterio generale del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c.
La decisione
La Commissione tributaria regionale non ha deciso definitivamente nel merito della controversia, ma ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disciplina sul calcolo del contributo unificato, prospettando il contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 CEDU. Il giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953, in attesa della decisione sull'incidente di costituzionalità. Pertanto, non vi è una parte formalmente vincitrice nel giudizio principale.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002
Rimanda all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 per la determinazione del valore della lite ai fini del contributo unificato.
La norma è stata ritenuta potenzialmente problematica nella parte in cui conduce al calcolo del contributo unificato separatamente per ciascun atto impositivo impugnato.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il valore della controversia tributaria ai fini processuali e del contributo unificato.
Il rinvio a tale disposizione potrebbe comportare, secondo il giudice rimettente, una pretesa contributiva atomistica anziché cumulativa.
Art. 1, comma 558, legge n. 147/2013
Ha modificato la disciplina richiamata dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.
La modifica legislativa è parte del quadro normativo sottoposto al vaglio di costituzionalità.
Art. 10 c.p.c.
Prevede il criterio del cumulo dei valori delle domande ai fini della determinazione del valore della causa.
Il giudice rimettente lo considera espressione di un principio generale, potenzialmente applicabile anche oltre il processo civile, per evitare che il contribuente sostenga un onere maggiore per la proposizione di più impugnazioni connesse.
Art. 3 Costituzione
Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
La disciplina tributaria potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto ai giudizi civili e amministrativi, nei quali il criterio del cumulo sarebbe applicabile anche quando il contributo dipende dal valore della controversia.
Art. 24 Costituzione
Garantisce il diritto di agire in giudizio e il diritto di difesa.
La richiesta di più contributi unificati, uno per ciascun atto impugnato, potrebbe rendere l'accesso alla giustizia tributaria eccessivamente oneroso, irrazionale o punitivo.
Art. 113 Costituzione
Garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
È richiamato quale parametro costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti impositivi e di riscossione.
Art. 117, comma 1, Costituzione
Impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Il possibile contrasto è stato prospettato in relazione agli standard convenzionali di effettività della tutela e di accesso alla giustizia.
Artt. 6, 13 e 18 CEDU
Riguardano rispettivamente il diritto a un processo equo, il diritto a un ricorso effettivo e il divieto di limitazioni dei diritti non strettamente funzionali allo scopo perseguito.
Un onere contributivo sproporzionato potrebbe comprimere ingiustificatamente il diritto di accesso alla giustizia e l'effettività del ricorso.
Art. 23, commi 2 e 4, legge n. 87/1953
Disciplina la sospensione del giudizio e gli adempimenti conseguenti alla proposizione della questione di legittimità costituzionale.
Il giudizio è stato sospeso e l'ordinanza deve essere notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.
Sentenza Corte costituzionale n. 98/2016
La Corte aveva valorizzato differenze tra processo civile e processo amministrativo in tema di criteri di determinazione del contributo unificato.
La Commissione tributaria regionale ha manifestato dissenso rispetto a tali differenze, ritenendo che i diversi riti possano essere accomunati dall'utilizzo di criteri fondati sia sulla materia sia sul valore della controversia.
Massime di principio
- Quando più atti impositivi o di riscossione sono impugnati connessamente, occorre verificare se la normativa applicabile imponga un contributo unificato distinto per ciascun atto oppure consenta il cumulo dei relativi valori.
- Un sistema che imponga più contributi separati può essere contestato, soprattutto quando gli atti riguardano pretese connesse e la somma complessiva risulta sproporzionata rispetto all'attività processuale necessaria.
- Il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c. può essere invocato come parametro di ragionevolezza e di uguaglianza, ma la sua applicazione al processo tributario non è automatica e dipende dalla disciplina vigente e dall'interpretazione dei giudici.
- La questione di legittimità costituzionale non comporta automaticamente l'illegittimità della richiesta contributiva: finché la Corte costituzionale non decide, il giudizio può essere sospeso e la disciplina continua, in linea generale, a essere applicata.
- Nel contestare il contributo unificato è utile documentare il numero degli atti impugnati, la loro connessione, i rispettivi valori e l'eventuale sproporzione dell'onere rispetto alla tutela richiesta.
- La valutazione deve considerare anche i principi di uguaglianza, proporzionalità, effettività della tutela giurisdizionale e accesso alla giustizia, oltre alle specifiche regole del processo tributario.
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