Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 695/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello né i dettagli dell’atto amministrativo originariamente impugnato. In sede cautelare è stato dedotto un periculum la cui specifica tipologia non è indicata nell’ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata. Ha ritenuto che, considerata la tipologia del periculum dedotto, l’esigenza cautelare potesse essere adeguatamente soddisfatta mediante la sollecita calendarizzazione dell’udienza di merito, secondo l’indirizzo richiamato di Cons. Stato, Sez. III, n. 1587/2026. Non è stata quindi concessa la sospensione, mentre la causa è stata rinviata alla trattazione di merito in udienza pubblica, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione della sentenza è stata respinta perché la tutela richiesta poteva essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In appello cautelare, la sospensione della sentenza può essere negata quando, in relazione alla natura del periculum dedotto, la sollecita fissazione dell’udienza di merito sia idonea a soddisfare l’esigenza di tutela senza necessità di sospendere l’efficacia della decisione impugnata.
  • La calendarizzazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una misura alternativa alla sospensione cautelare quando assicura una protezione effettiva e tempestiva della posizione dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.