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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21145/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 21/11/2024. Dal testo emerge che il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, ma la censura era sostanzialmente ripetitiva di quanto già dedotto in appello e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'art. 131-bis c.p., sostenendo la ricorrenza della causa di non punibilità; anche tale doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza critica puntuale delle ragioni ostative evidenziate nella sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, perché non si confrontava con la decisione impugnata e riproponeva la tesi già respinta in appello. Ha ritenuto il secondo motivo indeducibile/inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese, senza un'analisi critica della motivazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando i giudici di merito abbiano già evidenziato ragioni ostative con argomentazione corretta e il ricorso non offra una critica specifica a tali ragioni.

  • art. 615 c.p.p.

    null

  • art. 591 c.p.p.

    La mancata specificità del ricorso e il difetto di confronto con la sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che riproduca censure già formulate in appello senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale delle ragioni ostative già indicate dai giudici di merito; non è sufficiente la mera riproposizione della tesi difensiva.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare doglianze già disattese nei gradi di merito, ma deve individuare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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