Sentenza n. 1201/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere. Ha sostenuto di essere incensurato, di gestire un’impresa operante nella distribuzione di mangimi e nella vendita al dettaglio di piante e che gli incontri con soggetti controindicati fossero soltanto sporadici e occasionali, non idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità. Ha inoltre contestato la convivenza con i genitori e rilevato che le vicende giudiziarie riguardanti il padre si erano concluse con assoluzioni. Il diniego era motivato dalla frequentazione, in quattro distinte circostanze tra il 2021 e il 2022, di soggetti controindicati per reati di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, detenzione di armi, lesioni e diffamazione, nonché dai precedenti dei genitori per plurimi reati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto tra gli automatismi ostativi previsti dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, che non ricorrevano nella fattispecie, e il diverso potere discrezionale dell’amministrazione di negare il titolo in ragione della mancata prova della buona condotta o dell’assenza di affidabilità nel corretto uso delle armi, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. Il giudizio di affidabilità è stato qualificato come valutazione prognostica e ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto dall’esterno in presenza di illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che i comportamenti valutati integrino reati definitivamente accertati né una separata istruttoria sulla pericolosità sociale, essendo sufficiente che anche meri indizi facciano emergere l’assenza di assoluta sicurezza sul buon uso delle armi. Nel caso concreto, la pluralità delle frequentazioni con soggetti controindicati e i rilevanti pregiudizi dei genitori hanno reso ragionevole, coerente e adeguatamente motivata la valutazione del Questore, anche considerando che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevante il rischio che l’arma potesse essere appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da rapporti di frequentazione o parentela. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Il comma 1 prevede ipotesi di diniego obbligatorio, mentre il comma 2 consente una valutazione discrezionale della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente, anche in assenza di condanne automaticamente ostative.
Non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il comma 2 attribuisce all’autorità un ampio potere discrezionale di ricusare la licenza quando il richiedente non dimostri buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi; il giudizio ha natura prognostica e preventiva.
Massime di principio
- Il diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi, oltre che sulle ipotesi di automatismo ostativo previste dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, sulla valutazione discrezionale della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente prevista dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2.
- La valutazione dell’affidabilità nel corretto uso delle armi è un giudizio prognostico e preventivo posto a tutela della sicurezza pubblica; non richiede che i comportamenti considerati integrino reati definitivamente accertati né una distinta istruttoria sulla pericolosità sociale, essendo sufficienti anche elementi indiziari purché idonei a far emergere un serio rischio di inaffidabilità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi è esterno e riguarda la presenza di illogicità, irragionevolezza, incoerenza o carenza motivazionale, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La frequentazione reiterata di soggetti controindicati e il rischio che l’arma possa essere appresa da persone legate al richiedente da rapporti di frequentazione o parentela possono costituire elementi autonomamente rilevanti per negare il rilascio del porto d’armi.
- Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo e, nel sistema di pubblica sicurezza, la regola generale è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi; il rilascio del titolo presuppone quindi una positiva verifica dell’affidabilità dell’interessato.
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