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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2025 del 28/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una referendaria della Corte dei conti, che lamentava di avere subito un comportamento di mobbing da parte del presidente della sezione presso cui era stata assegnata, degli organi apicali dell'istituzione e di personale amministrativo non meglio identificato. Tra i fatti allegati figurava anche la mancata scelta della ricorrente per partecipare a un incontro con una delegazione della Federazione Russa, nonostante le sue asserite capacità professionali e la perfetta conoscenza della lingua russa. Il Tribunale amministrativo regionale e poi il Consiglio di Stato hanno rigettato la domanda per difetto di prova delle condotte persecutorie. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha denunciato questioni attinenti alla giurisdizione, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe commesso un eccesso o un rifiuto di giurisdizione ai sensi degli artt. 111, comma 8, e 103 Cost.; 2) ha censurato il mancato approfondimento istruttorio e la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3) ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., omessa e contraddittoria decisione e mancata applicazione dell'art. 2087 c.c., anche in relazione al d.lgs. n. 81 del 2008, lamentando che non fossero stati valorizzati gli elementi documentali, la consulenza tecnica di parte e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; 4) ha contestato la compensazione delle spese di lite disposta dal Consiglio di Stato, assumendo che vi fosse soccombenza della pubblica amministrazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come censure di giurisdizione, in realtà investissero errori in iudicando e in procedendo del giudice amministrativo, dunque interni all'esercizio della giurisdizione speciale e non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Hanno inoltre affermato che la mancata o diversa valutazione del materiale istruttorio, delle presunzioni, della non contestazione e della consulenza tecnica non integra rifiuto di giurisdizione, ma riguarda il merito della decisione. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato ritenuto anch'esso estraneo al sindacato delle Sezioni Unite e comunque non correlato alla reale ratio della sentenza impugnata, che aveva compensato le spese per le peculiarità della fattispecie. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di euro 2.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non copre errori di diritto sostanziale o processuale compiuti nell'esercizio della giurisdizione speciale.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come base della censura di giurisdizione, ma ritenuto non idoneo a trasformare in vizio di giurisdizione doglianze che attengono al merito o al modo di esercizio del potere giurisdizionale.

  • art. 1227 c.c.

    La sua asserita mancata applicazione è stata qualificata come censura di violazione di legge interna al merito, non come profilo di rifiuto di giurisdizione.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta errata ripartizione dell'onere della prova e la mancata valorizzazione del principio di non contestazione non integrano difetto di giurisdizione, ma attengono alla valutazione della prova e al merito della decisione.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato come norma di protezione del lavoratore, ma le doglianze sulla sua applicazione sono state ritenute estranee al sindacato ex art. 111, comma 8, Cost., perché concernenti l'interpretazione e applicazione della disciplina sostanziale.

  • d.lgs. n. 81 del 2008

    Citate le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma solo come parametro di merito della pretesa risarcitoria; la loro invocazione non amplia i confini del sindacato di giurisdizione.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulla compensazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché attiene alla correttezza dell'esercizio del potere decisorio e non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Utilizzato per la definizione accelerata; la decisione collegiale conforme alla proposta ha giustificato le conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ha fondato l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo nei limiti del difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di interpretazione o applicazione della legge sostanziale o processuale commessi dal giudice amministrativo.
  • La mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori, la valutazione del materiale probatorio, l'applicazione dell'art. 2697 c.c. e il giudizio sull'esistenza o meno di condotte vessatorie appartengono al merito della controversia e non integrano rifiuto di giurisdizione.
  • La censura che qualifichi come vizio di giurisdizione una doglianza in realtà rivolta contro la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove è inammissibile.
  • La contestazione della compensazione delle spese di lite disposta dal Consiglio di Stato non rientra nel sindacato delle Sezioni Unite, poiché concerne la correttezza dell'esercizio della giurisdizione e non i suoi limiti esterni.
  • Quando la decisione impugnata è conforme alla proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMobbingResponsabilità della PA
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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