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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13052/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo e da due avvisi di addebito con cui venivano richiesti contributi per l'iscrizione d'ufficio di un soggetto alla Gestione coltivatori diretti e della moglie come coadiuvante. Il tribunale aveva respinto l'opposizione; la corte d'appello, pur escludendo una decadenza dell'azione giudiziaria che era stata ritenuta in primo grado, confermava nel merito la pretesa contributiva, ritenendo sussistenti i presupposti per l'iscrizione alla gestione agricola, sia per il numero complessivo di giornate lavorative superiore a 104, sia per un apporto lavorativo del nucleo familiare superiore a un terzo delle normali necessità di coltivazione del fondo. Il ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava vizio di motivazione per asserita contraddittorietà tra il mancato richiamo nel verbale dei requisiti normativi e l'affermazione circa il fabbisogno di manodopera del fondo; con il secondo contestava l'applicazione delle norme sui nuclei familiari all'interno di una cooperativa di conduzione, sostenendo che i soggetti operavano come soci/dipendenti della cooperativa; con il terzo deduceva violazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 9 del 1963, lamentando che fosse stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di coloro che apparivano soci della cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una censura di insufficiente motivazione non più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la dedotta contraddittorietà era esclusa dal fatto che la corte territoriale aveva desunto i presupposti della pretesa contributiva dal verbale ispettivo acquisito agli atti. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, perché miravano a contestare l'accertamento di fatto della corte d'appello sulla prestazione dell'attività lavorativa e sulla conseguente ricostruzione giuridica, giudizio riservato al merito e non sindacabile in cassazione oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., peraltro non invocabile in presenza di doppia conforme. Non è stata disposta regolamentazione delle spese per mancata costituzione dell'ente previdenziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    insufficiente motivazione non più deducibile

    il vizio di motivazione nei termini di insufficienza/contraddittorietà non è più deducibile nei limiti originari, e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 437 c.p.c.

    verbale ispettivo, acquisito agli atti ex art. 437 c.p.c.

    il verbale ispettivo acquisito agli atti può essere utilizzato dal giudice del merito come base dell'accertamento dei presupposti contributivi.

  • art. 2 legge n. 9 del 1963

    violazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 9 del 1963

    richiamata dal ricorrente come norma sulla iscrizione alla gestione coltivatori diretti e sui relativi presupposti soggettivi e familiari.

  • art. 3 legge n. 9 del 1963

    violazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 9 del 1963

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'iscrizione dei coltivatori diretti e dei nuclei familiari.

  • art. 4 legge n. 9 del 1963

    violazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 9 del 1963

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'iscrizione dei coltivatori diretti e dei nuclei familiari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    individua la base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile il vizio di "insufficiente motivazione" nei termini previsti dal previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura non può risolversi in una richiesta di riesame del merito o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La dedotta contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando la decisione di merito ha effettivamente fondato l'accertamento su un atto istruttorio acquisito agli atti e logicamente idoneo a sorreggere la decisione.
  • In presenza di doppia conforme, la parte non può utilizzare il ricorso per cassazione per contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla concreta prestazione lavorativa e sui presupposti dell'obbligo contributivo, salvo i ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'accertamento dei presupposti per l'iscrizione a una gestione previdenziale agricola, quando fondato su valutazioni di fatto circa giornate lavorative e fabbisogno di manodopera, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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