Sentenza del 16/01/2023 n. 1042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava avvisi di accertamento TIA per gli anni 2010-2012 contestando: 1) la legittimazione della S.O.G.E.T. a notificare l'accertamento (presunto difetto di potere impositivo del concessionario); 2) la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto; 3) la qualificazione dell'attività nella categoria 20 “industria” e la conseguente applicazione della quota fissa della TIA, nonché la mancata considerazione della natura di rifiuti speciali non pericolosi avviati al recupero da ditte esterne (con richiesta di esenzione o riduzione della quota variabile); 4) l'illegittimità di norme regolamentari comunali e la mancata disapplicazione; 5) violazioni normative in tema di assimilabilità dei rifiuti e omesso esame su fatto decisivo; 6) illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le censure. Ha confermato che: 1) S.O.G.E.T., quale soggetto convenzionato e conforme ai requisiti legislativi, era legittimata ad accertare e riscuotere la TIA; 2) la mancata indicazione del "responsabile del procedimento" non comporta nullità dell'avviso di accertamento ove sia indicato il "funzionario responsabile" e richiamata la norma prevista (L. 549/1995, art.1, comma 87); 3) la quota fissa della TIA è dovuta per intero in relazione al mero possesso o detenzione di locali (categoria 20 industria) e non è esclusa dal fatto che parte dei rifiuti siano speciali e avviati al recupero autonomamente; la gestione autonoma o il conferimento esterno di rifiuti speciali non pericolosi può incidere solamente sulla quota variabile, purché il contribuente provi l'effettivo avviamento al recupero; 4) le sanzioni per mancata dichiarazione/pagamento erano legittime e la buona fede invocata non giustifica la loro esclusione. Il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 446/1997
Attribuisce ai comuni la potestà regolamentare e prevede che, se il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi (con convenzione e soggetti iscritti all'albo), il potere di accertamento spetta al concessionario; motivo per cui S.O.G.E.T. risultava legittimata.
D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
Istituisce la TIA e stabilisce la privativa comunale nella gestione rifiuti; sancisce che il concessionario chiamato in convenzione può applicare la relativa tariffa e procedere all'accertamento.
L. 549/1995
Prevede che, per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile; tale indicazione è sufficiente ai fini della validità formale dell'avviso di accertamento.
D.Lgs. 507/1993
Riguarda la determinazione della superficie tassabile e prevede l'esclusione di parti di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali; interpretato insieme alla normativa successiva come rilevante solo ai fini della riduzione della sola parte variabile della tariffa.
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
art. 184, art. 195, art. 238
Definisce rifiuti urbani e la possibilità di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi; impone criteri statali qualitativi e quantitativi che, se mancanti, non esentano la quota fissa e lasciano ai comuni poteri di regolamentazione dell'assimilazione.
D.P.R. 158/1999
Contiene i criteri e gli indici per la determinazione della tariffa (quota fissa e variabile); utilizzato per chiarire come si calcolano le due componenti della TIA.
Norme sulla evoluzione del tributo (TARSU/TIA/TARES/TARI)
L. 146/1994, L. 128/1998, D.L. 201/2011, L. 147/2013
Ricostruzione storica: disciplina del prelievo sui rifiuti è mutata nel tempo; tra il 2010 e il 2012 la TIA (o sue varianti) era la normativa applicabile e la giurisprudenza interpreta la quota fissa come dovuta indipendentemente da smaltimenti autonomi.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Stabilisce che gli avvisi devono essere sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo; rafforza il requisito della sottoscrizione/individuazione del soggetto responsabile e supporta la validità formale degli atti aventi indicazione del funzionario responsabile.
Massime di principio
- Se il Comune affida a terzi, con le prescrizioni di legge, il servizio di accertamento e riscossione, il concessionario è legittimato ad emettere avvisi di accertamento.
- La mancata indicazione del "responsabile del procedimento" non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se l'atto indica il "funzionario responsabile" come previsto dalla normativa sui sistemi automatizzati (L. 549/1995).
- La quota fissa della tariffa sui rifiuti (TIA/TARI ecc.) è dovuta per intero in relazione al mero possesso o detenzione di locali: l'autonoma gestione o conferimento esterno di rifiuti speciali non preclude il pagamento della quota fissa.
- La gestione autonoma o il conferimento dei rifiuti speciali può giustificare una riduzione solo della quota variabile, previa prova, a consuntivo, dell'effettivo avviamento al recupero e secondo criteri di proporzionalità.
- Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è necessaria una disciplina comunale conforme ai criteri statali (qualitativi e quantitativi); l'assenza di criteri statali non determina automaticamente l'esenzione dalla quota fissa.
- Le sanzioni per mancata dichiarazione o mancato pagamento della tariffa sono applicabili; l'eventuale buona fede del contribuente non elimina automaticamente l'irrogazione delle sanzioni salvo specifiche circostanze di fatto e valutazione del giudice.
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