Cassazione Civile, Ordinanza n. 10696/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società di costruzioni a seguito di verifiche della Guardia di Finanza concluse con PVC. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi determinati induttivamente mediante applicazione di una percentuale di ricarico presuntiva del 25%, recuperando inoltre IVA asseritamente evasa e omesse ritenute, con ripercussioni anche sui soci in ragione della ristretta base sociale. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Amministrazione in secondo grado. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale era stato rispettato e che non sussisteva un obbligo di specifica confutazione di ogni osservazione del contribuente; 2) in subordine, violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 22 DPR 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'insufficienza della prova dei costi deducibili fornita dalla contribuente. La società si è difesa con controricorso eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per asserita violazione del principio di autosufficienza, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico perché conteneva la ricostruzione delle vicende processuali, la critica alla sentenza impugnata e la trascrizione dei passaggi essenziali dell'avviso di accertamento. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che nel caso concreto il contraddittorio endoprocedimentale era stato effettivamente rispettato: la contribuente aveva presentato osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, queste erano state protocollate e l'avviso di accertamento le aveva esaminate, sia pure disattendendole con motivazione specifica. La Corte ha quindi ritenuto erronea la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva annullato l'atto per asserita mancata osservanza del contraddittorio, affermando che, in presenza di tributi armonizzati, il contraddittorio è necessario ma non soggetto a forme vincolate, essendo sufficiente la sua effettività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
“Viste le osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000...”
Il contraddittorio endoprocedimentale, nei tributi armonizzati, deve essere effettivo; è rispettato quando il contribuente può presentare osservazioni e l'Ufficio le esamina e le confuta, senza necessità di forme vincolate o di una risposta analitica a ciascun rilievo.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte rileva che l'avviso di accertamento conteneva motivazione specifica e non meramente di stile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in senso formalistico, ma in modo funzionale alla funzione nomofilattica, purché il ricorso indichi e riassuma adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È sufficiente, ai fini del deposito, che il documento o atto indicato nel ricorso sia accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la fase processuale di produzione o formazione.
art. 109 TUIR
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di deducibilità dei costi.
art. 7 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di prova nel processo tributario.
art. 22 DPR 600/1973
La Corte richiama il passaggio dell'avviso di accertamento secondo cui l'esibizione di fatture in fotocopia e non in originale rendeva i costi indeducibili ai fini reddituali e l'IVA indetraibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come regola sull'onere della prova in tema di costi deducibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non può essere accolta se il ricorso ricostruisce in modo chiaro i fatti di causa, indica gli atti rilevanti e consente alla Corte di comprendere la censura senza svolgere un autonomo accertamento di merito.
- Il contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati è obbligatorio, ma la sua attuazione non è soggetta a forme sacramentali: è sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di partecipare e che l'Amministrazione prenda in esame le osservazioni formulate.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente ma in modo specifico, delle osservazioni del contribuente e delle ragioni del loro rigetto; non è necessario un esame analitico di ogni singolo rilievo.
- Se il giudice di merito annulla l'atto impositivo ritenendo inesistente il contraddittorio, ma dagli atti risulta che il contribuente ha partecipato al procedimento e che le osservazioni sono state valutate, la decisione è cassabile per errore di diritto.
- L'accoglimento del motivo che investe una questione preliminare e assorbente rende superfluo l'esame dei motivi residui, che restano assorbiti.
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