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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17887/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ridotto la pena per plurime violazioni degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 relative agli anni 2014-2018 (capi E, F, G, H, L, O, P). I motivi del ricorso contestavano: 1) la mancata configurabilità del dolo specifico di evasione (art. 2 e art. 8) perché le condotte sarebbero state dirette a garantire l'iscrizione della società al campionato; 2) la qualificazione di fatture come soggettivamente inesistenti (capo L) e la valutazione probatoria; 3) la presunta violazione del divieto di bis in idem sostanziale (art. 9) in relazione agli addebiti connessi alla stessa autofattura (capi O e P); 4) la quantificazione degli aumenti per la continuazione; 5) il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provate le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, non ravvisando errore di diritto o vizio motivazionale nelle argomentazioni della Corte territoriale. Ha affermato che il dolo specifico di evasione sussiste anche quando l'agente persegue al contempo finalità estranee all'evasione (es. iscrivere la società al campionato). Ha poi escluso il bis in idem richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui chi cumula le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice può essere penalmente responsabile tanto ai sensi dell'art. 8 quanto dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Ha ritenuto congrua la valutazione sulla continuazione e sul diniego delle generiche, valorizzando l'elevata entità del danno e l'alto grado di fraudolenza e preordinazione. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevata la sussistenza del dolo specifico di evasione per l'emissione e l'utilizzo di fatture attestanti plusvalenze e operazioni inesistenti, anche quando vi fosse una finalità aggiuntiva (es. iscrizione al campionato).

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Attribuita responsabilità per emissione di autofatture mendaci e fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; può concorrere con l'art. 2 quando il medesimo soggetto cumula le qualità di emittente e amministratore della società utilizzatrice.

  • art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    La deroga al concorso di persone prevista dall'art. 9 non opera quando il medesimo soggetto cumula la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice; quindi non impedisce la doppia imputazione ex art. 2 e art. 8 nel caso di sovrapposizione delle qualità.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare che alcune conseguenze (es. dichiarazione di bancarotta) erano state già definite in altro procedimento avanti al rito concordato (patteggiamento o altra definizione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al giudizio sulla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della mancata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il dolo specifico di evasione sussiste anche se l'agente persegue contestualmente finalità diverse dall'evasione (es. esigenze aziendali): la presenza di uno scopo 'utile' non esclude la finalità evasiva se questa è comunque realizzata o voluta.
  • Le fatture possono essere valutate come 'oggettivamente inesistenti' (la prestazione non è mai avvenuta) o 'soggettivamente inesistenti' (la prestazione è stata resa ma dal soggetto diverso da quello indicato); la qualificazione incide sulla qualificazione del fatto e sulla prova necessaria.
  • La disposizione speciale che disciplina il concorso di persone (art. 9 d.lgs. n. 74/2000) non evita la doppia responsabilità quando lo stesso soggetto cumula ruoli (es. emittente e amministratore della società utilizzatrice): in tali casi possono concorrere sia i reati di cui agli artt. 2 e 8.
  • Le maggiorazioni per continuazione e il riconoscimento delle generiche dipendono dalla valutazione complessiva della gravità, durata e preordinazione della condotta: elevate entità del danno e prolungata fraudolenza ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali dalla Corte di cassazione e comportano l'onere delle spese e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo.

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