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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21085/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado a una pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa per fatti di cessione e detenzione di hashish a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. In particolare ha contestato che la pena fosse stata determinata in misura pari al triplo del minimo edittale senza una specifica motivazione. La Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile perché volta, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondata. Il provvedimento impugnato aveva inoltre richiamato i precedenti penali dell'imputato, richiamo reputato idoneo a sorreggere indirettamente anche la scelta sanzionatoria, oltre che il diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la pena di anni 1 di reclusione era collocata ampiamente al di sotto della media edittale, sicché non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla sua quantificazione. Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, effettuato nella sentenza impugnata in relazione al diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, è stato ritenuto sufficiente anche a sorreggere la dosimetria della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione e detenzione di hashish a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche con motivazione sintetica quando la pena è prossima o inferiore alla media edittale

  • art. 131-bis c.p.

    il diniego della particolare tenuità del fatto, richiamando i precedenti penali, concorre indirettamente a giustificare anche la dosimetria della pena

  • art. 62-bis c.p.

    la mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata anche sui precedenti penali, è valorizzabile ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non valorizzato

  • art. 62-bis cod. proc. pen.

    citazione testuale impropria nel testo; il riferimento sostanziale è alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto il profilo del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Quando la pena irrogata è contenuta entro limiti non lontani dal minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sulla commisurazione, anche mediante formule quali "pena congrua" o "pena equa", purché sia desumibile l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità della pena è necessaria soltanto se il giudice si discosti in modo marcato dalla misura media edittale.
  • La pena va considerata al di sotto della media edittale confrontando il minimo e il massimo previsti e calcolando la metà della forbice edittale, non dimezzando il massimo edittale in sé.
  • Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, effettuato per negare la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche, può costituire anche un sufficiente supporto argomentativo per la determinazione della pena.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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