Cassazione Penale, Sentenza n. 23314/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore del Cristaudo avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 03/07/2024, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per: (i) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (ii) mancata concessione delle diminuenti speciali previste dagli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, d.P.R. 309/90; (iii) mancata applicazione dell'attenuante del contributo minimo ex art. 114 c.p. Il ricorrente chiede riconsiderazione delle valutazioni probatorie che hanno escluso tali benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il diniego delle attenuanti generiche è fondato e motivato, perché la Corte territoriale ha distinto il riconoscimento della collaborazione dalle attenuanti generiche e non ha rilevato ulteriori elementi positivi suscettibili di valorizzazione; (ii) la mancata concessione delle diminuenti speciali degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 è fondata su valutazioni di merito circa l'insufficienza delle prove e non sindacabili in sede di legittimità; (iii) la richiesta dell'attenuante ex art. 114 c.p. è in realtà una richiesta di riconsiderazione della valutazione probatoria sulla partecipazione del prevenuto alla rapina, valutazione che ha evidenziato il ruolo di "vedetta" e non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente il provvedimento di secondo grado (che aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni reati e confermato la responsabilità per gli altri capi) resta impregiudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche sono valutate autonomamente e non possono essere automaticamente riconosciute laddove sia stata già valutata positivamente la collaborazione; la Corte territoriale ha correttamente escluso le generiche per assenza di ulteriori elementi favorevoli.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Le diminuenti speciali previste dai commi 7 di tali artt. richiedono specifici presupposti probatori; la Corte ha ritenuto tali presupposti non provati con valutazione di merito insindacabile in cassazione.
art. 114 cod. pen.
L'attenuante del contributo minimo non è riconosciuta quando la valutazione, sorretta da adeguata motivazione, attribuisce al prevenuto un ruolo significativo nella commissione del reato (qui qualificato quale 'vedetta' nella rapina con armi).
art. 628 cod. pen.
Riferimento alla rapina con l'uso di armi; la responsabilità per i capi relativi a tale fattispecie è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata rimessa in discussione in cassazione.
Corte costituzionale
Richiamata in tema di applicazione delle sanzioni pecuniarie per la inammissibilità del ricorso: in assenza di comprovata 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le sanzioni previste.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) dipende da elementi di fatto che la Corte di merito apprezza discrezionalmente; in assenza di errori di diritto o insanabili vizi logici la Cassazione non riforma tale valutazione.
- Le diminuenti speciali previste dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 richiedono prove specifiche e concrete: la mera richiesta non è sufficiente, e la loro mancata concessione di regola non è sindacabile in sede di legittimità se fondata su adeguata motivazione di merito.
- L'attenuante del contributo minimo ex art. 114 c.p. non è applicabile quando il giudice ritiene che l'imputato abbia avuto un ruolo attivo o comunque determinante nell'azione criminosa (anche 'di supporto' come quello di vedetta), e tale valutazione è tipicamente di merito.
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito, salvo che emergano profili di violazione di norme o macroscopici vizi logici nella motivazione.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste 'assenza di colpa' nella sua ammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
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