Cassazione Penale, Sentenza n. 27430/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Un soggetto detenuto, in esecuzione di un cumulo di pene detentive molto elevato, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, deducendo una grave condizione psichiatrica e l'incompatibilità del carcere con il proprio stato di salute. In concreto, il ricorrente riferiva di soffrire di plurime patologie psichiatriche e di manifestare ansia, insonnia, aggressività e discontrollo degli impulsi; sosteneva inoltre che la sola terapia farmacologica non fosse adeguata, che mancasse un vero programma terapeutico personalizzato e che la permanenza in carcere lo esponesse a un trattamento disumano e degradante, anche in ragione di un rischio autolesivo/suicidario. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo le patologie in discreto compenso grazie ai farmaci e ai colloqui psicoterapici e escludendo la gravità richiesta dalla legge. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione di legge in relazione alla disciplina penitenziaria e ai parametri costituzionali sul fine rieducativo e sulla dignità della pena, per la asserita sottovalutazione della gravità della condizione psichica e della necessità di un programma terapeutico personalizzato; e vizio di motivazione apparente/insufficiente, per non avere il giudice di merito spiegato adeguatamente perché la patologia fosse in compenso e perché non fosse necessario un diverso trattamento terapeutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato un profilo decisivo, ossia la possibile tendenza autolesiva e suicidaria del detenuto, pur emergente dagli atti, e aveva inoltre manifestato una contraddizione interna tra l'affermazione di compatibilità con il carcere e il successivo invito a una presa in carico personalizzata. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di differimento dell'esecuzione della pena o detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il giudice deve svolgere una valutazione concreta e complessiva delle condizioni cliniche e delle cure effettivamente praticabili in carcere, verificando sia la gravità della patologia sia l'effettiva idoneità e maggiore efficacia di trattamenti alternativi. Poiché tale accertamento era mancato, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio, con possibilità di disporre anche perizia e con obbligo di motivare specificamente sul rischio suicidario e sul percorso terapeutico più idoneo.
Norme richiamate
art. 147 c.p.
richiamato come base normativa per il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come base normativa per la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute
art. 1 ord. pen.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai principi dell'esecuzione penitenziaria
art. 15 ord. pen.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento penitenziario e alla tutela della salute
art. 27 Cost.
richiamato per il fine rieducativo della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità
art. 3 l. 30 maggio 2014, n. 81
richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso
sentenza Corte cost. n. 22 del 2022
richiamata dalla difesa a sostegno della tesi del ricorso
art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
richiamato per il giudizio di compatibilità tra detenzione e condizioni di salute e per il riferimento alle cure esterne
art. 11 ord. pen.
richiamato per la disponibilità dei presidi sanitari territoriali e delle cure in ambito penitenziario
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato quale vizio dedotto in cassazione per violazione di legge e motivazione apparente
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'annotazione relativa alla tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
art. 3 Cost.
richiamato come parametro sul trattamento non degradante e sul canone di uguaglianza
art. 25 Cost.
richiamato come parametro costituzionale evocato in relazione all'esecuzione della pena
art. 32 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di tutela della salute
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi
Massime di principio
- Nel giudizio sul differimento dell'esecuzione della pena o sulla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il giudice deve verificare in concreto e in modo complessivo sia la gravità della patologia sia l'effettiva compatibilità del regime carcerario con le cure realmente praticabili in istituto o presso presidi esterni.
- La nozione di grave infermità non coincide solo con il pericolo immediato di vita, ma può comprendere anche stati morbosi o decadimenti fisici o psichici idonei a determinare una condizione esistenziale sotto la soglia di dignità costituzionalmente garantita.
- La motivazione è mancante o apparente anche quando omette di confrontarsi con un profilo decisivo della domanda, come il rischio suicidario o autolesivo emerso dagli atti, se tale profilo è ineliminabile ai fini della decisione.
- Se il giudice valorizza la compatibilità con il carcere ma, al tempo stesso, indica la necessità di una presa in carico personalizzata o di una struttura riabilitativa specialistica, deve spiegare coerentemente perché le cure già praticate siano davvero adeguate ed efficaci.
- In presenza di patologie psichiatriche complesse, il giudice di sorveglianza deve valutare anche l'opportunità di approfondimenti tecnici, eventualmente mediante perizia, prima di escludere la gravità del quadro clinico o la necessità di un percorso terapeutico diverso.
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