Regolamento (UE) 2019/1382
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul coordinamento tra misure antidumping/compensative e misure di salvaguardia applicabili a taluni prodotti siderurgici. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2015/477, modifica l’effetto delle misure esistenti per evitare che il cumulo dei dazi produca un impatto superiore a quello ritenuto proporzionato. Viene quindi stabilito un meccanismo di applicazione alternata o integrativa dei dazi, a seconda che il dazio di salvaguardia superi o meno l’equivalente livello dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Le misure operano solo per il futuro e non danno diritto a rimborsi per importi già pagati.
Modifica delle misure antidumping e compensative su taluni prodotti siderurgici per evitare il cumulo con i dazi di salvaguardia previsti dal regolamento (UE) 2019/159.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinate categorie di prodotti di acciaio elencate nell’allegato 1.A del regolamento, per le quali coesistono misure di salvaguardia definitive e misure antidumping e/o antisovvenzioni già in vigore, individuate nei regolamenti richiamati nell’allegato 1.B. L’effetto è limitato al periodo in cui diventa applicabile il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia ex articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159; non si applica retroattivamente e non consente rimborsi per dazi già riscossi prima dell’entrata in vigore. Non riguarda le misure di riequilibrio ex regolamento (UE) n. 654/2014, espressamente escluse dall’ambito del riesame.
Modifica di alcune misure antidumping o antisovvenzioni su prodotti siderurgici soggetti a salvaguardia
Il regolamento nasce dall’esigenza di correggere gli effetti del cumulo tra dazi antidumping/compensativi e misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159 su determinati prodotti di acciaio. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2015/477, ritiene che in alcune categorie il cumulo possa determinare un effetto superiore a quello necessario ai fini della difesa commerciale dell’Unione, con conseguente necessità di adeguare l’applicazione delle misure esistenti.
Contesto, consultazione e osservazioni delle parti interessate
La Commissione aveva pubblicato il 24 aprile 2019 un avviso sui potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni con le salvaguardie, invitando le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da 12 soggetti, tra produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un’associazione europea di produttori di acciaio, utilizzatori e importatori nell’Unione e un’associazione di utilizzatori. La Commissione ha esaminato le osservazioni, respingendo in particolare le richieste di applicazione retroattiva o di estensione alle cosiddette misure di riequilibrio.
Ambito oggettivo: prodotti e misure interessati
L’allegato 1.A elenca numerose categorie di prodotti siderurgici soggetti a misure di salvaguardia definitive, tra cui fogli e nastri laminati a caldo o a freddo, lamiere magnetiche, prodotti rivestiti, prodotti stagnati, profili, barre, vergelle, tubi saldati e senza saldatura, materiale ferroviario e fili di acciai non legati. L’allegato 1.B elenca i regolamenti antidumping e compensativi rilevanti, riferiti a specifici prodotti e Paesi di origine, tra cui Cina, Russia, Ucraina, Brasile, Iran, Bielorussia, India e Taiwan.
Meccanismo di coordinamento tra dazio di salvaguardia e dazi antidumping/compensativi
Il nucleo normativo è contenuto nell’articolo 1. Se il dazio tariffario oltre contingente della salvaguardia diventa applicabile e supera l’equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni, viene riscosso solo il dazio di salvaguardia e la riscossione degli altri dazi è sospesa. Se invece il dazio di salvaguardia è inferiore, esso si applica insieme alla differenza necessaria a raggiungere il livello più elevato tra i dazi concorrenti, così da evitare che il cumulo superi il livello massimo delle misure antidumping/compensative originarie.
Sospensione limitata nel tempo e cessazione automatica
La sospensione della riscossione dei dazi antidumping/antisovvenzioni opera soltanto per il periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia. Quando la salvaguardia cessa di applicarsi, la sospensione cessa immediatamente e i dazi antidumping/compensativi tornano ad essere riscossi secondo il regime ordinario.
Tabelle di applicazione e conversioni tecniche
L’allegato 2 dettaglia, per ciascun regolamento antidumping o compensativo interessato, gli importi originari e gli importi ridotti o azzerati in caso di applicazione della misura di salvaguardia. In diversi casi il regolamento prevede una conversione del dazio specifico in equivalente ad valorem per effettuare il confronto con il dazio di salvaguardia; ove necessario, il dazio ridotto è poi riconvertito in dazio fisso. Le tabelle riportano anche numerosi codici TARIC e l’effetto concreto della sospensione o riduzione per società e Paesi specifici.
Efficacia temporale, non retroattività e rimborsi
L’articolo 2 chiarisce che le misure si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento e non hanno effetto retroattivo. È inoltre esclusa la possibilità di ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con conferma dell’impostazione prospettica del provvedimento.
Entrata in vigore e natura giuridica
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità di coordinamento tra misure di difesa commerciale
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2015/477 per evitare un effetto combinato eccessivo tra misure antidumping/antisovvenzioni e misure di salvaguardia sul medesimo prodotto. La Commissione constata che, per le categorie di prodotti elencate nell’allegato 1.A, il cumulo può generare un livello di protezione superiore a quello auspicabile e non proporzionato.
Prodotti interessati e regolamenti collegati
L’allegato 1.A individua le categorie di prodotti siderurgici soggetti a salvaguardia; l’allegato 1.B elenca i regolamenti antidumping e compensativi che disciplinano i medesimi prodotti. Il meccanismo riguarda i casi in cui il dazio tariffario oltre contingente della salvaguardia si sovrappone ai dazi antidumping/antisovvenzioni vigenti.
Regola generale di prevalenza del dazio di salvaguardia
Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventa applicabile e supera l’equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni indicati nell’allegato 2, si riscuote solo il dazio di salvaguardia. Durante tale periodo, la riscossione dei dazi antidumping/compensativi è sospesa.
Regola integrativa quando il dazio di salvaguardia è inferiore
Se il dazio tariffario oltre contingente è inferiore all’equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni, il dazio di salvaguardia è riscosso insieme alla differenza necessaria a raggiungere il livello più elevato dei dazi antidumping/compensativi applicabili. La parte dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossa è sospesa per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Durata della sospensione
La sospensione della riscossione dei dazi antidumping/antisovvenzioni è limitata al periodo in cui si applica il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia; quando quest’ultimo cessa, la sospensione termina automaticamente e i dazi ordinari tornano ad applicarsi.
Conversione tra dazi specifici e ad valorem
Nei casi in cui le misure antidumping o compensative originarie siano espresse come dazio fisso, la Commissione le converte in equivalente ad valorem per il confronto con il dazio di salvaguardia; se necessario, il dazio ridotto viene poi riconvertito in dazio fisso.
Esclusione delle misure di riequilibrio
Le contestazioni relative alle misure di riequilibrio adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014 sono respinte perché tali misure perseguono finalità diverse e non rientrano nel quadro del regolamento (UE) 2015/477, limitato al rapporto tra antidumping/antisovvenzioni e salvaguardie.
Efficacia temporale e assenza di retroattività
Le misure si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento e non hanno effetto retroattivo. È espressamente escluso il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 ago 2019Regolamento (UE) 2020/4
- Regolamento · 6 set 2019Regolamento (UE) 2019/1404
- Regolamento · 6 set 2019Regolamento (UE) 2019/1391
- Regolamento · 28 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1379
- Regolamento · 28 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1867
- Regolamento · 28 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1868
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →