Cassazione Civile, Sentenza n. 19780/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per la ripresa di maggiori ricavi non contabilizzati e per il recupero di costi carburante ritenuti indeducibili. La CTR ha confermato che la società non ha provato la provenienza delle somme versate come anticipazioni dai soci; l'esiguità dei redditi dei soci è stata ritenuta indizio di occultamento di utili distribuiti e successivamente riversati in società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della TECNOEDILE, confermando in linea di principio la ripartizione dell'onere della prova adottata dalla CTR e la legittimità delle presunzioni usate per l'accertamento. Ha però accolto parzialmente il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR non si era espressa su un motivo incidentale relativo all'indeducibilità dei costi carburante; per tale motivo la sentenza impugnata è cassata nella parte necessaria e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per decidere il punto omesso. Sono liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
art. 26, comma 2, nn. 2, 3 e 4; art. 22, commi 4 e 5; artt. 18 e 23
Richiamato in relazione ai criteri del processo tributario: la Corte riconosce la necessità di osservare l'onere della prova e le regole procedurali nel giudizio tributario, ma considera ammissibile l'uso di presunzioni e il conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente quando le circostanze lo giustificano.
D.P.R. n. 600/1973
art. 40; art. 39, comma 1, lett. d) (richiamato in motivazione)
L'art. 39 consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti inattendibile; la Corte conferma che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'ufficio può dedurre maggiori ricavi e spostare l'onere della prova sul contribuente.
D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in combinato disposto con le disposizioni sul reddito d'impresa e sulle presunzioni di valore fiscale; la Corte lo utilizza nel quadro della verifica della correttezza contabile e fiscale.
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 112; art. 132, comma 2, n. 4; art. 118 disp. att.; art. 378
Gli specifici vizî di motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge sono stati valutati alla luce di questi articoli: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati molti motivi di cassazione che in realtà contestavano valutazioni di merito, mentre ha accolto il motivo incidentale concernente omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Codice Civile
artt. 2697, 2727, 2729, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 2707 (secondo periodo), 2712, 2717, 2719
Richiamati dalle parti in tema di onere della prova e valutazione delle prove. La Corte conferma il riparto dell'onere probatorio in materia fiscale: una volta fondata una presunzione, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria; la contestazione di valutazioni del merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivate.
Preleggi
Citate dalle parti in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha valutato la completezza della motivazione della CTR e ritenuto che, pur integrabile in alcuni punti, essa fosse complessivamente adeguata salvo l'omessa pronuncia sul motivo incidentale specifico.
Massime di principio
- Quando l'ufficio fiscale adotta un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve documentare la concreta provenienza delle somme contestate.
- In società a base ristretta o familiare è ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati attribuiti ai soci; tale presunzione non costituisce illegittima presunzione di secondo grado se fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario.
- La disponibilità finanziaria del socio non è di per sé idonea a dimostrare la legittimità di anticipazioni: occorre provare specificamente la fonte dei versamenti per superare la presunzione di occultamento di utili.
- Le censure che in realtà impugnano valutazioni di merito o alternative conformazioni probatorie sono generalmente inammissibili in cassazione se la motivazione di merito è adeguata; contestazioni rilevanti sono quelle che evidenziano omissione di pronuncia o vizi di diritto.
- Se il giudice di merito omette di decidere su un motivo di gravame rilevante (omissione di pronuncia), la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa per la decisione specifica, anche se conferma gli altri punti.
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