Sentenza del 29/12/2016 n. 27326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRAP, IRES e ritenute alla fonte per l'anno 2004. La CTR aveva ritenuto necessaria la preventiva comunicazione dell'avviso bonario e aveva ravvisato carenze di prova e di motivazione sulla natura degli errori, sui pagamenti tardivi, sulle sanzioni, sugli interessi e sui compensi di riscossione. L'Agenzia ha sostenuto che la cartella derivava dal controllo automatizzato di somme dichiarate dalla contribuente come dovute ma non versate o versate tardivamente, per le quali l'avviso bonario non era necessariamente prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate su tutti i motivi, salvo il sesto, dichiarato assorbito. Ha stabilito che, in caso di omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione, la comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato non è obbligatoria, salvo che sussistano concrete incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva adeguatamente motivato la propria decisione né chiarito perché avesse ricondotto la cartella alla correzione di errori materiali o di calcolo anziché al recupero di somme dichiarate e non versate. La pronuncia è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
controllo automatizzato e liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere valida anche senza preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione, poiché la norma non prevede espressamente tale sanzione di invalidità. La comunicazione è necessaria solo quando sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA
La procedura di controllo automatizzato è utilizzabile anche per recuperare IVA dichiarata ma non versata o versata tardivamente.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Statuto dei diritti del contribuente
Non impone un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato; la comunicazione è richiesta quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
La riduzione delle sanzioni collegata alla definizione a seguito della comunicazione dell'esito della liquidazione non opera, secondo la sentenza, nei casi di omesso o tardivo versamento.
Codice civile, art. 2697
La questione sull'onere della prova è stata dichiarata assorbita, poiché dipendeva dall'accertamento preliminare dei fatti e della natura della pretesa tributaria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20
Gli interessi applicati per il ritardato pagamento possono essere indicati in cartella con riferimento alla relativa base normativa e alle somme non versate tempestivamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Il giudice tributario non può pronunciarsi sui compensi spettanti al concessionario della riscossione se quest'ultimo non è stato parte del giudizio.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'avviso bonario non è sempre obbligatorio: per omessi o tardivi versamenti di somme già dichiarate come dovute, la cartella può essere emessa direttamente.
- La comunicazione preventiva diventa rilevante quando emergono concrete incertezze interpretative o elementi non immediatamente desumibili dai dati dichiarati; non è invece necessaria per un semplice riscontro documentale o aritmetico.
- La validità della cartella dipende dalla corretta individuazione della causa della pretesa: recupero di imposte dichiarate e non versate oppure correzione di errori materiali o di calcolo. Il giudice deve motivare chiaramente su tale distinzione.
- La cartella deve indicare in modo sufficiente le imposte, i periodi, gli importi non versati, le sanzioni e gli interessi, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Il giudice non può annullare o modificare compensi spettanti al concessionario della riscossione se il concessionario non è stato chiamato a partecipare al processo.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza delle somme: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e motivare nuovamente alla luce dei principi stabiliti dalla Corte.
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