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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15081/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per omicidio colposo per investimento con carrello elevatore. Il ricorrente ha dedotto: nullità per motivazione apparente e omesso esame di specifici motivi; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso causale, alla causalità della colpa e alla prevedibilità dell'evento. Nello specifico ha sostenuto che la dinamica fu travisata (possibile posizione non eretta della vittima e mancata chiarificazione dei movimenti), che la regola cautelare indicata dai giudici sarebbe frutto di inventiva (estranea all'art. 20 d.lgs. 81/2008), che il ragionamento controfattuale è a posteriori e manifestamente illogico, che l'evento non era prevedibile (per spostamenti improvvisi della vittima, ridotte capacità uditive dell'autista del furgone, frequenti rimproveri al camionista, posizione non eretta della vittima) e che vi sarebbe stata un'interruzione del nesso causale per condotta eccentrica della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la "doppia conforme" (motivazioni di primo grado e appello integrative) e ritenuto adeguata e coerente la motivazione dei giudici di merito: l'imputato, durante la retromarcia, non aveva visuale posteriore a causa dei pacchi sul carrello e quindi era tenuto a mantenere la persona offesa "a vista" o comunque a fermare il mezzo e verificare l'assenza di persone/ostacoli prima di manovrare. La Corte ha qualificato tale regola cautelare come desumibile dall'obbligo generale di cura previsto dall'art. 20 d.lgs. 81/2008 e ha ritenuto che il rispetto di quella regola avrebbe evitato l'investimento, quindi il nesso di causalità e la colpa sono stati correttamente accertati. Le doglianze relative alla prevedibilità e alla condotta della vittima sono state ritenute questioni di merito inammissibili in sede di legittimità e, comunque, irrilevanti rispetto alla violazione della regola cautelare. È stato inoltre precisato che il reato non è prescritto: si applica il raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. (termine complessivo di 15 anni dalla data del fatto, 6/12/2016). Al ricorrente è stata altresì irrogata la condanna al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come norma procedurale relativa alla formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nel rispetto del perimetro procedurale indicato.

  • d.lgs. 81/2008, art. 20

    il d.lgs. n. 81 del 2008 impone a ogni lavoratore di "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni", fra cui l'obbligo, appunto, di "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i (...) mezzi di trasporto (...)"

    La Corte ha ritenuto che l'art. 20 costituisca la base normativa per la regola cautelare individuata: il conducente/operatore ha l'obbligo di curare la sicurezza degli altri sul luogo di lavoro e di utilizzare correttamente i mezzi, ergo doveva mantenere la vittima a vista o fermarsi e verificare l'assenza di pericoli prima della retromarcia.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte di cassazione controlla la congruenza e l'assenza di illogicità evidenti della motivazione, non può ri-valutare i fatti o le prove; i rilievi di merito sono quindi inammissibili se non costituiscono macroscopiche illogicità.

  • art. 157, comma 6, cod. pen.

    Applicata in tema di prescrizione: per il delitto contestato (omicidio colposo aggravato dalle norme sulla prevenzione infortuni) si applica il raddoppio del termine di prescrizione, con conseguente termine complessivo di 15 anni dalla consumazione.

Massime di principio

  • In incidenti da manovre con mezzi da lavoro (es. carrelli elevatori) il conducente/operatore ha l'obbligo concreto di mantenere i pedoni "a vista" o, se la visuale è impedita, fermarsi e verificare l'assenza di persone/ostacoli prima di procedere alla manovra: il mancato rispetto di questa regola cautelare può fondare responsabilità penale per omicidio colposo.
  • La regola cautelare rilevante può essere "elastica" e desumibile dalla dinamica concreta dell'incidente e dalle specifiche condizioni del luogo di lavoro (es. carichi che ostruiscono la visuale): non è necessario che la regola sia testualmente prevista in una singola norma se è coerente con i doveri generali di sicurezza previsti dalla normativa prevenzionale.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove; un ricorso che impugni valutazioni probatorie è ammesso solo se mostra un vizio logico-macroscopico o un travisamento della prova idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
  • La prevedibilità dell'evento va valutata ex ante ma il rischio di eventi imprevedibili o il comportamento anomalo della vittima non escludono la responsabilità se l'agente non ha osservato le regole di prudenza poste a tutela proprio di tali rischi (es. verificare la zona prima di manovrare).
  • Nei reati connessi a violazioni delle norme di prevenzione infortuni, i termini di prescrizione possono essere aumentati (anche raddoppiati) come previsto dall'ordinamento, incidendo sui termini di estinzione del reato.

Testo integrale

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