Cassazione Penale, Sentenza n. 20975/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: il ricorrente deduceva che, dalle emergenze processuali all'epoca dell'applicazione della pena, non risultavano elementi sufficienti per affermare la sua responsabilità (mancanza di prova positiva della colpevolezza), e sosteneva che il dolo contestato richiedeva la consapevolezza dell'offensività dell'atto rispetto al bene protetto dalla norma.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto (carenza della motivazione / insufficienza della prova) non è deducibile avverso una sentenza applicativa della pena resa su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in base al limite di impugnabilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la dichiarazione di improcedibilità per decorso del termine (art. 344-bis c.p.p.), poiché l'improcedibilità opera solo rispetto a impugnazioni regolarmente proposte e ammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte evidenzia che le impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena sono soggette a limiti di deducibilità stabiliti dalla normativa sull'impugnabilità.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione e insufficienza probatoria; la Corte ha ritenuto che tale motivo non sia deducibile in cassazione contro sentenze di patteggiamento alla luce dell'art. 448, comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n.103)
Limita tassativamente le ipotesi di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena; secondo la Corte, la carenza di motivazione/insufficienza di prova non costituisce motivo deducibile, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 344-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 2 lett. a), legge 27 settembre 2021, n.134)
Stabilisce l'improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione (prescrizione processuale). La Corte interpreta che l'improcedibilità può operare solo se l'impugnazione è regolarmente proposta e ammissibile; l'inammissibilità impedisce che intervenga l'improcedibilità.
art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme penali sostanziali relative alla partecipazione a reato (concorso), e alla fattispecie di illecita cessione di stupefacenti (cocaina). La sentenza di patteggiamento riguardava plurime violazioni di tali disposizioni commesse a L'Aquila nei mesi di febbraio e marzo 2021.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto nel codice di rito l'art. 448, comma 2-bis che restringe le deduzioni ammissibili avverso sentenze di patteggiamento.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha introdotto l'art. 344-bis (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione); la Corte chiarisce il rapporto tra improcedibilità e inammissibilità dell'impugnazione.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa grave, ma ha comunque disposto il versamento di una somma (euro 3.000) in applicazione dei principi richiamati.
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) la cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis: non è possibile dedurre in cassazione la generica carenza della motivazione o l'insussistenza della prova come motivo autonomo.
- Se il ricorso per cassazione è inammissibile sin dall'origine, esso non costituisce valido atto di impugnazione: ciò impedisce che l'eventuale decorso dei termini massimi di durata degli impugnativi determini l'improcedibilità (art. 344-bis), perché l'improcedibilità richiede un'impugnazione regolarmente proposta e ammissibile.
- In situazioni di patteggiamento il merito (accertamento di responsabilità e prova) è generalmente sottratto al sindacato in Cassazione, per cui le questioni probatorie e la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove devono essere affrontate nelle sedi e nei modi consentiti dalla legge, evitando motivi non ammessi che comportino l'inammissibilità.
- Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve verificare preliminarmente la deducibilità dei motivi alla luce dell'art. 448 c.p.p.; presentare motivi non consentiti comporta il rischio di inammissibilità e di condanne per spese e somme in favore della Cassa delle ammende.
- L'istituto dell'improcedibilità per durata massima dei giudizi non prevale sull'esigenza che l'impugnazione sia validamente instaurata: l'attenzione procedurale all'ammissibilità dell'impugnazione è cruciale prima di invocare effetti derivanti dal decorso dei termini processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →