Sentenza del 20/03/2017 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione disuccessione - L'Inventario nella dichiarazione di successione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione di successione, inclusa l'indicazione dell'inventario. La Corte ha esaminato se il contribuente potesse correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza del termine per presentarla e dopo la notifica dell'avviso di liquidazione. È stato affermato che la dichiarazione di successione non ha valore confessorio e non costituisce, di per sé, la fonte dell'obbligazione tributaria. Inoltre, l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 346/1990 richiede che l'inventario sia redatto secondo le formalità degli artt. 769 e seguenti c.p.c., ma non impone che esso sia formato entro i termini previsti dagli artt. 485 o 487 c.c., che riguardano l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e la tutela dei rapporti tra erede e creditori del defunto.
La decisione
Con la sentenza n. 2229/2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in linea generale la possibilità di emendare gli errori della dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine dichiarativo e dopo la notifica di un avviso di liquidazione. La correzione non è quindi preclusa dall'atto impositivo, sebbene la sua presentazione successiva incida sull'onere della prova: in giudizio il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso l'errore e la correttezza dei dati rettificati. La decisione si fonda sui principi di capacità contributiva, buona amministrazione, collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9, comma 2
L'inventario deve essere redatto con le forme prescritte dagli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile.
La norma impone il rispetto delle formalità civilistiche per la redazione dell'inventario, ma non stabilisce che esso debba essere formato entro i termini previsti per l'accettazione con beneficio d'inventario.
Codice di procedura civile, artt. 769 e seguenti
Disciplinano le formalità dell'inventario; il loro richiamo nell'art. 9 del D.Lgs. 346/1990 riguarda le modalità di redazione dell'atto.
Codice civile, artt. 485 e 487
Prevedono termini e regole riferiti all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tali disposizioni perseguono finalità civilistiche di tutela dell'erede e dei creditori del defunto e non costituiscono, di per sé, termini fiscali per la validità o emendabilità dell'inventario nella dichiarazione di successione.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva impone che il tributo sia determinato in relazione alla reale situazione economicamente rilevante, favorendo la correzione di dati dichiarati erroneamente.
Principi di buona amministrazione, collaborazione e buona fede
I rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati a correttezza e collaborazione; l'Amministrazione non dovrebbe pretendere un'imposta non corrispondente alla reale capacità contributiva sulla base di un mero errore dichiarativo.
Massime di principio
- Gli errori contenuti in una dichiarazione fiscale, inclusa la dichiarazione di successione, possono essere emendabili anche dopo la scadenza del termine dichiarativo e, in linea generale, anche dopo la notifica di un avviso di liquidazione.
- La dichiarazione non ha necessariamente valore confessorio: l'imposta deve essere rapportata alla situazione sostanziale effettiva e non soltanto ai dati erroneamente indicati dal contribuente.
- La correzione successiva non è automaticamente sufficiente: chi la invoca deve provare con documenti attendibili l'errore originario, il dato corretto e la sua rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta.
- I termini previsti dal codice civile per l'accettazione con beneficio d'inventario non devono essere automaticamente considerati termini fiscali per la redazione dell'inventario nella dichiarazione di successione.
- Quando l'errore viene corretto dopo un avviso di liquidazione, l'onere probatorio del contribuente diventa più rigoroso e la questione deve essere fatta valere tempestivamente nelle sedi amministrative o giudiziarie appropriate.
- L'emendabilità non equivale a una generale facoltà di modificare liberamente la dichiarazione: restano necessari il rispetto delle formalità applicabili, la prova dell'effettiva situazione ereditaria e l'assenza di finalità elusive.
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