Sentenza del 20/01/2021 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Avviso di accertamento - Impugnazione - Precedente cartella di pagamento non impugnata - Ammissibilità - Limiti - Effetti sulla prescrizione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato un'intimazione di pagamento che faceva riferimento a una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata. Lamentava vizi dell'atto presupposto (la cartella), anche con riferimento alla prescrizione del credito anteriore alla notifica della cartella.
La decisione
Il giudice ha ritenuto inammissibile la censura dei vizi dell'atto presupposto nella sede dell'impugnazione dell'intimazione: un'intimazione riferita a una cartella non impugnata può essere contestata solo per vizi propri dell'intimazione e non per vizi che avrebbero potuto rendere nulla o annullabile la cartella. Nell'ambito di questa inoppugnabilità rientra anche l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica della cartella, poiché tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nella sede di impugnazione della cartella stessa. Pertanto, la notifica della cartella è stata considerata come interruzione dei termini di prescrizione, che hanno ricominciato a decorrere dalla data di notifica della cartella e sono stati poi ulteriormente interrotti dalla notifica dell'intimazione impugnata. Esito: ricorso rigettato (resistente vittorioso).
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 19
La norma è richiamata per la disciplina sull'impugnabilità degli atti e sugli effetti delle notifiche nel processo tributario; nel testo è stata utilizzata per fondare la considerazione che la notifica della cartella interrompe la prescrizione e che le censure sulla cartella dovevano essere proposte nella sede competente e nei termini previsti.
Cass. n. 8704/2013
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'intimazione riferita a una cartella non impugnata può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto.
Cass. n. 9219/2018
Conferma giurisprudenziale del principio che la mancata impugnazione della cartella preclude di sollevare in sede di intimazione le eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento non è stata impugnata nei termini, la successiva intimazione che vi si riferisce può essere impugnata soltanto per vizi propri dell'intimazione stessa e non per vizi sostanziali o formali della cartella.
- La prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica della cartella doveva essere eccepita nella sede di impugnazione della cartella; non impugnando la cartella, la notifica opera come interruzione della prescrizione.
- La notifica della cartella interrompe i termini prescrizionali; la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di notifica della cartella e può essere nuovamente interrotta dalla successiva notifica dell'intimazione.
- In situazioni analoghe verificare tempestivamente la possibilità di impugnare la cartella: l'omessa impugnazione può precludere la maggior parte delle difese sostanziali relative all'atto presupposto.
- Nelle impugnazioni di intimazioni è opportuno concentrarsi su vizi propri dell'intimazione (es. irregolarità formali della notifica, mancata indicazione del titolo, errori nell'indicazione del debitore) e, contemporaneamente, verificare se sussistono profili di nullità assoluta dell'atto presupposto che, se effettivamente tali, potrebbero comunque rilevare; tuttavia la giurisprudenza tende a limitare la rilevabilità delle censure sull'atto presupposto quando questo non è stato impugnato.
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