Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 97 del 06-08-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 4 luglio 2009, non può essere presentata una nuova domanda per la stessa prestazione in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo finché non si sia concluso l’iter della domanda già pendente, in sede amministrativa o giudiziaria. L’INPS richiama l’applicazione dell’art. 56, comma 2, della legge n. 69/2009, che estende alle prestazioni per invalidi civili il principio già previsto dall’art. 11 della legge n. 222/1984. Per agevolare le ASL, la circolare propone forme di collaborazione con le strutture regionali e l’introduzione di un’autodichiarazione del richiedente circa l’assenza di altre domande analoghe pendenti.

Limite alla presentazione di nuove domande per prestazioni di invalidità civile

Art. 56, comma 2, legge n. 69/2009: limite alla presentazione di nuove domande per prestazioni di invalidità civile

La circolare interpreta e rende operativo l’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che estende ai procedimenti di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il principio del divieto di presentare una nuova domanda per la stessa prestazione quando sia ancora pendente un’istanza precedente. Il documento è rivolto alle strutture INPS centrali e periferiche e fornisce indicazioni per la gestione delle domande presentate alle ASL competenti.

Quadro normativo richiamato

L’INPS ricorda che, in base all’art. 1 del DPR n. 698/1994, l’interessato presenta domanda amministrativa alla ASL competente per il riconoscimento dello status di invalido civile e delle eventuali provvidenze economiche connesse alla minorazione riconosciuta. La legge n. 69/2009 stabilisce che l’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 si applichi anche alle domande relative a pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Il rinvio è importante perché l’art. 11 della legge n. 222/1984 già vieta la presentazione di ulteriori domande per la stessa prestazione fino alla definizione di quella in corso.

Effetti del divieto di nuove domande

Dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, chi richiede il riconoscimento di pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili non può presentare una nuova domanda per la medesima prestazione se esiste già una domanda pendente. Il divieto permane:

  • fino all’esaurimento dell’iter della domanda in sede amministrativa;
  • oppure, se è stato promosso ricorso in sede giudiziaria, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La circolare evidenzia dunque un vincolo procedurale che mira a evitare duplicazioni di istanze sulla stessa prestazione e a rendere coerente la disciplina dell’invalidità civile con quella già prevista per le prestazioni di invalidità pensionabile.

Indicazioni operative per le ASL

In considerazione della necessità di agevolare le ASL nella verifica delle domande e in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 20 del d.l. n. 78/2009, nonché dell’implementazione delle procedure di scambio di dati e informazioni con le ASL stesse, la circolare invita le Direzioni regionali a prendere contatto con i competenti assessorati. L’obiettivo è favorire forme di collaborazione che consentano alle ASL di accertare se il soggetto che presenta una nuova istanza abbia già formulato una domanda analoga ancora pendente.

Tra le soluzioni operative suggerite figurano:

  • la cooperazione tra ASL e INPS per verificare l’eventuale pendenza di ricorsi giudiziari sulla medesima domanda;
  • la possibilità che le sedi INPS, tramite gli uffici legali, mettano a disposizione delle ASL i nominativi dei referenti e le relative caselle di posta elettronica, così da accelerare le comunicazioni.

Autodichiarazione da allegare alla domanda

La circolare propone inoltre l’introduzione, tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, di un’autodichiarazione predisposta secondo lo schema allegato. Il richiedente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di non aver già presentato una domanda per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità comunque denominati, spettanti agli invalidi civili, ancora in corso di esame in sede amministrativa o giudiziaria.

Il testo dell’autodichiarazione richiama anche:

  • le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità o dichiarazioni mendaci;
  • il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003;
  • l’informativa di cui all’art. 13 del medesimo decreto.

Finalità pratica della circolare

In sintesi, la circolare intende assicurare l’applicazione uniforme del nuovo limite alla riproposizione delle domande, rafforzando il coordinamento tra INPS e ASL e introducendo uno strumento dichiarativo che agevoli il controllo preliminare sull’esistenza di pratiche già pendenti. Il documento si colloca quindi in un’ottica di semplificazione amministrativa e di prevenzione delle duplicazioni procedimentali.

Punti principali

Estensione del divieto di nuove domande

L’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 estende ai procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il limite già previsto dall’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Di conseguenza, il soggetto che abbia già una domanda in corso non può presentare un’ulteriore istanza per la stessa prestazione fino alla definizione di quella pendente.

Decorrenza della nuova disciplina

La limitazione opera a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009. Da tale data, per pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili, non è ammessa una nuova domanda per la medesima prestazione prima della conclusione del procedimento in corso.

Condizioni per la ripresentazione della domanda

La nuova domanda può essere proposta solo quando sia esaurito l’iter della precedente in sede amministrativa oppure, in caso di ricorso giudiziario, quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Il principio riproduce quello già vigente per l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984.

Indicazioni operative per ASL e strutture territoriali

In attesa dell’implementazione delle procedure di scambio dati con le ASL e fino all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 20 del d.l. n. 78/2009, la circolare invita le Direzioni regionali a contattare i competenti assessorati per promuovere collaborazione tra ASL e INPS. L’obiettivo è consentire alle ASL la verifica di eventuali precedenti istanze analoghe presentate dallo stesso soggetto e della possibile pendenza di un ricorso giudiziario sulla medesima domanda.

Supporto informativo degli uffici legali INPS

Nelle intese con gli assessorati può essere previsto che le sedi INPS, tramite gli uffici legali, comunichino alle ASL i nominativi dei referenti e le relative caselle di posta elettronica, così da assicurare una rapida trasmissione delle informazioni necessarie alla verifica delle domande pendenti.

Autodichiarazione del richiedente

La circolare propone di inserire, tra i documenti da allegare alle istanze di invalidità civile, un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Con essa il richiedente attesta di non aver già presentato una domanda analoga ancora in corso di esame in sede amministrativa o giudiziaria, assumendosi le responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.