Circolare numero 98 del 06-08-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le modalità di calcolo dei contributi volontari agricoli per il 2009, distinguendo tra lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni/imprenditori agricoli professionali, contributi integrativi per operai a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO. Vengono aggiornate aliquote, classi di reddito, importi e coefficienti di riparto, con specifiche decorrenze dal 1° gennaio 2009 o riferite alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Sono inoltre richiamate norme precedenti e precisazioni interpretative su imponibili e criteri di calcolo.
Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2009
Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2009
La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari per il settore agricolo con decorrenza 1° gennaio 2009, distinguendo le regole applicabili alle diverse categorie di assicurati e richiamando le relative fonti normative. L'impostazione è centrata sull'aggiornamento di aliquote, classi di reddito, importi dovuti e criteri di determinazione della base imponibile.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995, anche per il 2009 continua ad applicarsi l'aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Per i soggetti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell'anno 2006 era stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota applicata al F.P.L.D. è pari al 27,10%.
Dal 1° gennaio 2009 le aliquote risultano quindi:
- 26,77% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995;
- 27,10% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995.
La circolare riporta anche i coefficienti di riparto per entrambe le fattispecie, distinguendo quota base e quota pensione.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, determinate annualmente con apposito decreto ministeriale.
Per il 2009 le classi sono state adeguate in base alla variazione annua ISTAT del 3,2% dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare fornisce una tabella con:
- reddito settimanale medio imponibile;
- quota pensione;
- addizionale legge n. 233/1990 (2,00% RM);
- addizionale legge n. 160/1975;
- contributo totale per ciascuna classe.
È inoltre specificato che il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- 51,03 euro, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
- 57,44 euro, se l'autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari ex art. 4 DPR n. 1432/1971
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate e deve essere pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti integrativi.
Per il 2009 il contributo va commisurato all'imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite, applicando l'aliquota IVS vigente nel settore, pari a:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 26,99%;
- quota base: 0,11%.
La circolare richiama inoltre il superamento dell'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, per effetto dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e rinvia alle precedenti istruzioni in materia.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi l'art. 28 del DPR n. 488/1968, in virtù dell'interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere stabilite con decreto del 13 maggio 2009, pubblicato in G.U. n. 120 del 26 maggio 2009, precisando che tali valori sono utilizzabili esclusivamente per questa categoria e che restano rilevanti i salari medi convenzionali determinati annualmente e per singola provincia.
Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato per il 2009. È inoltre richiamata una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione, nella quale la colonna "retribuzione" indica la retribuzione giornaliera imponibile fissata dal decreto direttoriale.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 184/1997, le modalità di versamento dei contributi volontari cambiano a seconda della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati prima del 12 luglio 1997, la circolare rinvia agli importi riportati in allegato per il 2009. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di:
- contributo integrativo;
- contributo base.
Entrambi sono calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda di autorizzazione. Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2009 la circolare indica che:
- il contributo integrativo comprende l'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 17,43 euro;
- si aggiunge l'importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la domanda, applicando l'aliquota del 9,34%, data dall'8,84% prevista per gli operai agricoli maggiorata dello 0,50% previsto dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il contributo base è calcolato sulla medesima media delle retribuzioni imponibili, applicando l'aliquota dello 0,11%.
Sono inoltre riportati i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:
- base IVS: 0,005759;
- quota pensione: 0,994241;
- totale: 1,000000.
Allegati e dati di supporto
La circolare fa espresso rinvio a due allegati:
- Allegato n. 1, relativo alla tabella per i piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Allegato n. 2, relativo agli importi per i coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.
Gli allegati integrano le tabelle e gli importi necessari per l'applicazione concreta dei contributi volontari per l'anno 2009.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 resta applicato anche per il 2009 l'aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota FPLD è pari al 27,10%. Dal 1° gennaio 2009 risultano quindi applicabili il 26,77% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e il 27,10% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, con i relativi coefficienti di riparto indicati in tabella.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I contributi volontari sono determinati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero ai sensi dell'art. 10 della legge n. 233/1990. Le classi per il 2009 sono state aggiornate con la variazione ISTAT annua del 3,2%. La circolare riporta per ciascuna classe il reddito settimanale medio imponibile, la quota pensione, le addizionali previste dalle leggi n. 233/1990 e n. 160/1975 e il contributo totale. È inoltre precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a 51,03 euro se l'autorizzazione è stata accordata entro il 31 dicembre 1995, ovvero a 57,44 euro se l'autorizzazione è successiva.
Contributi integrativi volontari: operai agricoli a tempo determinato
L'importo del contributo integrativo volontario, richiedibile fino a 270 giornate, coincide con il contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti integrativi. Per il 2009 esso va calcolato sull'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l'aliquota IVS del settore, pari al 26,99% più la quota base dello 0,11%. La circolare precisa che non trova più applicazione l'art. 28 del DPR n. 488/1968, con conseguente superamento del criterio delle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui non superate dal salario contrattuale.
Contributi integrativi volontari: piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per questi soggetti continua ad applicarsi l'art. 28 del DPR n. 488/1968, in forza dell'interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge n. 296/2006. La circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere per il 2009, determinate con decreto del 13 maggio 2009 e pubblicate in G.U. n. 120 del 26 maggio 2009, utilizzabili solo per piccoli coloni e compartecipanti familiari, sulla base dei salari medi convenzionali provinciali. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato per il 2009.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto del d.lgs. n. 184/1997, i coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO versano i contributi volontari con modalità diverse a seconda che siano stati autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. Per i contribuenti già autorizzati a tale data, gli importi 2009 sono riportati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata, aggiornata all'indice del costo della vita. Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda; per le domande accolte con decorrenza 2009 si applicano specifiche aliquote e importi, tra cui il contributo del concedente pari a 17,43 euro e l'aliquota IVS del 9,34% per la componente integrativa, oltre allo 0,11% per il contributo base.
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