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Circolare

Circolare numero 96 del 06-08-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce e aggiorna il regime di sospensione e differimento degli adempimenti e dei versamenti contributivi connessi al sisma Abruzzo 2009. Vengono distinti i casi del settore pubblico, dei soggetti assistiti da professionisti domiciliati nei comuni colpiti, dei soggetti residenti nei territori danneggiati ma non beneficiari della sospensione, nonché le regole sugli inadempimenti in materia di lavoro e il recupero dei contributi sospesi. La circolare riporta inoltre l’elenco dei nuovi comuni danneggiati e un prospetto riepilogativo delle scadenze e delle modalità di recupero.

Sisma Abruzzo 2009: ulteriori disposizioni urgenti

Sisma Abruzzo 2009: ulteriori disposizioni urgenti

La circolare aggiorna il quadro degli interventi previdenziali e amministrativi conseguenti al sisma Abruzzo 2009, distinguendo tra sospensioni contributive, differimenti di versamento, esoneri sanzionatori per specifici adempimenti di lavoro e modalità di recupero delle somme sospese. Il documento coordina le varie ordinanze e i successivi interventi normativi, fornendo anche un prospetto riepilogativo delle scadenze.

Sospensione contributiva: settore pubblico

Per il settore pubblico la sospensione contributiva è limitata al periodo dal 6 al 30 aprile 2009. La circolare precisa che le disposizioni dell’OPCM 3757/2009, che applicano la sospensione solo ai soggetti privati a decorrere dal 1° maggio 2009, non escludono la precedente sospensione prevista dall’OPCM 3754/2009 per il settore pubblico nel periodo 6-30 aprile.

Di conseguenza, i soggetti pubblici dovevano:

  • versare i contributi maturati dal 6 al 30 aprile 2009 in unica soluzione;
  • versare, sempre in unica soluzione, i contributi in scadenza il 16 aprile 2009 entro il 16 maggio 2009.

Sospensione per soggetti esterni ai comuni terremotati assistiti da professionisti locali

L’OPCM 3763/2009 riconosce la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusi quelli a carico dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co., per imprese, lavoratori autonomi, anche agricoli, e committenti con collaboratori co.co.co. o co.co.pro. operanti fuori dai comuni colpiti dal sisma, purché alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei comuni individuati dall’OPCM 3754/2009.

La sospensione riguarda i contributi riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009. La circolare chiarisce che il beneficio si applica ai pagamenti con scadenza a partire dal 6 aprile 2009, pur se riferiti a competenze del mese di marzo 2009, poiché il mese di marzo rileva come periodo di maturazione dei contributi da versare il 16 aprile, non come periodo direttamente sospeso.

La durata della sospensione è di 60 giorni dall’11 maggio 2009; pertanto il versamento doveva avvenire entro il 16 luglio 2009, in coerenza con la disciplina dei versamenti unificati.

Requisiti del professionista e adempimenti documentali

Per beneficiare della sospensione:

  • il consulente del lavoro o altro professionista, ex legge 11 gennaio 1979, n. 12, doveva aver eletto il proprio domicilio professionale nei comuni interessati prima del 6 aprile 2009;
  • tale circostanza doveva risultare dalla comunicazione prevista dall’art. 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 relativo al Libro unico del lavoro;
  • alla domanda di sospensione dovevano essere allegati la dichiarazione di responsabilità del professionista, attestante il possesso dei requisiti, e il mandato di assistenza da cui risultasse il conferimento dell’incarico prima del 6 aprile 2009.

Alle posizioni assicurative delle aziende assistite va inserito il codice di autorizzazione 2C, con il significato di "differimento contributi ex art. 5, comma 3, dell’OPCM 3754/2009".

Differimento dei termini per soggetti non interessati dalla sospensione

In considerazione delle difficoltà operative conseguenti alle condizioni infrastrutturali dei territori danneggiati, l’Istituto consente a determinati soggetti residenti nei territori calamitati, pur non rientrando tra i beneficiari della sospensione, di differire il termine di versamento delle rate in scadenza fino al 30 maggio 2009.

I soggetti interessati sono:

  • datori di lavoro domestico;
  • prosecutori volontari;
  • soggetti interessati a riscatti e ricongiunzioni.

La circolare precisa che tali versamenti dovevano essere eseguiti in unica soluzione entro il 16 luglio 2009, senza oneri accessori. Inoltre, i datori di lavoro domestico che sospendono l’attività della colf o della badante devono dare comunicazione affinché il lavoratore possa accedere agli aiuti previsti dallo Stato.

Inadempimenti in materia di lavoro e regime sanzionatorio

L’art. 5, comma 4, dell’OPCM 3763/2009 stabilisce la non applicazione delle sanzioni amministrative per gli inadempimenti in materia di lavoro e fiscale relativi a ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, se in scadenza dal 6 aprile al 30 giugno 2009.

La misura riguarda:

  • i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati;
  • le imprese e i lavoratori autonomi, anche agricoli, operanti altrove ma assistiti da soggetti con domicilio professionale nei comuni colpiti.

Dal 1° luglio 2009 torna l’obbligo di effettuare tali adempimenti e si applica il regime sanzionatorio ordinario in caso di omissione. Nel periodo agevolato resta comunque obbligatoria la trasmissione ai Centri per l’Impiego del modello "Unificato URG", nei casi di assunzioni d’urgenza o di mancato funzionamento dei servizi informatici; la circolare ritiene che l’adempimento debba comunque essere completato con le modalità ordinarie al termine del periodo agevolato.

Nuovi comuni danneggiati

La circolare segnala l’aggiornamento dell’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici, disposto con decreto del 17 luglio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2009.

I nuovi comuni sono:

  • Provincia dell’Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale;
  • Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano, Penna Sant’Anrea.

Recupero dei contributi sospesi

Per il recupero dei contributi sospesi, la circolare richiama l’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, che dispone la riscossione, senza oneri accessori, dei contributi sospesi ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’OPCM 3754/2009 in 24 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010.

Viene inoltre ricordato che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Per le altre ipotesi di differimento o sospensione non disciplinate espressamente dalla norma richiamata, la circolare afferma che l’importo sospeso deve essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile, secondo il prospetto riepilogativo.

Prospetto riepilogativo delle scadenze

Il prospetto finale sintetizza le principali discipline applicabili, tutte con decorrenza 6 aprile 2009:

  • OPCM 3754/2009: sospensione per i soggetti terremotati, con recupero in 24 rate costanti a partire dal 16 gennaio 2010;
  • OPCM 3757/2009: sospensione per il settore pubblico, con versamento entro il 16 maggio 2009;
  • OPCM 3763/2009: sospensione per i soggetti estranei assistiti da professionisti domiciliati nei comuni danneggiati, con recupero in unica soluzione entro il 16 luglio 2009;
  • datori di lavoro domestico, prosecutori volontari e soggetti con riscatti o ricongiunzioni: solo differimento dei termini di versamento, con pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2009.

Punti principali

Sospensione contributiva per il settore pubblico

Per il settore pubblico la sospensione contributiva ha riguardato il periodo dal 6 al 30 aprile 2009. I contributi in maturazione in tale arco temporale, inclusi quelli in scadenza il 16 aprile, dovevano essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2009.

Sospensione per soggetti fuori dai comuni terremotati assistiti da professionisti locali

Imprese, lavoratori autonomi, committenti con co.co.co. o co.co.pro, anche agricoli, operanti fuori dai comuni colpiti ma assistiti al 6 aprile 2009 da un professionista con domicilio professionale nei comuni interessati, hanno beneficiato della sospensione dei contributi relativi ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009. Il versamento doveva avvenire entro il 16 luglio 2009. La circolare precisa i requisiti del professionista, la documentazione da allegare e il codice di autorizzazione 2C da inserire nelle posizioni assicurative.

Differimento per soggetti non ammessi alla sospensione

I datori di lavoro domestico, i prosecutori volontari e i soggetti che richiedono riscatti o ricongiunzioni, residenti nei territori calamitati ma non rientranti tra i beneficiari della sospensione, potevano differire fino al 30 maggio 2009 il termine di versamento delle rate in scadenza. I pagamenti andavano poi effettuati in unica soluzione entro il 16 luglio 2009 senza oneri accessori.

Inadempimenti in materia di lavoro

Per le comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009, la circolare richiama la non applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti operanti nei comuni terremotati e di quelli assistiti da professionisti domiciliati in tali comuni. Dal 1 luglio 2009 torna l’obbligo di effettuare gli adempimenti secondo le regole ordinarie. Nel medesimo periodo resta comunque obbligatoria la trasmissione del modello "Unificato URG" nei casi previsti.

Nuovi comuni danneggiati

Viene recepito l’aggiornamento dell’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2009. Per la provincia dell’Aquila risultano Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale; per la provincia di Teramo Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Anrea.

Recupero dei contributi sospesi

I contributi sospesi ai sensi dell’OPCM 3754/2009 sono riscossi, senza oneri accessori, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Per gli altri differimenti o sospensioni, non essendo prevista una diversa disciplina di recupero, l’ammontare sospeso deve essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile.

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