Circolare numero 101 del 10-08-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura di emersione prevista dall’art. 1-ter della legge n. 102/2009 per regolarizzare rapporti di lavoro domestico irregolari in essere al 30 giugno 2009 da almeno tre mesi. Vengono indicati soggetti ammessi, condizioni per i datori di lavoro e per i lavoratori, importo del contributo forfetario di 500 euro, termini dal 1° al 30 settembre 2009 e differenze procedurali tra lavoratori italiani/UE o extracomunitari con titolo di soggiorno e lavoratori extracomunitari comunque presenti in Italia. La circolare chiarisce inoltre gli effetti sospensivi e estintivi sui procedimenti penali e amministrativi, nonché gli adempimenti successivi verso INPS e Sportello Unico per l’Immigrazione.
Legalizzazione del lavoro irregolare per assistenza e sostegno alle famiglie (badanti e colf)
Legalizzazione del lavoro irregolare per assistenza e sostegno alle famiglie
La circolare detta le istruzioni operative per l’emersione del lavoro irregolare nel settore domestico, in attuazione dell’art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102. La misura riguarda rapporti di lavoro di assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, connessi a badanti e colf, e produce effetti sia sul piano della regolarizzazione del rapporto sia su quello previdenziale, assistenziale e amministrativo.
Quadro normativo e finalità della procedura
La legge n. 102/2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2009, ha previsto una finestra di regolarizzazione del lavoro irregolare domestico. La circolare chiarisce che il procedimento consente ai datori di lavoro di denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro e di sanare la posizione del lavoratore, purché sussistano i presupposti richiesti dalla norma.
La procedura si inserisce in un contesto di tutela e di emersione del lavoro nero nel comparto dell’assistenza familiare, con effetti di sospensione e successiva estinzione dei procedimenti e degli illeciti collegati alle violazioni in materia di ingresso, soggiorno, impiego di lavoratori, nonché di natura finanziaria, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Destinatari della disciplina
La circolare individua i soggetti che possono accedere alla regolarizzazione.
Per i datori di lavoro, la possibilità è riconosciuta a:
- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.
Sono ricompresi i datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, anche quando il rapporto si svolga presso particolari soggetti collettivi assimilati, come:
- convivenze di comunità religiose;
- convivenze militari;
- comunità senza fini di lucro a prevalente finalità assistenziale, quali orfanotrofi e ricoveri per anziani;
- case famiglia per handicappati;
- comunità per il recupero dei tossicodipendenti;
- strutture per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri;
- comunità focolari;
- convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Restano invece esclusi:
- alberghi;
- pensioni;
- affittacamere;
- cliniche private;
- collegi-convitti, anche se privi di scopo di lucro.
Per i lavoratori, la norma riguarda personale di qualunque nazionalità adibito a:
- assistenza personale o ai componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che limitino l’autosufficienza, ossia badanti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, ossia colf.
Per i cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, la circolare precisa che per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare:
- un solo lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare;
- non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona non autosufficiente.
Presupposti per l’accesso alla procedura
Condizione essenziale è che il datore di lavoro abbia occupato il lavoratore irregolarmente da almeno tre mesi al 30 giugno 2009 e che il rapporto continui a sussistere alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
La circolare sottolinea che:
- i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti;
- non devono sussistere interruzioni nei periodi oggetto di emersione;
- il rapporto deve essere ancora in essere al momento della domanda.
Termine di presentazione e contributo forfetario
La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1° al 30 settembre 2009.
Prima della presentazione, il datore di lavoro deve versare, per ogni lavoratore, un contributo forfetario di 500 euro tramite modello F24 – versamenti con elementi identificativi, disponibile sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e dell’INPS.
La circolare precisa che una parte del contributo è destinata a coprire, ai fini previdenziali e assistenziali, il periodo 1 aprile 2009 – 30 giugno 2009.
In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda, il contributo non viene restituito.
Effetti sospensivi ed estintivi
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102/2009 e fino alla conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti di datori di lavoro e lavoratori interessati per le violazioni:
- in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del Testo unico immigrazione;
- in materia di impiego di lavoratori;
- di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
La circolare evidenzia poi che la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiunta alla comunicazione obbligatoria all’INPS e, per gli extracomunitari, al rilascio del permesso di soggiorno, comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi collegati.
Effetti previdenziali per il secondo trimestre 2009
La procedura produce effetti diretti anche sul piano previdenziale per il periodo 1 aprile 2009 – 30 giugno 2009.
La circolare richiama il comma 14 dell’art. 1-ter, che demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di destinazione del contributo forfetario di 500 euro, sia per l’organizzazione della procedura sia per la copertura previdenziale e assistenziale del trimestre indicato.
Per eventuali periodi di lavoro irregolare antecedenti al 1° aprile 2009, se denunciati, la circolare rinvia a un futuro decreto ministeriale per la definizione delle modalità di corresponsione delle somme dovute e degli interessi. In ogni caso, resta fermo il rispetto della contribuzione ordinaria e dei limiti della prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
Se nella domanda è stata indicata o emerge una data di inizio rapporto antecedente al 1° aprile 2009, il datore di lavoro viene invitato a compilare l’apposito modello LD15-ter.
Periodi successivi al 30 giugno 2009
Una volta concluso il procedimento di emersione, l’INPS apre una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico.
Il datore di lavoro è quindi tenuto al pagamento dei contributi ordinari in base:
- all’orario di lavoro dichiarato;
- alla retribuzione mensile o oraria indicata nella dichiarazione;
- alle regole generali richiamate dalla circolare INPS n. 20 del 17 febbraio 2009.
Per agevolare il versamento, l’Istituto invierà bollettini di conto corrente postale già compilati, oltre a bollettini in bianco.
Procedura per cittadini italiani, UE e extracomunitari con titolo di soggiorno
Per i lavoratori italiani, comunitari e per gli extracomunitari con permesso di soggiorno che consente lavoro subordinato, il procedimento si avvia con la presentazione della Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro all’INPS tramite il modello LD-EM2009.
Il modulo può essere presentato:
- tramite Contact Center al numero 803 164;
- tramite procedura online sul sito INPS;
- agli sportelli INPS, con allegata fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre con la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
Il modulo LD-EM2009 vale anche come comunicazione obbligatoria di assunzione, in deroga alla disciplina generale, per i datori di lavoro domestico, assolvendo agli obblighi di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto.
Se il rapporto riguarda un extracomunitario con permesso valido per lavoro subordinato, permane l’obbligo di trasmettere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno (modello Q), obbligatorio dal 25 febbraio 2005.
L’iscrizione del rapporto all’INPS avviene dopo la verifica:
- dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria;
- della conformità di quanto dichiarato alla normativa sul lavoro domestico.
Tale iscrizione determina l’estinzione degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni in materia di impiego di lavoratori e ai profili finanziari, fiscali, previdenziali e assistenziali.
Procedura per cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti in Italia, la circolare rinvia in via generale alla circolare interministeriale n. 10/2009 del 7 agosto 2009 e indica che la domanda di emersione va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione in modalità informatica.
La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- dati identificativi del datore di lavoro, compresi quelli relativi al titolo di soggiorno se il datore è extracomunitario;
- generalità, nazionalità del lavoratore e estremi del passaporto o documento equipollente valido per l’ingresso in Italia;
- tipologia e modalità di impiego;
- per la colf, attestazione del reddito imponibile 2008 del nucleo familiare non inferiore a 20.000 euro annui se vi è un solo percettore di reddito, oppure non inferiore a 25.000 euro annui se vi sono più conviventi percettori di reddito;
- attestazione dell’occupazione del lavoratore al 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;
- dichiarazione che la retribuzione pattuita non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento e, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, che l’orario non è inferiore a 20 ore settimanali;
- proposta di contratto di soggiorno;
- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.
Per uno o due lavoratori extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, al momento della stipula del contratto di soggiorno il datore deve inoltre presentare una certificazione sanitaria pubblica o rilasciata da medico convenzionato SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto assistito e, se del caso, la necessità di avvalersi di due unità.
Lo Sportello Unico verifica ricevibilità e ammissibilità della domanda, acquisisce il parere della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta improcedibilità e archiviazione.
Adempimenti successivi e coordinamento con gli altri enti
Per gli extracomunitari regolarizzati tramite Sportello Unico, il datore di lavoro deve effettuare entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS mediante il modello LDEM09extraUE, reso disponibile dal 1° ottobre 2009.
L’INPS trasmette poi i dati necessari ai servizi competenti del Ministero del lavoro, all’INAIL e ai servizi regionali, ai fini dei successivi adempimenti.
Effetti finali del procedimento
La circolare conclude che la sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS e al rilascio del permesso di soggiorno, determina l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti:
- dalla violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;
- dalla violazione delle norme sull’impiego di lavoratori;
- dalle ulteriori violazioni di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge n. 78/2009, introduce una procedura di emersione del lavoro irregolare nel settore dell’assistenza familiare e domestica. L’obiettivo è regolarizzare rapporti di lavoro di badanti e colf, con effetti anche sul piano previdenziale, assistenziale, fiscale e amministrativo.
Soggetti e rapporti regolarizzabili
Possono accedere alla procedura i datori di lavoro italiani, cittadini UE o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno; i lavoratori interessati sono addetti all’assistenza alla persona non autosufficiente o al sostegno al bisogno familiare. Per gli extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la procedura passa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, con limiti specifici sul numero di lavoratori regolarizzabili per nucleo familiare.
Termini, contributo e effetti della domanda
La dichiarazione di emersione va presentata dal 1° al 30 settembre 2009, previo versamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore tramite modello F24 con elementi identificativi. La presentazione sospende i procedimenti penali e amministrativi connessi alle violazioni indicate dalla norma; la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS determinano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Procedura INPS per italiani, UE e extracomunitari con titolo di soggiorno
Per lavoratori italiani, UE e per extracomunitari con permesso valido per lavoro subordinato, la dichiarazione si presenta all’INPS con il modulo LD-EM2009, tramite Contact Center, procedura online, sportelli o raccomandata. Il modulo vale anche come comunicazione obbligatoria di assunzione; per gli extracomunitari resta inoltre l’obbligo di trasmettere il contratto di soggiorno allo Sportello Unico competente.
Procedura per extracomunitari comunque presenti in Italia
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, la domanda va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione in via telematica e deve contenere specifici dati sul datore di lavoro, sul lavoratore, sul rapporto di lavoro, sul reddito del nucleo familiare per le colf, sulla durata del rapporto e sulla ricevuta del contributo. Sono previsti controlli di ricevibilità e ammissibilità, convocazione delle parti, stipula del contratto di soggiorno e successiva comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore.
Effetti previdenziali e regolarizzazione dei periodi di lavoro
La procedura copre anche gli obblighi previdenziali relativi al periodo 1 aprile-30 giugno 2009, mentre per eventuali periodi precedenti denunciati si rinvia a decreti attuativi e si richiamano i limiti della prescrizione quinquennale. Per i periodi successivi al 30 giugno 2009, una volta definita l’emersione, l’INPS apre la posizione assicurativa e il datore versa la contribuzione ordinaria sulla base di orario e retribuzione dichiarati.
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