Cassazione Civile, Ordinanza n. 21943/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità proposta da una società contro il proprio ex amministratore per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati nello svolgimento dell'incarico gestorio. I danni allegati riguardavano, da un lato, l'errata redazione del bilancio dell'esercizio 2010 per omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva, con conseguente recupero fiscale, e, dall'altro, il trasporto di rifiuti senza i prescritti formulari, con irrogazione di una sanzione amministrativa pagata dalla società. In appello la decisione di condanna era stata confermata. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita presso una residenza anagrafica italiana non più attuale, mentre egli si sarebbe trasferito all'estero e la società ne sarebbe stata a conoscenza; 2) violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che la causa appartenesse al giudice del lavoro o al tribunale ordinario e non alla sezione specializzata in materia di impresa, poiché egli avrebbe operato come direttore generale o con prevalenza di tale funzione; 3) violazione delle norme sulla responsabilità gestoria e sul bilancio, contestando che il giudice avesse fondato la condanna su una valutazione non corretta delle prove e sull'adesione all'accertamento fiscale, senza verificare il bilancio 2010 e la correttezza della contabilizzazione; 4) violazione delle norme in tema di rifiuti e di solidarietà passiva, sostenendo che il pagamento spontaneo della sanzione da parte della società avesse estinto l'obbligazione anche nei suoi confronti e precluso l'azione di regresso o di rivalsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto. Quanto alla notificazione, ha affermato che l'onere di provare la conoscenza da parte del notificante del trasferimento all'estero del destinatario grava su chi eccepisce la nullità; inoltre, il semplice permesso o titolo di residenza non dimostra di per sé la dimora abituale all'estero. Quanto alla competenza, ha rilevato la presenza di una prima ratio decidendi autonoma, fondata sulla tardività dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c., non superata dal ricorso. Sul merito della responsabilità per il bilancio e per la sanzione sui rifiuti, ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Infine, ha chiarito che il pagamento della sanzione da parte della società non esclude la possibilità di imputare al gestore il fatto generatore del danno risarcibile in responsabilità gestoria. Ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, c.c.
La residenza anagrafica o il titolo formale di residenza non bastano a dimostrare la dimora abituale all'estero, che rileva ai fini della notificazione solo se effettivamente provata.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte ha escluso la nullità perché mancava la prova della conoscenza del trasferimento all'estero da parte del notificante.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sulla disciplina della notificazione; la Corte ha respinto la censura per difetto di prova del presupposto fattuale del trasferimento noto al notificante.
art. 115, comma 2, c.p.c.
Invocato dal ricorrente nella censura sulla notificazione; la Corte ha considerato la doglianza inammissibile o infondata perché tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per materia è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile se proposta oltre il termine di legge.
art. 2392 c.c.
Richiamato in relazione alla responsabilità dell'amministratore; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 2396 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria qualità di direttore generale; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura poiché non superava la ratio sulla tardività e sulla qualificazione della domanda come azione di responsabilità gestoria.
art. 409 c.p.c.
Invocato per sostenere la competenza del giudice del lavoro; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non colpiva tutte le rationes della decisione impugnata.
art. 2094 c.c.
Richiamato per qualificare il rapporto come subordinato; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva rispetto alla domanda proposta come responsabilità dell'amministratore.
art. 2095 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualità di dirigente/direttore generale; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a scalfire la motivazione della sentenza.
art. 2423, comma 2, c.c.
La Corte ha ribadito che la censura sulla corretta redazione del bilancio era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle prove e non denunciava una vera falsa applicazione della norma.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 193 e 258
Richiamati in relazione al trasporto di rifiuti senza formulario e alla sanzione amministrativa; la Corte ha escluso che il pagamento della sanzione da parte della società impedisse l'imputazione del fatto al gestore ai fini del risarcimento del danno.
art. 1298 c.c.
Invocato in tema di solidarietà e regresso; la Corte ha ritenuto la censura non cogliente la ratio della decisione, che si fondava sul danno gestorio e non su un accertamento di solidarietà tra obbligati.
art. 1299 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla ripartizione interna dell'obbligazione solidale; la Corte ha escluso che fosse decisivo per negare l'azione risarcitoria della società verso l'amministratore.
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato sulla responsabilità solidale in materia di sanzioni amministrative; la Corte ha chiarito che la decisione di merito non si basava su tale solidarietà, bensì sull'imputabilità del fatto dannoso al gestore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione dell'atto introduttivo, chi eccepisce la nullità per erronea individuazione del luogo di notificazione deve provare che il notificante conosceva o doveva conoscere il trasferimento del destinatario all'estero; in mancanza di tale prova, la notificazione eseguita presso la residenza risultante dagli atti non è invalida.
- Il semplice possesso di un titolo di residenza o di soggiorni all'estero non è sufficiente, da solo, a dimostrare la dimora abituale all'estero ai fini della disciplina delle notificazioni.
- L'eccezione di incompetenza per materia è soggetta alle preclusioni dell'art. 38 c.p.c.; se è tardiva, essa resta assorbente e rende inammissibili le censure che colpiscono solo una delle rationes decidendi poste a base della pronuncia sulla competenza.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una nuova lettura dei fatti storici quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logicamente intellegibile e completa.
- Nell'azione di responsabilità contro l'amministratore di società, il danno risarcibile può essere individuato anche nelle somme pagate dalla società per effetto di condotte gestorie inadempienti, senza che il pagamento del debito verso terzi o verso la pubblica amministrazione escluda, di per sé, l'imputazione del pregiudizio al gestore responsabile.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività della doglianza.
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