Cassazione Penale, Ordinanza n. 34750/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Terni aveva convalidato il DASPO emesso dal Questore di Terni il 5 maggio 2026 nei confronti del ricorrente. Il destinatario impugnava l’ordinanza per cassazione deducendo, con il primo motivo, carenza di motivazione sul suo coinvolgimento nei fatti contestati, perché il provvedimento avrebbe riprodotto formule stereotipate del decreto questorile senza un’autonoma valutazione. Con il secondo motivo denunciava mancanza di motivazione e violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989, per difetto di attualità e concretezza della pericolosità sociale e inosservanza del principio di proporzionalità. L’ordinanza di convalida era stata notificata l’8 maggio 2026; il termine per impugnare scadeva il 25 maggio 2026, poiché il 24 maggio era domenica. Il ricorso è stato depositato il 7 luglio 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito i due motivi. Ha rilevato che, per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine d’impugnazione è di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito e che, nel caso concreto, il ricorso è stato depositato oltre la scadenza del 25 maggio 2026. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
ai sensi dell’articolo 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., il termine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di 15 giorni
Per impugnare un provvedimento emesso in camera di consiglio si applica il termine di quindici giorni.
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
il termine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di 15 giorni, decorrente (art. 585, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
art. 6, comma 2, legge n. 401/1989
Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazione dell’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, per mancanza del requisito di attualità e concretezza della pericolosità sociale, nonché violazione del principio di proporzionalità.
La disposizione è richiamata soltanto nella sintesi della censura del ricorrente; la Corte non ne esamina l’interpretazione o l’applicazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Massime di principio
- Per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine è di quindici giorni e decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.
- Se il termine d’impugnazione scade in un giorno festivo, la scadenza è differita al primo giorno successivo non festivo.
- La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emergano elementi per ritenere che la parte sia incorsa senza colpa nella causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
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