Cassazione Penale, Sentenza n. 07043/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile, ai soli effetti civili, dei reati previsti dagli artt. 633 e 635 c.p., chiedendo la cassazione per nullità. I motivi principali erano: (i) violazione dell'art. 635 c.p., per mancata individuazione essenziale della particella contesa (sostiene che la particella 136 fosse di sua proprietà e che la Corte d'appello non avrebbe considerato tale aspetto); (ii) doglianza sulla valutazione della proprietà e del possesso della particella, cercando di far valere una giustificazione basata sul proprio titolo di proprietà/possesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano diretti a contestare il merito e la valutazione della prova, esulando dal perimetro consentito dall'art. 606, comma 1, c.p.p. Ha ritenuto inoltre i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente illustrato e motivato la valutazione della situazione catastale e l'assenza di documentazione probatoria prodotta in tempo utile dal ricorrente; inoltre ha ribadito che l'art. 633 c.p. tutela la pacifica fruizione/possesso del bene e non la mera titolarità catastale, perciò la turbativa del possesso e la devastazione della coltivazione della parte civile sono fatti che giustificano la responsabilità civile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La norma è interpretata come tutela del possesso e della pacifica fruizione del bene (situazione di fatto), non come protezione della mera titolarità catastale; la turbativa del possesso può integrare invasione se provoca apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento
art. 635 cod. pen.
Il ricorso contestava presunta nullità per mancata indicazione della particella: la Corte ha ritenuto che la questione attiene al merito e alla prova e che la Corte d'appello ha comunque esaminato la situazione catastale e la documentazione, quindi nessuna nullità sussiste
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il controllo della Cassazione ai motivi di diritto espressamente previsti; non è consentito riesaminare il merito e la valutazione della prova; la Corte deve verificare la completezza e coerenza della motivazione secondo i parametri dell'art. 606 lett. e
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen.
Riferiti alle regole sulla trattazione in camera di consiglio e sulla richiesta di trattazione orale: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in assenza di istanza di trattazione orale nei termini
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la condanna a versare una somma alla cassa delle ammende; applicata per l'equivalente ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede penale è limitata a esaminare motivi di nullità o violazione di legge come definiti dall'art. 606 c.p.p.; non è competente a riesaminare il merito o la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito
- Le doglianze che consistono nella richiesta di una diversa valutazione della prova o della ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili in Cassazione e possono essere dichiarate manifestamente infondate
- Nelle contestazioni relative a reati contro il patrimonio (es. art. 633 c.p.) è fondamentale distinguere tra titolarità (proprietà catastale) e possesso: la tutela penale riguarda la pacifica fruizione/possesso e non la puramente formale titolarità
- Quando si assume un diritto sulla base di documenti catastali o atti trascritti, è essenziale produrre la documentazione probatoria nei termini utili al processo di merito; documenti prodotti tardivamente possono essere irrilevanti ai fini dell'accoglimento dell'eccezione
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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