Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 435 del 12/11/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 435/E del 12 novembre 2008 chiarisce che la rinuncia a un legato immobiliare, se avviene prima di qualsiasi accettazione espressa o tacita del legato, sconta l’imposta di registro in misura fissa come scrittura privata autenticata non avente contenuto patrimoniale. Se invece la rinuncia interviene dopo l’accettazione del legato, l’atto è soggetto a imposta proporzionale.

Imposta di registro sulla rinuncia a un legato immobiliare: misura fissa se non c’è accettazione

Imposta di registro sulla rinuncia a un legato immobiliare

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di una scrittura privata autenticata con cui la Città di … ha rinunciato a un legato avente ad oggetto due beni immobili determinati. Il documento chiarisce il criterio distintivo tra applicazione dell’imposta in misura fissa e applicazione dell’imposta proporzionale, in funzione dell’eventuale avvenuta accettazione del legato.

Quesito posto dall’istante

Il Sindaco della Città di … rappresenta che, in esecuzione di una deliberazione del Consiglio Comunale, il legale rappresentante dell’ente ha rinunciato a un legato disposto dal de cuius con testamento olografo pubblicato in data …, avente ad oggetto due immobili. Viene chiesto quale sia il trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di registro, alla scrittura privata autenticata di rinunzia.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sostiene che l’atto di rinuncia debba scontare l’imposta di registro in misura fissa. La tesi si fonda sul fatto che la rinuncia al legato produce effetti ex tunc: per una fictio iuris, i beni oggetto del legato non sarebbero mai entrati nel patrimonio del legatario. Di conseguenza, mancherebbe il presupposto impositivo per una tassazione proporzionale.

Quadro civilistico richiamato

La Direzione richiama le norme del codice civile in materia di legato, in particolare gli articoli 649, 650 e 671 c.c., evidenziando che:

  • il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà di rinunziare;
  • chiunque abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende rinunciare; decorso tale termine senza dichiarazione, il diritto di rinunciare si perde;
  • il legatario è tenuto all’adempimento del legato e degli eventuali oneri nei limiti del valore della cosa legata.

Ne deriva che il legatario, a differenza dell’erede, è successore a titolo particolare del de cuius e risponde verso i creditori entro i limiti del valore del bene legato. Il legato si acquista automaticamente all’apertura della successione, ma resta ferma la facoltà di rinuncia, salvo accettazione espressa o tacita oppure il decorso del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 650 c.c.

Effetti della rinuncia al legato

La risoluzione qualifica la rinuncia al legato come negozio unilaterale, non recettizio, con effetti ex tunc, cioè retroattivi sin dall’apertura della successione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata una decisione della Commissione Tributaria Centrale del 15 maggio 1980, n. 2829, secondo cui il legatario che rinuncia non può essere considerato soggetto passivo del tributo successorio, poiché la rinuncia impedisce l’acquisto ope legis del legato e impedisce che si realizzi un’attività imponibile nel suo patrimonio.

Trattamento fiscale individuato dall’Agenzia

Nel caso prospettato, la scrittura privata autenticata con cui la Città di … rinuncia al legato è ricondotta nell’ambito delle “scritture private autenticate … non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” di cui all’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Pertanto:

  • l’atto va registrato in termine fisso;
  • si applica l’imposta di registro in misura fissa.

Caso diverso: rinuncia dopo l’accettazione del legato

La Direzione precisa che la conclusione sarebbe diversa se la rinuncia intervenisse dopo l’accettazione, anche tacita, del legato. In tale ipotesi, la rinuncia a un diritto già acquisito comporta, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del TUR, che per i diritti reali immobiliari e la proprietà immobiliare equipara la rinuncia pura e semplice alla cessione o costituzione del diritto:

  • l’obbligo di registrazione in termine fisso;
  • l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.

Principio conclusivo

Il discrimine decisivo è l’assenza di qualsiasi accettazione del legato da parte del rinunciante. Solo in tale situazione la rinuncia al legato sconta l’imposta di registro in misura fissa; se invece il legato è già stato accettato, la rinuncia è tassata in misura proporzionale.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati con uniformità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.