Risoluzione n. 436 del 12/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli atti e i documenti funzionali a un procedimento giudiziario rientrano nel contributo unificato e, se il soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il contributo è prenotato a debito; in tal caso non si applica l'imposta di bollo. Per i diritti di segreteria, invece, la prenotazione a debito è prevista solo per i diritti di copia e non per le altre voci; la questione relativa a diritti dovuti ad altri enti è dichiarata inammissibile.
Disciplina del contributo unificato e non applicabilità dell'imposta di bollo
Disciplina del contributo unificato e imposta di bollo nel patrocinio a spese dello Stato
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alla documentazione necessaria per la tutela giudiziaria di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il chiarimento riguarda in particolare il rapporto tra contributo unificato, imposta di bollo e diritti di segreteria per atti e documenti richiesti dal consulente tecnico di parte.
Quesito sottoposto all'Agenzia
L'istante riferisce di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del DPR 20 maggio 2002, n. 115, e di avvalersi di un legale e di un consulente tecnico di parte. Chiede se gli atti necessari alla propria tutela giudiziaria, alla luce delle modifiche al contributo unificato introdotte dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, siano soggetti all'imposta di bollo e se per il loro rilascio debbano essere corrisposti diritti di segreteria.
Soluzione prospettata dall'istante
L'istante sostiene che i documenti richiesti, essendo necessari alla definizione del procedimento giurisdizionale, debbano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e senza pagamento di diritti di segreteria.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama il DPR 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina le spese di giustizia e il contributo unificato. Viene evidenziato che il contributo unificato ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, rendendola residuale negli atti giudiziari: il bollo resta dovuto solo quando non opera il contributo unificato.
In particolare, l'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che l'imposta di bollo non si applica:
- agli atti e provvedimenti del processo penale;
- agli atti e provvedimenti del processo civile, inclusa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, se richieste dalle parti processuali.
Lo stesso regime si estende agli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. Il comma 2 del medesimo articolo precisa però che la disciplina dell'imposta di bollo resta invariata per le istanze e domande presentate da terzi e per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, salvo che si tratti di atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
Effetti del patrocinio a spese dello Stato
L'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002 regola gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il comma 2 prevede che siano spese prenotate a debito, tra le altre:
- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- i diritti di copia.
La risoluzione richiama anche i chiarimenti forniti con le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 14 agosto 2002 e n. 21 del 27 febbraio 2002, nonché la circolare del Ministero della Giustizia n. 3 del 13 maggio 2002, che conferma come nel contributo unificato siano comprese anche le imposte di bollo dovute sulla relazione del consulente tecnico di parte.
Interpretazione degli atti "antecedenti, necessari o funzionali"
La circolare n. 70 del 2002 viene richiamata per precisare il significato dei termini "antecedenti, necessari o funzionali". In particolare, per atti "funzionali" si intendono quelli posti in essere dalle parti processuali in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, anche quando la loro esistenza non sia condizione necessaria di procedibilità.
La Direzione precisa che l'ambito del contributo unificato riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge, ossia amministrativo, civile e penale, nonché gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli, pur compiuti davanti a un ufficio giudiziario, non correlati ad alcun procedimento e destinati a finalità estranee all'attività processuale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la documentazione necessaria al consulente tecnico di parte per redigere la propria perizia è considerata funzionale al procedimento giudiziario dell'istante. Di conseguenza, essa rientra nella categoria degli atti funzionali al procedimento e deve essere assoggettata a contributo unificato; nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, tale contributo va prenotato a debito.
Da ciò deriva, in base all'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per tali atti.
Diritti di segreteria e limiti della prenotazione a debito
Quanto ai cosiddetti diritti di segreteria, la risoluzione osserva che l'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002 elenca in modo tassativo le spese prenotate a debito nell'ambito del gratuito patrocinio. Da tale elenco emerge che la prenotazione a debito è prevista solo per i "diritti di copia" e non per le altre spese riconducibili ai diritti di segreteria.
Ne consegue che per tali ulteriori diritti non è possibile ricorrere alla prenotazione a debito.
Inammissibilità parziale dell'istanza
La risoluzione precisa infine che non viene affrontata la questione dei cd. diritti di segreteria dovuti ad altri enti o uffici pubblici per servizi o attività diverse, come i diritti di cancelleria relativi a provvedimenti giurisdizionali. Poiché tali profili esulano dalla competenza della Direzione, limitatamente ad essi l'istanza è dichiarata inammissibile.
Conclusione operativa
In sintesi, la documentazione necessaria alla relazione del consulente tecnico di parte, se funzionale al processo, rientra nel perimetro del contributo unificato e, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è prenotata a debito con conseguente esenzione dall'imposta di bollo. Per i diritti di segreteria, invece, la prenotazione a debito è ammessa solo per i diritti di copia; per le altre voci non opera. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull'applicazione uniforme dei principi esposti.
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