Risoluzione n. 433 del 12/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’imposta sostitutiva per l’esclusione dei beni strumentali prevista dalla legge finanziaria 2008 spetta solo all’imprenditore individuale che possiede i requisiti alla data del 30 novembre 2007 e conserva tale qualifica fino al 1° gennaio 2008. Nel caso di una società in nome collettivo divenuta unipersonale, la qualifica di imprenditore individuale non si acquisisce automaticamente con il decorso dei sei mesi ex art. 2272 c.c., poiché occorrono prima liquidazione, assegnazione del patrimonio residuo e cancellazione della società. Pertanto, se la liquidazione non è conclusa, l’agevolazione non spetta.
Estromissione agevolata dei beni strumentali: non spetta al socio unico di SNC non ancora estinta
Estromissione agevolata dei beni strumentali e requisiti soggettivi
La risoluzione affronta l’applicazione dell’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo all’esclusione agevolata dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale mediante imposta sostitutiva. Il punto centrale è verificare se tale disciplina possa estendersi al socio superstite di una società in nome collettivo rimasta con un solo socio dopo il recesso della madre.
Quesito prospettato
L’istante chiede se l’agevolazione prevista per l’imprenditore individuale possa spettare anche nel caso in cui una società in nome collettivo, dopo la cessazione di uno dei soci, non abbia ricostituito la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 2272 del codice civile.
Tesi del contribuente
Il contribuente sostiene che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi abbia determinato lo scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272, n. 4, c.c. e ritiene quindi di aver assunto la qualifica di imprenditore individuale, necessaria per accedere alla disciplina di estromissione agevolata.
Quadro normativo richiamato
Il comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prevede che:
- l’imprenditore individuale che possiede, alla data del 30 novembre 2007, beni immobili strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del TUIR può optare, entro il 30 aprile 2008, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa;
- l’esclusione avviene mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare 15 aprile 2008, n. 39/E, per precisare che l’agevolazione è riservata a chi riveste la qualifica di imprenditore individuale al 30 novembre 2007 e la conserva fino al 1° gennaio 2008, momento dal quale l’esclusione assume rilevanza.
Valutazione dell’Agenzia sulle società di persone con socio unico
L’Agenzia chiarisce che il passaggio da società in nome collettivo a impresa individuale non è automatico. In presenza di una società di persone rimasta con un solo socio, l’attesa dei sei mesi per l’eventuale ricostituzione della pluralità può essere interrotta dalla scelta del socio superstite di proseguire l’attività come impresa individuale, ma ciò non costituisce una trasformazione in senso tecnico.
Secondo l’orientamento richiamato:
- non si verifica una modificazione dell’atto costitutivo come nelle trasformazioni societarie tipiche;
- si realizza invece un rapporto di successione tra soggetti distinti;
- la continuazione dell’attività in forma individuale è preceduta dallo scioglimento della società e dalla sua liquidazione.
Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società
La risoluzione ribadisce che, quando decorrono i sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La liquidazione si conclude con:
- l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite;
- la successiva estinzione della società.
Fino a tale momento, il socio non può essere considerato automaticamente imprenditore individuale ai fini della disciplina agevolativa.
Applicazione al caso concreto
Dall’istanza risulta che, decorso il termine semestrale previsto dall’articolo 2272, n. 4, c.c., il contribuente avrebbe iniziato la fase di liquidazione della società, ma questa non risulta ancora conclusa. In particolare:
- il patrimonio sociale non è stato ancora assegnato al socio;
- la società non è stata cancellata dal registro delle imprese.
Conclusione
L’Agenzia conclude, conformemente al parere della Direzione regionale, che al 30 novembre 2007 il contribuente non possedeva la qualifica di imprenditore individuale richiesta per beneficiare dell’estromissione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007.
La risoluzione, infine, dispone che le Direzioni regionali vigilino sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni ivi enunciati.
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