Risoluzione n. 432 del 12/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se le prestazioni di manutenzione eseguite da ALFA s.r.l. per conto di BETA s.p.a. siano soggette a reverse-charge. L'Agenzia ritiene applicabile l'inversione contabile solo se il contratto principale integra un appalto di lavori e se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi del subappalto nel settore edilizio; il contratto di franchising è irrilevante.
Applicazione del reverse-charge ai rapporti di manutenzione immobiliari nell'ambito di un global service
Reverse-charge nei rapporti di manutenzione immobiliare nell’ambito di un global service
La risoluzione affronta l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile ex art. 17, sesto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 ai rapporti tra ALFA s.r.l. e BETA s.p.a. relativi a interventi manutentivi su immobili del Comune. Il chiarimento ruota attorno alla qualificazione del contratto principale come global service e alla possibile configurazione del rapporto tra BETA e ALFA come subappalto nel settore edile.
Quesito posto dal contribuente
ALFA s.r.l. opera in forza di un contratto quadro per interventi manutentivi su parte del patrimonio immobiliare del Comune di …, affidati di volta in volta da BETA s.p.a. La società istante chiede se tali rapporti debbano essere assoggettati al reverse-charge previsto per i subappalti edili.
Secondo i fatti esposti:
- BETA s.p.a. è affidataria dei servizi di inventariazione e gestione del patrimonio del Comune;
- ALFA s.r.l. esegue i lavori di riparazione, manutenzione e adeguamento degli impianti relativi agli immobili comunali;
- ALFA è inserita nella rete commerciale di BETA in virtù di un contratto di franchising.
Tesi del contribuente
La società istante sostiene che il rapporto principale tra BETA s.p.a. e il Comune di … sia un contratto di global service, cioè un appalto di servizi integrati e non un appalto di lavori edili. Da ciò deduce che il rapporto tra BETA e ALFA non sarebbe un subappalto, ma un autonomo appalto di lavori, con esclusione del reverse-charge.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che il reverse-charge rappresenta una deroga al principio generale secondo cui il debitore d’imposta è il cedente o prestatore. Con l’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato modificato estendendo l’inversione contabile alle:
- prestazioni di servizi;
- compresa la prestazione di manodopera;
- rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
- nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
- ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Presupposti per l’applicazione del reverse-charge
L’Agenzia individua due condizioni essenziali:
- esistenza di un rapporto di subappalto tra le parti;
- appartenenza di entrambi i soggetti al comparto edilizio, da verificarsi in relazione alle attività riconducibili alla sezione F “Costruzioni” della classificazione ATECOFIN 2004, poi trasfusa nella sezione F della tabella ATECO 2007.
Qualificazione del contratto “global service”
Per stabilire se il rapporto tra ALFA e BETA configuri un subappalto, occorre esaminare il contratto principale tra BETA e il Comune di …, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare.
L’Agenzia ritiene che tale schema negoziale sia riconducibile al cosiddetto global service, figura atipica impiegata soprattutto nel settore delle manutenzioni immobiliari. Essa è caratterizzata dall’affidamento unitario a un soggetto qualificato di una pluralità di prestazioni finalizzate alla gestione e manutenzione di un bene.
La risoluzione richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il global service può essere assimilato a un appalto di lavori o di servizi, a seconda della prevalenza economica delle prestazioni e dell’oggetto principale del contratto. La presenza di prestazioni di natura diversa non muta la qualificazione del contratto se quelle diverse sono minoritarie rispetto ai lavori edili.
Ne consegue che:
- il contratto di global service stipulato da BETA con il Comune può integrare un appalto di lavori;
- ciò avviene se, in concreto, emerge la prevalenza delle prestazioni di lavori oppure la funzione accessoria degli altri servizi rispetto ai lavori di manutenzione;
- tale valutazione non può essere compiuta in sede di interpello, ma deve risultare dal caso concreto.
Se questa condizione è verificata, i rapporti tra BETA e ALFA per gli interventi manutentivi sugli immobili comunali assumono natura di subappalto.
Requisito soggettivo e attività edilizia
Quanto al secondo requisito, l’Agenzia osserva che ALFA s.r.l. svolge un’attività rientrante nella sezione F “Costruzioni” della tabella ATECOFIN 2004, in particolare con codice attività 45211 “lavori generali costruzione edifici”.
Per BETA s.p.a., invece, viene indicato un codice attività 620200 (“consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica”), non riconducibile formalmente al settore F. Tuttavia, viene ribadito che, ai fini del reverse-charge, rileva l’attività effettivamente svolta e non il solo codice attività dichiarato. Pertanto:
- se BETA svolge anche attività riconducibili alla sezione F, tali attività assumono rilievo ai fini dell’inversione contabile;
- in tal caso, la società dovrebbe coerentemente assumere il codice attività corrispondente.
Irrilevanza del contratto di franchising
L’Agenzia esclude che il contratto di franchising tra ALFA e BETA abbia rilievo ai fini del reverse-charge. Esso disciplina soltanto i rapporti interni relativi all’uso di marchi, brevetti e know-how.
L’obbligo di eseguire opere edili non deriva dal franchising, ma dal separato contratto quadro per gli interventi manutentivi. Tale pattuizione mantiene autonomia propria anche se stipulata a latere del contratto di franchising.
Conclusione dell’Agenzia
La risoluzione conclude che il reverse-charge può applicarsi ai rapporti tra ALFA s.r.l. e BETA s.p.a. solo se:
- il contratto globale stipulato da BETA con il Comune è, in concreto, qualificabile come appalto di lavori per prevalenza delle prestazioni edilizie;
- il rapporto tra BETA e ALFA integra quindi un subappalto;
- ricorrono le condizioni soggettive legate allo svolgimento di attività riconducibili al settore delle costruzioni.
In assenza di tali presupposti, il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 431 del 12/11/2008
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 433 del 12/11/2008
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 434 del 12/11/2008
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 435 del 12/11/2008
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 436 del 12/11/2008
- Risoluzione · 12 nov 2008Risoluzione n. 437 del 12/11/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →