Risoluzione n. 241 del 12/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le prestazioni di traduzione e interpretariato rese all’Istituto universitario europeo, in regime di non imponibilità Iva, rientrano tra le operazioni ostative e impediscono l’accesso al regime dei contribuenti minimi se effettuate nell’anno solare precedente.
Regime dei contribuenti minimi e operazioni rese all’Istituto universitario europeo
Regime dei contribuenti minimi e prestazioni rese all’Istituto universitario europeo
La risoluzione esamina l’applicazione del regime dei contribuenti minimi introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con specifico riferimento a prestazioni di lavoro autonomo rese all’Istituto universitario europeo (IUE). Il chiarimento riguarda se tali operazioni, pur non imponibili ai fini Iva, siano causa ostativa all’accesso al regime agevolato.
Quesito prospettato
L’istante, che svolge attività di traduttrice e interprete nei confronti di soggetti nazionali e comunitari, aveva emesso nel 2007 due fatture per prestazioni rese all’IUE. Tali operazioni, ai fini Iva, ricadono nell’art. 72, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che equipara le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate all’IUE nell’esercizio delle proprie funzioni alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva. L’istante chiedeva se, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa, potesse accedere al regime dei contribuenti minimi.
Tesi dell’istante
L’istante sosteneva che il divieto previsto per il regime dei contribuenti minimi riguarda le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, le operazioni verso Vaticano e San Marino e quelle verso soggetti che beneficiano di agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali, richiamate dagli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo questa impostazione:
- le prestazioni rese all’IUE non sarebbero, nella sostanza, operazioni di esportazione o assimilate, né servizi internazionali;
- le prestazioni di traduzione e interpretariato rese a soggetti comunitari, non soggette a Iva per carenza del requisito di territorialità ex art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, non osterebbero all’accesso al regime.
Quadro normativo richiamato
La direzione ricorda che:
- i commi da 96 a 117 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 hanno introdotto, dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato e agevolato per le attività riconducibili a una “attività minima”;
- il comma 96, n. 2, lettera a), richiede, tra le altre condizioni, che nell’anno solare precedente non siano state effettuate cessioni all’esportazione;
- il comma 111 prevede la cessazione del regime dall’anno successivo se il contribuente effettua una cessione all’esportazione;
- la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 è richiamata per il punto 2.4.2.1.
Interpretazione della disciplina applicabile
Il D.M. 2 gennaio 2008, all’art. 2, comma 2, specifica che, ai fini del requisito previsto dal comma 96, n. 2, lettera a), costituiscono cessioni all’esportazione quelle di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972. La risoluzione evidenzia che tali articoli comprendono non solo le cessioni all’esportazione in senso stretto, ma anche:
- le operazioni assimilate alle esportazioni;
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che beneficiano di agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
Trattamento delle operazioni rese all’IUE
La risoluzione precisa che, ai sensi dell’art. 72, comma 2, n. 5, del decreto Iva, rientrano nella categoria delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti beneficiari di agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 258,00 rese all’IUE nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. La non imponibilità Iva deriva dalle disposizioni che agevolano le attività ufficiali dell’Istituto, contenute nella convenzione istitutiva dell’IUE ratificata con legge 23 dicembre 1972, n. 920, come modificata dalla convenzione ratificata con legge 28 ottobre 1994, n. 637, e nel D.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990, recante l’esecuzione dell’accordo di sede tra il Governo italiano e l’IUE.
Conclusione dell’Amministrazione
Secondo la Direzione, il combinato disposto dell’art. 1, comma 96, n. 2, lettera a), della legge n. 244/2007 e dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 gennaio 2008 impone di considerare come cessioni all’esportazione anche le operazioni rese all’IUE nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Di conseguenza, l’effettuazione, nell’anno solare precedente, di prestazioni di traduzione e interpretariato rese all’IUE in regime di non imponibilità preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi. La soluzione è resa in conformità al parere della Direzione Regionale e ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Vigilanza sull’applicazione uniforme
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.
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