Risoluzione n. 240 del 12/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la ricevuta di versamento che sostituisce l’autorizzazione alla raccolta funghi in Piemonte è soggetta a imposta di bollo sin dall’origine, perché ha natura sostanzialmente autorizzatoria anche se funge da denuncia di inizio attività. Confermata inoltre l’imposta di bollo per le autorizzazioni in deroga ex articolo 5 della legge regionale piemontese.
Imposta di bollo sull’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Piemonte
Imposta di bollo sull’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alla ricevuta di versamento prevista dalla normativa della Regione Piemonte per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Il documento chiarisce se tale ricevuta, che sostituisce l’autorizzazione e vale anche come denuncia di inizio attività, debba scontare l’imposta di bollo.
Quesito della Regione Piemonte
La Regione Piemonte segnala che l’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 stabilisce che:
- l’autorizzazione alla raccolta funghi ha validità su tutto il territorio regionale;
- il titolo autorizzativo è rappresentato dalla ricevuta del versamento di una somma fissata ogni tre anni dalla Giunta regionale;
- la ricevuta di versamento costituisce anche denuncia di inizio attività, grazie all’indicazione nella causale dei dati anagrafici e della residenza del raccoglitore.
La Regione chiede quindi se su tale ricevuta debba applicarsi l’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante osserva che il titolo abilitante alla raccolta si perfeziona con il solo versamento, senza rilascio di un provvedimento espresso. Ritiene inoltre che la denuncia di inizio attività rientri tra gli atti esenti da bollo, poiché si tratta di una comunicazione autonoma e non di un’istanza volta a ottenere un provvedimento amministrativo.
La Regione distingue però il caso delle autorizzazioni in deroga di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2007, per le quali ritiene dovuto il bollo perché riguardano autorizzazioni speciali per quantitativi superiori di raccolta, in presenza di determinate condizioni soggettive e reddituali.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama come norme rilevanti:
- l’articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per foglio, per gli atti e provvedimenti rilasciati da amministrazioni pubbliche a richiesta degli interessati;
- la legge 23 agosto 1993, n. 352, che affida alle regioni la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e delle modalità di autorizzazione;
- la legge regionale Piemonte 17 dicembre 2007, n. 24, in particolare gli articoli 3, 4 e 5.
Contenuto della disciplina regionale piemontese
La legge regionale n. 24 del 2007 prevede che:
- la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione;
- la Regione delega il rilascio dell’autorizzazione a comunità montane, comunità collinari e comuni;
- l’autorizzazione è personale, revocabile e sostituita dalla ricevuta di versamento;
- la ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività se riporta causale, generalità, luogo e data di nascita, residenza del raccoglitore;
- la ricevuta deve essere esibita, insieme a un documento di riconoscimento, al personale di vigilanza;
- i proprietari dei fondi sono esonerati dai limiti quantitativi e dal possesso dell’autorizzazione;
- l’articolo 5 disciplina autorizzazioni in deroga per chi considera la raccolta fonte di lavoro stagionale o di reddito.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, dall’insieme delle norme emerge che la raccolta dei funghi epigei, sia occasionale sia professionale, è subordinata a una denuncia di inizio attività e al rilascio di un’autorizzazione regionale personale e revocabile.
L’autorizzazione e la denuncia si identificano nella ricevuta di versamento della somma stabilita triennalmente dalla Giunta regionale. Tale ricevuta non è una mera attestazione fiscale, ma assume anche la funzione di provvedimento amministrativo che rimuove i limiti al libero esercizio dell’attività di raccolta.
La Pubblica Amministrazione conserva un potere di controllo successivo, esercitabile sulla base dell’autorizzazione già efficace, e la ricevuta rappresenta dunque il titolo che consente lo svolgimento lecito dell’attività.
Trattamento ai fini del bollo
L’Agenzia conclude che:
- l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei sconta l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 642 del 1972;
- non rileva che la ricevuta svolga anche funzione di denuncia di inizio attività, poiché la natura autorizzatoria è prevalente e assorbente;
- anche la procedura di autorizzazione in deroga di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2007 è soggetta al bollo fin dall’origine sia per l’istanza sia per il provvedimento autorizzativo.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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