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Risoluzione

Risoluzione n. 242 del 13/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i cittadini italiani residenti all’estero, anche se dipendenti di rappresentanze diplomatiche italiane, non possono usare l’autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 se residenti in Stati diversi da UE/SEE. Per i non residenti vale la disciplina speciale dell’art. 1, comma 1324, legge 296/2006 e del DM 149/2007, con documentazione differenziata a seconda del Paese di residenza.

Detrazioni per carichi di famiglia per soggetti non residenti: documentazione richiesta e limiti all’autocertificazione

Detrazioni per carichi di famiglia per soggetti non residenti

La risoluzione affronta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR riconosciute, in deroga, ai soggetti non residenti per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009. Il punto centrale riguarda la possibilità per i cittadini italiani residenti all’estero, in particolare se impiegati presso rappresentanze diplomatiche italiane, di attestare i requisiti mediante autocertificazione anche quando il Paese di residenza non sia nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Quesito posto dal Ministero

Il Ministero chiede se i cittadini italiani che lavorano presso rappresentanze diplomatiche italiane all’estero e risultano anagraficamente residenti all’estero possano presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 anche se il Paese di residenza non rientra tra quelli indicati dall’art. 1 del DM n. 149 del 2007.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama l’art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, che ammette i soggetti non residenti alle detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al triennio 2007-2009, a condizione che dimostrino:

  • che le persone cui le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR, comprensivo dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
  • che nel Paese di residenza non godano di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione idonea è individuata dal DM 2 agosto 2007, n. 149, che distingue tra:

  • soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • soggetti residenti in Stati diversi da quelli sopra indicati.

Documentazione richiesta dal DM n. 149 del 2007

Per i residenti in UE o in Stati SEE, l’art. 1 del decreto consente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Per i residenti in Stati diversi, l’art. 2 del decreto prevede invece che l’attestazione avvenga mediante:

  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e asseverazione del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa locale, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

Posizione del Ministero istante

Il Ministero ritiene che i cittadini italiani residenti all’estero possano presentare la dichiarazione sostitutiva anche se il Paese di residenza non è UE o SEE, richiamando l’art. 3 del DPR n. 445 del 2000, secondo cui la disciplina sulla documentazione amministrativa si applica a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla residenza.

A sostegno di tale tesi, osserva anche che, per i soggetti di origine italiana, alcune delle autorità indicate dall’art. 2 del DM n. 149 del 2007 coinciderebbero con autorità italiane. Ne deduce che l’art. 2 del decreto si applicherebbe solo ai non residenti privi di cittadinanza italiana.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza fiscale

L’Agenzia precisa preliminarmente che il trasferimento della residenza anagrafica all’estero per motivi di lavoro non comporta automaticamente la residenza fiscale all’estero. Richiama, in proposito, la sentenza della Corte di Cassazione 14 aprile 2008, n. 9856, che a sua volta richiama il principio espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-262/99.

Secondo tale orientamento, quando una persona ha legami personali e professionali in due Stati, il luogo della “normale residenza” va individuato con una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto rilevanti, riferita al centro permanente degli interessi della persona. Se tale valutazione non consente una soluzione univoca, assume prevalenza il criterio dei legami personali.

Gli elementi considerati rilevanti includono, tra l’altro:

  • presenza fisica della persona e dei familiari;
  • disponibilità di un’abitazione;
  • luogo di frequenza scolastica dei figli;
  • luogo di esercizio delle attività professionali;
  • legami amministrativi con autorità pubbliche e organismi sociali, nella misura in cui esprimano la volontà di conferire stabilità al luogo di collegamento.

Per i dipendenti a contratto presso le rappresentanze diplomatiche italiane occorre quindi verificare se abbiano trasferito all’estero anche il centro dei propri affari e interessi.

Conseguenze fiscali per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche

Se risulta trasferito all’estero anche il centro degli affari e degli interessi, tali dipendenti sono tassati in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del TUIR, e possono fruire delle detrazioni per carichi di famiglia fino al periodo d’imposta 2009.

Chiarimenti già forniti con risoluzione n. 6 del 2008

La risoluzione richiama la precedente risoluzione 8 gennaio 2008, n. 6, che aveva già chiarito che i soggetti residenti in Paesi extracomunitari devono presentare necessariamente la documentazione prevista dall’art. 2 del DM n. 149 del 2007.

In quella sede era stato precisato che:

  • la documentazione di cui alla lett. a) si riferisce ai soggetti non residenti che comunque vivono in Italia, come i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni, poiché l’asseverazione è demandata a un’autorità italiana, il prefetto;
  • la documentazione di cui alle lett. b) e c) è invece più agevolmente utilizzabile dai soggetti residenti all’estero che non vivono in Italia;
  • il riferimento alla documentazione “validamente formata dal Paese di origine” deve, per i soggetti di origine italiana, intendersi come documentazione formata nel Paese di residenza.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che la facoltà di attestare i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista per i soggetti residenti in Stati UE o SEE, non può essere estesa ai soggetti, anche se cittadini italiani, residenti in altri Stati.

La disciplina dell’art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 è qualificata come speciale e, per tale ragione, prevale sulle disposizioni generali del DPR n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa.

Indicazione finale

Le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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