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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 4422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Produzione nuova documentazione - Possibilità - Sussistenza - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuova documentazione nel processo tributario di appello. La questione consiste nello stabilire se la parte possa depositare per la prima volta in appello documenti che avrebbe potuto produrre in primo grado e se sia necessario che tali documenti siano stati depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di primo grado.

La decisione

È stato affermato che l'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 consente in via generale e incondizionata la produzione di nuovi documenti in appello. È quindi irrilevante che la parte avrebbe potuto produrli già in primo grado. La produzione deve tuttavia avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e non può introdurre domande nuove o ampliare l'oggetto del giudizio, in ragione del divieto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto. Il testo non indica l'esito concreto della controversia né identifica con certezza la parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 58 del D.lgs. n. 546/1992

    consente in via incondizionata tale facoltà

    La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa anche se la parte avrebbe potuto depositarli in primo grado. L'unico limite temporale indicato è il deposito entro venti giorni liberi prima dell'udienza.

  • Art. 57 del D.lgs. n. 546/1992

    I documenti nuovi sono ammissibili solo se restano nell'ambito dell'oggetto del contendere già fissato e non introducono nuove domande o un ampliamento sostanziale della controversia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile produrre nuovi documenti, anche se disponibili già durante il primo grado.
  • La nuova documentazione deve essere depositata entro venti giorni liberi prima dell'udienza, termine che costituisce il principale limite temporale.
  • La produzione documentale non può essere utilizzata per introdurre domande nuove, eccezioni non proponibili o per ampliare l'oggetto originario della controversia.
  • La tardiva produzione in primo grado, di per sé, non impedisce la produzione in appello, purché siano rispettati i termini e i limiti previsti dagli artt. 57 e 58 del D.lgs. n. 546/1992.
  • L'ammissibilità del documento non implica necessariamente che esso sia decisivo: il giudice deve comunque valutarne rilevanza, attendibilità e capacità probatoria.

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