Sentenza del 28/07/2015 n. 4422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Produzione nuova documentazione - Possibilità - Sussistenza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuova documentazione nel processo tributario di appello. La questione consiste nello stabilire se la parte possa depositare per la prima volta in appello documenti che avrebbe potuto produrre in primo grado e se sia necessario che tali documenti siano stati depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di primo grado.
La decisione
È stato affermato che l'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 consente in via generale e incondizionata la produzione di nuovi documenti in appello. È quindi irrilevante che la parte avrebbe potuto produrli già in primo grado. La produzione deve tuttavia avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e non può introdurre domande nuove o ampliare l'oggetto del giudizio, in ragione del divieto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto. Il testo non indica l'esito concreto della controversia né identifica con certezza la parte vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 58 del D.lgs. n. 546/1992
consente in via incondizionata tale facoltà
La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa anche se la parte avrebbe potuto depositarli in primo grado. L'unico limite temporale indicato è il deposito entro venti giorni liberi prima dell'udienza.
Art. 57 del D.lgs. n. 546/1992
I documenti nuovi sono ammissibili solo se restano nell'ambito dell'oggetto del contendere già fissato e non introducono nuove domande o un ampliamento sostanziale della controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile produrre nuovi documenti, anche se disponibili già durante il primo grado.
- La nuova documentazione deve essere depositata entro venti giorni liberi prima dell'udienza, termine che costituisce il principale limite temporale.
- La produzione documentale non può essere utilizzata per introdurre domande nuove, eccezioni non proponibili o per ampliare l'oggetto originario della controversia.
- La tardiva produzione in primo grado, di per sé, non impedisce la produzione in appello, purché siano rispettati i termini e i limiti previsti dagli artt. 57 e 58 del D.lgs. n. 546/1992.
- L'ammissibilità del documento non implica necessariamente che esso sia decisivo: il giudice deve comunque valutarne rilevanza, attendibilità e capacità probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 lug 2015Sentenza del 28/07/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →