Sentenza n. 16097/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 22.4.2026, e ciò nella parte in cui è stata disposta la nomina della dott.ssa Erminia Veronica Cristiana Mandarino a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (Ottava Commissione, Sezione “copertura posti vacanti”, punto 114 - 280/CV/2023); della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.1.2024, con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio per la copertura del posto sopra indicato, e ciò nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in posizione inferiore alla dott.ssa Erminia Veronica Cristiana Mandarino; dell’art. 4, commi 2, lett. a) e 4, del bando di concorso; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: a) le schede di attribuzione del punteggio per esperienza professionale pari a 3650 all’avv. Mandarino; b) il decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza recante "Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario", pubblicato nella GU n. 28 dell’11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza; c) la graduatoria degli idonei alla nomina a V.P.O. presso il Tribunale di Lagonegro proposta al C.S.M. ex art. 8 comma 8 del bando; d) il decreto del Ministero della Giustizia, di nomina dell’avv. Mandarino a V.P.O. presso il Tribunale di Lagonegro; e) il parere di idoneità espresso dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Potenza nei confronti della controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM del 22 aprile 2026 di nomina della controinteressata a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Lagonegro, nonché graduatoria di ammissione al tirocinio del 17 gennaio 2024 e atti presupposti, inclusi bando, attribuzione dei punteggi e atti di idoneità e designazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a magistrato onorario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ammesso al tirocinio per la sede di Lagonegro, contestava la nomina della candidata collocata in posizione superiore, benché egli fosse iscritto all’albo degli avvocati dal 3 novembre 2010 e la controinteressata dal 2 aprile 2013. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, nonché dell’art. 76 Cost. ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e sviamento: sosteneva che la declaratoria d’incostituzionalità imponesse di rideterminare i punteggi secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia. Con il secondo motivo deduceva violazione del bando, errore di calcolo, disparità di trattamento e difetto d’istruttoria: anche mantenendo il limite decennale, a suo avviso, la controinteressata avrebbe maturato soltanto otto anni valutabili, detratti i due anni richiesti come soglia minima per il titolo di preferenza, e avrebbe quindi dovuto ricevere 2961 punti anziché 3650; egli avrebbe invece avuto diritto al punteggio massimo. Le amministrazioni e la controinteressata eccepivano la tardività dell’impugnazione della delibera di ammissione al tirocinio del 17 gennaio 2024, ritenendola immediatamente lesiva e definitiva, e contestavano nel merito l’interpretazione del bando proposta dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. La graduatoria di ammissione al tirocinio è un atto endoprocedimentale e non determina, per il candidato ammesso, una lesione immediata: la sua posizione resta quella di aspirante fino alla valutazione d’idoneità, alla formazione della graduatoria finale degli idonei e alla designazione del CSM; sono questi gli atti che incidono concretamente sulla possibilità di conseguire l’incarico. La lesione dedotta si è quindi attualizzata con gli atti successivi, ritualmente impugnati, e il rapporto non era esaurito quando è intervenuta la sentenza costituzionale n. 213/2025. Il primo motivo è stato accolto: la declaratoria d’incostituzionalità produce effetti retroattivi anche sui rapporti pendenti, salvo i rapporti esauriti o consolidati; il CSM deve pertanto rinnovare la valutazione del criterio di preferenza relativo alla maggiore anzianità professionale, tenendo conto dell’iscrizione del ricorrente all’albo dal 3 novembre 2010 e applicando la sentenza costituzionale. Il secondo motivo è stato respinto: la lettura letterale del bando non consente di sottrarre dal limite massimo decennale i due anni che costituiscono la soglia minima per integrare il titolo di preferenza consistente nell’esercizio della professione forense. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione; spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017
Pertanto, alla luce dell’iscrizione alla albo degli avvocati con decorrenza 3.11.2010 s’impone una rivalutazione che depone per l’accoglimento del ricorso, dovendosi disporre che il CSM rinnovi la valutazione relativa al requisito di cui all’art. 4, punto 2, lett. a) del bando (“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”), e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 213/2025.
La regola che attribuiva rilievo alla maggiore anzianità professionale entro il limite massimo di dieci anni, dichiarata costituzionalmente illegittima, non può essere applicata al rapporto ancora pendente. Il CSM deve rinnovare la valutazione del criterio di preferenza conformandosi alla sentenza costituzionale.
art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017
Il che, del resto, risulta avvalorato dall’art. 6, comma 5 del d.lgs. 116/2017, norma primaria che riguarda i magistrati onorari, secondo cui “la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti”; risulta, quindi, confermato che la graduatoria degli ammessi al tirocinio è riferita ad un’aspettativa giuridica riferita ad “aspiranti” in procinto di essere sottoposti ad un vaglio valutativo in esito al quale debba accertarsi, o meno, la relativa idoneità alle funzioni magistratuali.
La graduatoria e l’ammissione al tirocinio riguardano aspiranti ancora soggetti a successiva valutazione d’idoneità; non attribuiscono, da sole, una posizione definitiva rispetto al conferimento dell’incarico.
art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017
È, dunque, nella finale graduatoria degli idonei (non degli ammessi al tirocinio) che l’aspettativa degli aspiranti si evolve in una situazione giuridica soggettiva di poziore consistenza (e di immediata lesività per chi risulti soccombente in graduatoria).
La graduatoria finale degli idonei, formata dopo il tirocinio e la valutazione prevista dalla norma, costituisce il passaggio in cui l’aspettativa del candidato si consolida in una posizione di maggiore consistenza e può prodursi una lesione immediatamente impugnabile.
art. 8, commi 8, 9, 11 e 15, del bando
Alla luce di quanto esposto, la delibera di ammissione al tirocinio (si tratta della preliminare graduatoria di cui il CSM ha contestato la tardiva impugnazione) non è suscettibile di determinare un effetto immediatamente lesivo per candidati che, fino al conseguimento dell’idoneità e la collocazione nella finale graduatoria (appunto) degli idonei (trasmessa dalla Sezione autonoma), restano degli “aspiranti” che coltivano l’aspettativa all’ottenimento del bene della vita, cioè la nomina a giudice onorario.
La sequenza prevista dal bando distingue l’ammissione al tirocinio dalla valutazione d’idoneità, dalla graduatoria degli idonei, dalla designazione del CSM e dalla nomina ministeriale. Per il candidato ammesso al tirocinio, la graduatoria iniziale non è immediatamente lesiva; la posizione diviene concretamente rilevante nelle fasi successive.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
Quanto al diritto amministrativo, “è jus receptum l’affermazione secondo la quale le pronunce della Consulta producono effetti tanto per il passato quanto per il futuro. Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione”.
La pronuncia d’incostituzionalità elimina la norma con effetto ex tunc e ne impedisce l’applicazione anche a fattispecie sorte prima della pubblicazione della decisione, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti.
art. 39 c.p.a.
E, non meno rilevante, il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e riferirsi a un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante la pronuncia richiesta; non basta invocare in astratto il rispetto della legalità.
art. 4, comma 1, lett. b), del bando
Sulla scorta dell’analisi preferibilmente letterale del bando secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2025, n. 5405), la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) (“Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato”), rapportata alla precisione di cui al successivo comma 2 nella versione antecedente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (“In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”) non implica in alcun modo una decurtazione della soglia minima biennale (requisito) dal computo del decennio (limite massimo), non essendo rintracciabile alcuna espressione che possa deporre per la proposta ermeneutica eletta dal ricorrente.
Il biennio di esercizio forense è la soglia minima per maturare il titolo di preferenza e non va sottratto dal limite massimo decennale previsto per il computo dell’anzianità.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, l’ammissione al tirocinio è una fase endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva per il candidato ammesso: la lesione si attualizza con la graduatoria finale degli idonei e gli atti successivi di designazione e nomina, che incidono concretamente sulla possibilità di conseguire l’incarico.
- La declaratoria d’incostituzionalità opera retroattivamente anche nei rapporti amministrativi pendenti e impedisce l’ulteriore applicazione della norma dichiarata illegittima, anche se la fattispecie è sorta anteriormente alla pronuncia; restano esclusi i rapporti esauriti o definitivamente consolidati.
- Quando una pronuncia costituzionale elimina una regola di valutazione applicata in una procedura ancora pendente, l’amministrazione deve rinnovare la valutazione del criterio interessato secondo il quadro risultante dalla pronuncia.
- Le clausole del bando vanno interpretate secondo il significato letterale delle parole e la loro connessione, senza introdurre significati integrativi non espressi; nel caso di specie, la soglia minima biennale per il titolo di preferenza professionale non si sottrae dal limite massimo decennale di anzianità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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